Allineandosi a quanto richiesto dall'Esecutivo e deliberato dal Consiglio degli Stati, il Consiglio nazionale elvetico ha sancito l'abolizione delle azioni al portatore, le quali verranno sostituite da titoli nominativi.
In prima lettura, i deputati si erano pronunciati esclusivamente avverso le future emissioni di titoli ma il Consigliere federale li ha convinti a cambiare la loro posizione rappresentando da un lato che la stessa, meglio conosciuta come "grandfathering", non avrebbe consentito alla Confederazione di ottemperare alle richieste del Global Forum dell’OCSE sulla trasparenza fiscale e sullo scambio di informazioni, dall’altro che fosse nell’interesse della Nazione uniformare i parametri interni a quelli internazionali.
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1) Le decisioni in tema di trasparenza e sanzioni
I giudizi del Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali sono utilizzati dal G20, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'UE per valutare se uno Stato deve essere identificato come non cooperativo relativamente alla trasparenza fiscale e, sulla scorta di tali valutazioni, viene pianificata la formazione delle conseguenti “black list”. Da tutto ciò, pertanto, si è generata, per la Confederazione elvetica, la necessità di legiferare allo scopo di evitare la comminazione delle sanzioni internazionali.
Il Consiglio Nazionale ha inoltre deciso di recepire la proposta governativa di fissare in 18 mesi, e non in 2 anni come invece suggerito dagli Stati confederali, il termine a partire dal quale le azioni al portatore dovranno essere automaticamente convertite in titoli nominativi.
Gli azionisti che non si saranno "annunciati" avranno in ogni caso cinque anni di tempo per tornare in possesso dei propri titoli, previa verifica e approvazione in merito alla sussistenza di tale diritto da parte della società stessa e del Giudice competente.
Decorso infruttuosamente tale periodo, l’ente sarà tenuto a conservare per dieci anni il volume delle azioni annullate in quanto, a parere del plenum, un’azionista i cui titoli sono divenuti nulli senza che tale conseguenza sia imputabile a una sua colpa specifica e che, al tempo stesso, sia in grado di dimostrare la propria qualità di azionista, deve essere posto nella condizione di poter chiedere alla società la restituzione delle azioni nel corso di tale periodo.
Per ciò che concerne le sanzioni comminabili ai soggetti che violano l'obbligo di tenuta del registro, la Camera del popolo ha rinunciato a precisare, nella legge medesima, la sussistenza di un limite massimo quantificato in Frs. 10.000 mentre il Consiglio Nazionale ha deciso di fissare in tre mesi, e non in un singolo mese come proposto dal Governo e dagli Stati confederati, il termine concesso agli azionisti per comunicare alla società il cambiamento delle generalità del soggetto vantante un qualsivoglia diritto economico sull'azione.
Dato che la maggior parte delle grandi società elvetiche emette esclusivamente azioni nominative, è stato stimato che ben diecimila società svizzere saranno interessate da tale riforma.
Tale soluzione consentirà pertanto alla Svizzera di ottemperare in modo esaustivo alle raccomandazioni emanate dal forum globale sulla trasparenza dell’OCSE.
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