Il contraddittorio è ormai un principio acquisito nelle procedure tributarie, in quanto consente l’ingresso nei procedimenti delle ragioni del contribuente, in modo non occasionale e sporadico, ma sistematico. In questo modo, nella prospettiva della definizione “consensuale” della pretesa tributaria, tipicamente attraverso istituti come l’accertamento con adesione, si consente a ciascun contribuente di correggere o smentire l’attività del fisco.
L’ordinamento comunitario accoglie una nozione molto ampia di contraddittorio, che risponde all’esigenza che ciascuno abbia modo di difendersi rispetto alle pretese dell’amministrazione; nel nostro Paese invece, nonostante l’evoluzione della normativa (che ha generalizzato l’istituto), si trovano ancora aree di incertezza: ad esempio in relazione alle attività di controllo fiscale “a tavolino”, che non prevedono la presenza fisica di verificatori presso i locali in cui si svolge l’attività del contribuente.
La sede propria del contraddittorio è quella del procedimento di accertamento, ma il diritto del contribuente ad essere ascoltato (e di far valere le proprie ragioni) sorge fin dal momento “prodromico” della verifica fiscale o, meglio, del “controllo”, che può avere forma di:
- accesso (intervento breve presso la sede dell’attività di impresa / professionale);
- ispezione (intervento circoscritto, finalizzato ad assumere documenti e riscontri);
- verifica.
Quest’ultima è un’attività ispettiva posta in essere dagli uffici fiscali o dalla Guardia di Finanza, finalizzata alla ricostruzione del volume d'affari e dei redditi emergenti in capo al soggetto verificato.
Tale attività conduce alla formulazione di una proposta rivolta all’ufficio fiscale territorialmente competente, contenente dei rilievi sulle possibili violazioni delle norme tributarie, nonché le eventuali sanzioni applicabili.
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Estratto dall'ebook Strumenti deflattivi del Contenzioso tributario (eBook)
1) Partecipazione all’inizio della verifica
La partecipazione del contribuente nell’ambito del procedimento tributario è finalizzata ad assicurare un pieno contraddittorio in fase “precontenziosa”.
In questa fase, la limitazione di alcuni diritti del contribuente (che subisce l’attività di controllo) viene controbilanciata da specifici ulteriori diritti, previsti sia dalle varie leggi di imposta che, più in generale, dalla L. 27.07.2000, n. 212 (“Statuto del contribuente”).
La partecipazione del soggetto all’inizio del controllo in loco gli consente di verificare il corretto svolgimento della procedura: in tale fase, i vizi procedurali rilevati potranno essere causa di invalidità dell’atto di accertamento, da far emergere nei passaggi successivi in sede amministrativa (istanza di archiviazione / autotutela), ovvero nel contenzioso, a seguito di ricorso alla commissione tributaria provinciale.
In proposito, va ricordata l’importanza che assume l’articolo 10 della legge n. 212/2000, il quale, a sugello delle norme riguardanti le interrelazioni tra Fisco e contribuente, fissa ed esplicita i paletti guida cui il reciproco rapporto deve essere informato: la tutela dell’affidamento e della buona fede.
In sintesi, tale articolo richiama il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, sancito dall’articolo 97 Cost., che impone al Fisco, tra l’altro, non solo l’efficienza e l’economicità dell’agire ma anche la collaborazione con il contribuente al fine di tutelare l’interesse pubblico, che va contemperato con quello dei privati.
Di seguito, viene richiamato il contesto normativo in cui si collocano i menzionati diritti e doveri del contribuente all’inizio della verifica.
L’esposizione non ha la finalità di analizzare compiutamente la procedura prevista per l’esercizio dei poteri istruttori, anche nell’ottica delle relative elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ma di fornire al soggetto interessato un quadro di sintesi dei profili che caratterizzano maggiormente la sua partecipazione a tale fase del procedimento.
La mancata contestazione dell’operato dell’ufficio nella verifica fiscale può essere assimilata a una sostanziale accettazione delle conclusioni dell’amministrazione finanziaria.
Né la mancata contestazione da parte del contribuente, né la sua mancata partecipazione al contraddittorio, dovrebbero però essere comportare l’applicazione di “sanzioni improprie”, alla luce sia dei principi comunitari, sia del diritto inviolabile alla difesa del contribuente stesso (art. 24 Cost.), che non dovrebbe essere indotto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli (in ambito penale, l’imputato ha il diritto di non rispondere in sede di interrogatorio, ex art. 64 c.p.p.).
Quando si chiudono le attività di controllo in loco, dalla consegna del pvc decorrono, ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, 60 giorni entro i quali l’interessato può produrre memorie e controdeduzioni che dovranno essere attentamente vagliate dall’ufficio, il quale non può emettere l’avviso di accertamento prima che sia decorso il predetto termine temporale. La deroga a tale termine è ammessa, ma solamente in presenza di condizioni di “particolare e motivata urgenza”.
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2) Indice e-book
L'articolo è un breve estratto dell'e-book Strumenti deflattivi del Contenzioso tributario (eBook)
che tratta i seguenti argomenti:
1. Verifiche fiscali e contraddittorio
1.1 La partecipazione nel corso delle verifiche fiscali
CONTRADDITTORIO E VERIFICA
1.1.1 Partecipazione all’inizio della verifica
1.1.2 Contraddittorio in corso di verifica
1.1.3 Tempi previsti
1.1.4 Diritto di assistere alle operazioni
1.1.5 Ulteriori diritti del contribuente
1.1.6 Mancata risposta agli inviti
1.1.7 Conclusione della verifica
1.1.8 Mancata presentazione
1.1.9 Valore probatorio delle dichiarazioni
1.1.10 Accertamento
1.2 Segreto e privacy
TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1.2.1 Segreto professionale
1.2.2 Privacy
1.3 Contraddittorio fiscale
CONTRADDITTORIO
1.3.1 Obbligo di contraddittorio
1.3.1.1 Diritto comunitario
1.3.2 Durante la verifica
1.3.3 In fase di accertamento
1.3.4 Mancata instaurazione
1.3.5 Indirizzi ufficiali
1.3.6 Intervento della Consulta
1.3.7 Innovazioni del 2019
1.3.7.1 Ipotesi di esclusione
1.3.7.2 Contraddittorio nelle indagini finanziarie
2. Patti con il fisco
2.1 Accertamento con adesione
ASPETTI GENERALI
2.1.1 Condizioni ed ambito di applicazione
2.1.2 Procedimento
2.1.2.1 Avvio su iniziativa dell’Ufficio
2.1.2.2 Istanza del contribuente
2.1.3 Sospensione dei termini per l’impugnazione
2.1.4 Adesione e PEC
2.1.5 Controlli
2.1.6 Competenza dell’Ufficio
2.1.7 Imposte indirette
2.2 Atto di accertamento
CONCLUSIONE DELL’ITER
2.2.1 Motivazione
2.2.2 Rappresentanza
2.2.3 Adesione e contraddittorio
2.2.4 Atto di definizione
2.2.5 Effetti
2.2.5.1 Inibizione dei poteri degli uffici
2.2.5.2 Effetti sulle sanzioni
2.2.5.3 Effetti penali
2.2.6 Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
2.2.7 Perfezionamento dell’adesione
2.2.7.1 Problemi della fase di perfezionamento dell’accordo
2.2.7.2 Lieve inadempimento
2.2.7.3 Sanzioni comunque applicabili
2.2.8 Scomputo delle perdite
2.2.8.1 Precisazioni
2.2.8.2 Perdite di periodo
2.2.8.3 Perdite e adesione
3. Autotutela
3.1 Vizi dell’atto e autotutela
ASPETTI GENERALI
3.1.1 Inquadramento
3.1.2 Finalità dell’istituto
3.1.3 Quadro normativo
3.1.4 Presupposti
3.1.5 Tutela giurisdizionale
3.1.6 Atti definitivi
3.1.7 Autotutela sostitutiva
3.1.8 Danno da mancata autotutela
3.1.9 Non obbligatorietà
3.2 Autotutela e ricorso
GIURISDIZIONE
3.2.1 Indirizzi della Cassazione
3.2.2 Cessazione della materia del contendere
3.2.3 Autotutela e cessazione
3.2.4 Giudicato
3.3 Autotutela in caso di nuovi indirizzi della PA
INDIRIZZI SOPRAVVENUTI
3.3.1 IRAP e autonoma organizzazione
3.3.2 Effetto dei nuovi indirizzi
4. Ravvedimento operoso
4.1 Definizione delle “omissioni”
ASPETTI GENERALI
4.1.1 Aspetti generali
4.1.2 Omessi versamenti
4.1.2.1 Riduzioni fino ai 90 giorni
4.1.2.2 Riduzioni oltre i 90 giorni
4.1.3 Precisazioni
4.1.4 Termini per l’accertamento
4.2 Perimetro oggettivo
4.2.1 Violazioni definibili
4.2.1.1 Violazioni dichiarative nei primi 90 gg
4.2.1.2 Violazioni dichiarative oltre i 90 giorni
4.2.1.3 Ravvedimento della violazione constatata
4.3 Violazioni non sanzionabili ed esimenti
4.3.1 Precisazioni
4.3.2 Esimente penale
4.3.3 Interessi da ravvedimento operoso
4.3.4 Remissione in bonis
4.4 Dichiarazione integrativa / correttiva
4.4.1 Correzione di errori
4.4.2 Dichiarazione tardiva
4.4.3 Acconti
4.4.4 Dichiarazione integrativa e omessi versamenti
4.4.5 Dichiarazione omessa
4.4.6 Erronea imputazione a periodo
4.4.7 Tassazione del componente positivo
4.4.8 Rettifiche positive e negative
5. Interpelli
5.1 Dialogo contribuenti - fisco
ASPETTI GENERALI
5.1.1 Diritto di interpello
5.1.2 Tipologie di interpelli
5.1.2.1 Interpello ordinario puro e qualificatorio
5.1.2.2 Interpello probatorio
5.1.2.3 Interpello anti-abuso
5.1.2.4 Interpello disapplicativo
5.2 Regole comuni
5.2.1 Preventività e controlli
5.2.2 Contenuto delle istanze
5.2.3 Regolarizzazione
5.2.4 Integrazione documentale
5.2.5 Risposta dell’amministrazione
5.2.6 Inammissibilità
5.2.7 Rinuncia
5.3 Effetti successivi
5.3.1 Contenzioso
5.3.2 Segnalazioni
5.3.3 Sanzioni
5.4 Procedura
5.4.1 Presentazione dell’istanza
5.5 Pubblicità degli interpelli
5.4.2 Indirizzi dell’Agenzia
5.4.3 Considerazioni
5.4.4 Pubblicazione generalizzata
Riferimenti normativi
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