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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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IL CURATORE NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Il curatore nel nuovo codice della crisi

Il ruolo del curatore ha subito modifiche nel nuovo codice della crisi di impresa e insolvenza

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Ruolo fondamentale nella gestione della procedura è attribuito al curatore, la cui disciplina è stata sensibilmente modificata per renderne “più efficace la funzione” secondo la previsione dell’art. 7, comma 2, della legge delega (1).

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L'articolo è un estratto della Circolare n.13 dell'11/11/2019 che fa parte dell' Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa

1) Il curatore. Nomina e requisiti

Il curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 127 CCI) ed è nominato dal tribunale concorsuale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 49, comma 3, lett. c) e 125 CCI) - analogamente a quanto già previsto dalla legge fallimentare (art. 27 L.F.) – o con apposito decreto, qualora nominato in sostituzione di altro curatore (art. 135), nel rispetto del generale principio di trasparenza, rotazione ed efficienza (art. 5, comma 2) e nell’osservanza delle regole di cui agli artt. 356 e 358 CCI e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 35, comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del Codice Antimafia.

Una delle maggiori novità introdotte dalla Riforma, è la previsione secondo cui la nomina del curatore potrà avere ad oggetto la gestione della liquidazione giudiziale di una sola impresa o anche di un intero gruppo d’imprese (ex art. 2497 c.c.). Infatti, l’art. 287 CCI, introducendo il concetto di “insolvenza di gruppo”, prevede che – nel caso di insolvenza di più imprese facenti parte di un medesimo gruppo – può essere depositato un unico ricorso ed aperta un’unica procedura, con nomina di un giudice delegato e di un solo curatore.

L’incarico di curatore può essere attribuito ai soli soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCI, vale a dire “l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”, che sarà istituito presso il Ministero della Giustizia entro il 1° marzo 2020, con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (2).

Ai sensi dell’art. 358 CCI (sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 28 L.F.), il ruolo di curatore può essere attribuito, ai seguenti soggetti, purché non versino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la procedura:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti purché i soci siano iscritti agli albi di cui alla lett. a) (in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura);

  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (lett. c).

Infine, al comma 3 dell’art. 358 CCI, sono disciplinati i criteri di valutazione che il tribunale deve osservare per la nomina.

In particolare, si deve tenere conto : a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16 bis, commi 9 quater, 9 quinquies e 9 septies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.


Le predette norme sono state predisposte, al contempo, per garantire una più elevata professionalità del curatore nonché la sua indipendenza, prevedendo specifiche ipotesi di incompatibilità con eventuali incarichi già ricoperti in fasi precedenti procedurali relative alla stessa impresa. Peraltro, se esaminate congiuntamente alla previsione dell’art. 125, comma 4, CCI (che prevede che i provvedimenti di nomina del curatore debbiano confluire nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia), è evidente l’intento del legislatore di assicurare che la selezione avvenga secondo criteri di trasparenza e tenuto conto dell’esperienza e dell’idoneità del soggetto incaricato.

Infine, al combinato disposto degli artt. 125, 356 e 358 CCI, si evince che i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 356 potranno ricevere e svolgere l’incarico di curatore su tutto il territorio nazionale o, meglio, presso ciascun tribunale.

Note

(1) Secondo il disposto dell’art. 7, comma 2, L. 155/2017 “Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore: a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure; b) definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati, per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore; c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione; d) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita; e)attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela in sede concorsuale degli stessi e dei terzi interessati”.

(2) Con il predetto decreto saranno stabilite, ai sensi dell’art. 357 CCI, oltre all’importo del contributo di iscrizione, anche (a) le modalità di iscrizione; (b) le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo; (c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

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