Nel D.L. 34/2019 convertito in legge è stata introdotta la previsione, di cui all’art. 4-octies, che introduce nell’ambito dell’accertamento tributario un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria tenuta ad avviare necessariamente, nei casi previsti dalla disciplina, un contraddittorio con il contribuente finalizzata a definire, in ambito amministrativo, la pretesa tributaria e pertanto l’Ufficio, antecedentemente all’emissione dell’atto di accertamento, è obbligato a notificare al soggetto passivo d’imposta un invito a comparire finalizzato ad avviare la procedura di definizione.
La menzionata disciplina, tuttavia, trova applicazione esclusivamente per gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate a far data dal 01/07/2020 e, tra le fattispecie escluse dall’applicazione dell’invito obbligatorio, rientrano:
- gli avvisi di accertamento cosiddetti "parziali" disciplinati dall’articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973,
- gli avvisi di rettifica parziale regolati dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 54 del D.P.R. 633/1972, nonché
-
tutti i casi di particolare urgenza specificamente motivata o le ipotesi di sussistente e fondato pericolo per la riscossione.
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1) L'importanza del contraddittorio preventivo
Nell’iter parlamentare di conversione del Decreto Crescita è stata riconosciuta l'importanza del contraddittorio preventivo affermata da tempo dalla giurisprudenza (Cass. ord. 4564/2019) in forza della quale l’Agenzia, antecedentemente all’emissione dell’atto di accertamento, è chiamata a dare la possibilità al contribuente di fornire elementi a sua discolpa già nel corso del procedimento, circostanza che trova le sue fondamenta all’interno della legge 241/1990 la quale, all’art. 7, impone alla P.A. di dare al destinatario di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli la possibilità di formulare osservazioni antecedentemente all’emissione dell’atto finale al punto che, anche in ambito tributario, lo Statuto dei diritti del contribuente ha richiamato taluni dei principi tipici della legge generale sul procedimento amministrativo.
Con la sentenza a SS.UU. 19667/2014 anche la Corte suprema, nel tentativo di dare un indirizzo univoco, ha elencato una serie di disposizioni contenute nella legge 212/2000 nelle quali il postulato risultava essere già presente e, sempre sul tema della necessità del contraddittorio, è intervenuto anche il Comando generale della Guardia di finanza attraverso la circolare n. 1/2018, affermando che "la delicatezza e i profili di complessità che caratterizzano i recuperi fiscali nel contesto in esame, rendono, … la verifica fiscale la sede più idonea nella quale dare corso al predetto preventivo contraddittorio e formulare i rilievi della specie".
Antecedentemente all’introduzione del novellato articolo 4-octies del D.L. 34/2019 post conversione, l'obbligo di contraddittorio sussisteva certamente per tutti i tributi, sia armonizzati che non, pena l'invalidità del successivo provvedimento accertativo, anche qualora non previsto espressamente dalla norma, nel caso in cui l'atto di accertamento risultasse preceduto da un'attività istruttoria primaria, cioè dall’azione consistente nell'esercizio dei poteri dell'Amministrazione finalizzati all'acquisizione di fatti rilevanti ai fini dell'imposizione.
L'assenza del contraddittorio determinava pertanto l'invalidità dell'atto accertativo nel caso in cui il contribuente, nell'ambito del menzionato contraddittorio, avesse la possibilità di fare valere degli elementi che avrebbero potuto determinare una decisione differente.
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