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DECRETO FISCALE COLLEGATO LEGGE DI BILANCIO 2020:NOVITÀ ARTICOLO PER ARTICOLO

Decreto fiscale collegato Legge di bilancio 2020:novità articolo per articolo

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: testo in Gazzetta. Guida alle novità.

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Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto legge “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”. In questo articolo riepiloghiamo le principali novità.

Per prima cosa però segnaliamo l'articolo 58 che interviene in merito alle modalità di pagamento della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (o che dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti).  A decorrere dal 28.10.2019 i versamenti di acconto sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%. In base alle disposizioni precedenti le misure degli acconti erano 40% e 60%. Pertanto:

  • coloro che hanno versato la prima rata, pari al 40%, non dovranno integrarla;
  • si dovrà versare la seconda rata nella misura pari al 50%;
  • coloro che effettuano il versamento unico entro il 2.12.2019 dovranno versare il 90%.

Di conseguenza, per il 2019, per i soggetti ISA, la misura degli acconti scende al 90%.

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1) Decreto fiscale 2020: stretta sulle compensazioni

L’articolo 1 regola “l’accollo del debito d’imposta altrui” in base al quale è possibile pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore (cd. accollato). L’accollo del debito tributario è previsto nel nostro sistema nello statuto del contribuente anche se non sono mai stati emanati i decreti attuativi.  Il decreto in esame prevede che in caso di accollo

  • per il pagamento non è possibile nessuna forma di compensazione da parte dell’accollante;
  • i versamenti con compensazioni si considerano come non avvenuti, con le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.
  • i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. 

L’articolo 2 rientra nell’ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES necessaria per le operazioni intracomunitarie. La norma prevede che in questi casi, venga esclusa:

  • CESSAZIONE PARTITA IVA la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata
  • ESCLUSIONE BANCA DATI VIES la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA. L’esclusione opera finché non vengono rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione.

L’articolo 3 rafforza il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, dando una stretta al loro utilizzo. In particolare, per i crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Per le deleghe presentate da marzo 2020, è stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in si compensino crediti non utilizzabili.

La stretta sulle compensazioni passa anche per l'edilizia. L'articolo 4 prevede che dal 1° gennaio 2020 in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice  ai lavoratori, deve essere effettuato dal committente. L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto, insieme ad una serie di dati da trasmettere via pec, deve essere versato dall’impresa appaltatrice/affidataria al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su uno specifico conto bancario destinato. Il committente deve eseguire il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e deve comunicarlo via pec entro 5 giorni. 

Inoltre, per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, viene esteso il reverse charge agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive). L'efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea

Sempre in tema di lotta all'evasione, l'articolo 39 interviene inasprendo le pene previste per alcuni reati fiscali. In particolare:

  • In caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni (pena attenuata da 1 anno e sei mesi a sei anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila Euro). In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena prevista è compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.
  • In caso di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da 2 a 5 anni colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (a determinare condizioni).
  • è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque non presenta la dichiarazioni dei redditi o IVA quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ogni impostae ad euro 50.000. Stessa pena anche per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
  • in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti prevista la reclusione da 4 a 8 anni. ( pena più clemente se l’importo non rispondente al vero sia inferiore a euro 100.000 euro per periodo d'imposta).
  • In caso di occultamento o distruzione di documenti contabili la pena passa da un minimo di 3 a un massimo di 7 anni di reclusione
  • Per quanto riguarda i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di Iva il decreto fiscale non modifica la pena prevista, ma le soglie di punibilità. 

2) Decreto fiscale 2020: contrasto alle frodi nel settore delle accise

In generale, i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento sono sottoposti ad accisa. L'articolo 5 del decreto fiscale

  • riduce i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) e per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi).
  • modifica il sistema EMCS  introducendo il termine temporale di 24 ore per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
  • introduce disposizioni in merito ai requisiti di affidabilità e onorabilità che i soggetti, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti, devono possedere.
  • aggiornate le modalità per la trasmissione degli avvisi previsti in caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa, prevedendo che le suddette comunicazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche.


L’articolo 6 introduce dal 1° gennaio 2020 una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga del versamento anticipato IVA.  Viene inoltre impedito l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti. Infine, le Società, gli Enti e i Consorzi concessionari di autostrade devono mettere a disposizione dell’Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza le informazioni prelevate dai sistemi di controllo installati sulle tratte autostradali di competenza, relative ai passaggi degli automezzi.


Con l’articolo 7 viene previsto un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, prevedendo l’obbligo di circolare nel territorio nazionale con un “Codice amministrativo di riscontro”, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla documentazione di trasporto.

In base all'articolo 8 dal 1° gennaio 2020 il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale per chi esercita l’attività di autotrasporto di persone e merci, è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l’obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni e per i soggetti privati di trasmettere, preventivamente rispetto all’immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri.  Previsto inoltre per i privati l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 Elide. 

L'articolo 11 introduce, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’emissione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato) per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale. 

3) Decreto fiscale 2020: fatturazione elettronica

L’articolo 14 del decreto fiscale prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

L'articolo 15 estende anche per l'anno 2020 l'esclusione alla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 16 annuncia che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

L'articolo 17 stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta, la sanzione da versare ridotta ad un terzo e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

4) Decreto fiscale 2020: lotta al contante

L'articolo 18 prevede che dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro e a 1.000 euro dal 2022. 

Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, l'articolo 19 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti

  • persone fisiche maggiorenni
  • residenti nel territorio dello Stato,
  • che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
  • che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi

possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il decreto fiscale chiarisce che i premi non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Inoltre sono istituiti premi speciali esclusivamente per i soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.


L’esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.  L'articolo 20 prevede inoltre un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione

non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali.

Grazie all'articolo 21 la piattaforma tecnologica PagoPA potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

L'articolo 22 prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate. In particolare, il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finché non se ne conclude l’utilizzo.
  • Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.


Coloro che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione  nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. L'articolo 23 del decreto fiscale:

  • prevede la sanzione in caso di mancata accettazione di carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito
  • prevede per chi rifiuta il pagamento elettronico: una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

5) Decreto fiscale 2020: stretta sui giochi

L'articolo 24 proroga gare scommesse e Bingo mentre l'articolo 25 pospone la data di entrata in funzione delle nuove slot.

L'articolo 26 incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento news slot (cd AWP) al 23% e videolottery (cd VLT) al 9% secondo la tabella che segue.

L'articolo 27 istituisce dall’esercizio 2020 il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’obbligo di iscrizione si estende a tutti gli operatori di gioco pubblico. L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi. La stessa sanzione pecuniaria si applica anche al Concessionario che intrattiene rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

Il decreto fiscale all'articolo 30 prevede che non possano essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, relative agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Il decreto, inoltre, impone il divieto di partecipazione a gare o di rilascio/rinnovo/mantenimento delle concessioni in materia di giochi pubblici in caso di condanna per determinati reati.

Il successivo articolo 31 prevede la possibilità per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di disporre la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici, qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica in base ad una sentenza anche non definitiva. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli inviterà il debitore al pagamento e lo intimerà alla chiusura se non fornirà prova dell’avvenuto pagamento. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a euro 30.000, oltre alla chiusura dell’esercizio coattiva.

Decreto fiscale 2020: misure varie

Il decreto fiscale stabilisce che non possono più essere considerate esenti Iva le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci, rifacendosi a quanto prevede la disciplina europea . In particolare, non sono comprese nella nozione di insegnamento scolastico e universitario , le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, le quali, pertanto, sono soggette ad IVA.
Le altre categorie di patenti di guida possono invece rientrare nella nozione di formazione professionale esente da IVA, in quanto ordinariamente preordinate all’esercizio di una attività professionale. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente all’entrata in vigore del decreto fiscale. La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e da tale data le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri . Tuttavia, per consentire il tempo necessario all’adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30.06.2020 i corrispettivi per le prestazioni in esame potranno essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.


L'articolo 33 per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito la provincia di Catania differisce al 16.01.2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019; prevede che i versamenti sospesi devono essere restituiti senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero a rate, a decorrere dalla stessa data, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese.
 

L'articolo 37 differisce al 30 novembre (di fatto 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine per il versamento della prima ed unica rata per i debitori che hanno presentato l’istanza di adesione della rottamazione ter entro il 30.04.2019, o che provengono dalla rottamazione bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016 e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.

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