La Guardia di Finanza nel rispetto dell’art. 35 della L. 4/1929, in qualità di polizia tributaria, ha sempre la facoltà di accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale, al fine di eseguire verifiche e ricerche, per assicurarsi dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in ambito finanziario, non necessitando, a tal fine, di alcuna autorizzazione scritta, richiesta per il differente caso dell’accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso le sentenze n. 17527/2019 e n. 17526/2019 (allegate in fondo all'articolo).
All'Amministrazione finanziaria è attribuito il potere di accedere nei locali adibiti all'esercizio di attività di impresa, artistica o professionale, al fine di esaminare e analizzare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali rappresentati nella dichiarazione dei redditi.
L'attività istruttoria si estrinseca nell'esercizio di poteri di natura autoritativa e ciò determina la loro sottoposizione al principio della riserva di legge di cui all' art. 23 della Costituzione, in quanto idonei a incidere significativamente anche su posizioni giuridicamente protette dalla Carta.
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1) Autorizzazioni agli accessi: le circolari della GDF
Le sentenze in commento si sono allineate a quanto affermato dai giudici del Palazzaccio nelle precedenti pronunce n. 10137/2010 e n. 16017/2009, secondo le quali il principio rappresentato trova applicazione in forza dell’art. 35 della Legge 4/1929.
La norma in argomento dispone che “Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche”.
L’argomentazione fornita dai giudici di legittimità, tuttavia, non è convincente in quanto nella Circolare della GdF n. 1/ 2008 viene precisato che l’accesso presso i locali destinati alle attività commerciali è consentito previo ordine, a firma del Comandante del Gruppo di Sezioni o del Comandante di Reparto, riportato nel foglio di servizio da esibire al contribuente, mentre dalla Circolare GdF n. 1/2018 si può evincere che “La preparazione del controllo e l’autorizzazione all’avvio devono trovare formale contezza nella “scheda di preparazione e autorizzazione del controllo”” che deve essere sottoscritta dal Direttore del Controllo o dal Comandante di Reparto".
Il co. 1 dell’art. 63 del DPR n. 633/1972 asserisce ulteriormente che “la Guardia di finanza coopera con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate”.
Tuttavia, il co. 1 dell’art. 52 del DPR 633/1972 sancisce che, relativamente all’accesso presso i locali commerciali, gli impiegati debbano essere muniti di un’apposita autorizzazione rilasciata del capo dell’ufficio.
Infine non può essere tralasciata la circostanza che in precedenza la Corte suprema, attraverso la sentenza n. 3388/2010, sebbene confermando che gli accessi presso i locali in cui viene svolta l’attività del contribuente necessitano di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio, ha precisato che la mancanza della richiamata autorizzazione non comporta, in ogni caso, l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti.