I patti successori sono una categoria di contratti o atti unilaterali che hanno come oggetto la successione di una persona non ancora defunta. Il disegno di legge all'esame del Senato si propone di intervenire sull'attuale divieto di patti successori prevedendo la possibilità di stipulare patti sulle successioni future, consentendo pertanto la devoluzione di specifici beni del patrimonio ereditario a determinati successori specificamente indicati.
In allegato il testo del disegno di legge.
1) I patti successori nel sistema codicistico italiano
Fino alla morte, qualsiasi persona può esprimere liberamente la propria volontà attraverso il testamento (unico strumento a disposizione per disporre del proprio patrimonio mortis causa) in favore dei soggetti dalla stessa designati. Fino a quando l’individuo è in vita, gode della libertà di disporre, a suo piacimento, dei propri beni e neppure il destinatario di una quota di eredità per legge, può opporsi. Eventuali azioni giudiziarie possono essere intraprese soltanto a seguito dell’apertura della successione e, quindi, della morte del testatore.
2) Il divieto di patti successori
Due sono le disposizioni che, laconicamente e in modo tassativo, segnano i confini del diritto successorio italiano:
- art. 457 c.c.: “l’eredità si devolve per legge o per testamento”;
- art. 458 c.c..: “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta”.
L’articolo 458 c.c. sancisce la nullità di ogni patto finalizzato a disporre della propria successione, dei diritti di una successione che si deve ancora aprire od avente ad oggetto la rinuncia a diritti successori su una successione ancora da aprirsi. In tal modo si vuole assicurare la massima tutela della libertà testamentaria: il testatore è libero di cambiare la propria volontà rispetto alla propria successione fino alla morte. Inoltre, la nullità dei patti è collegata alla scelta, fatta dal legislatore del codice civile, sulla tipicità della delazione successoria di cui all’art. 457 c.c., secondo la quale è possibile succedere solo per legge (successione per legge) o per testamento (successione testamentaria) così escludendo ogni ipotesi di delazione “contrattuale” o “pattizia”.
In Europa. Nell’ambito degli ordinamenti europei, si riscontra una situazione tripartita:
- vigenza del divieto di patti successori: Italia, Albania, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Romania, Russia;
- validità dei patti successori tout court: ordinamento regionale autonomo di Ibiza e Formentera;
- validità degli accordi tra vivi con funzione mortis causa con specifiche limitazioni: resto dei Paesi europei.
3) I “patti di famiglia per l’impresa”
Il patto di famiglia rappresenta l’unica ipotesi ove, contrattualmente, è possibile disporre un anticipo dell’eredità a determinate condizioni. In altre parole, è una tipologia di contratto con finalità successoria, che comporta una sorta di “successione anticipata” nel patrimonio del soggetto disponente. L’istituto ha esordito nell’ordinamento italiano con la Legge 14 febbraio 2006, n. 55 (artt. da 768-bis a 768-octies c.c.), così recependo le raccomandazioni comunitarie. Tale disciplina si presenta, in modo esplicito, come deroga al divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 c.c., consentendo una regolamentazione pattizia della successione relativa all’azienda o alle partecipazioni societarie di famiglia in favore di determinati soggetti, al di fuori del testamento o delle regole della successione legittima e, comunque, protetta da eventuali azioni di riduzione: “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione” (art. 768-quater c.c., al c. IV c.c.).
4) I progetti di riforma
I numerosi disegni di legge, che si sono succeduti negli anni, volti all’abolizione del divieto di patti successori, così favorendo una più agevole circolazione dei beni, ed adeguando la normativa italiana alle mutate condizioni sociali, non hanno trovato compimento. Ad esempio, nel gennaio 2014 (DDL n. 1251) in una proposta di legge si era balenata la possibilità che un soggetto potesse rinunciare, in modo anticipato, ai diritti, al medesimo spettanti, su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne avrebbero fatto parte), come pure la possibilità per i legittimari di rinunziare ai loro diritti, anche durante la vita del donante.
Il DDL in discussione al Senato. Il 19 marzo 2019, al Senato, è stato presentato un DDL (S. 1151) dove si prospetta la delega al Governo per una revisione omnibus del codice civile: associazioni, fondazioni, trust, accordi prematrimoniali, regole sulle successioni, disciplina generale del contratto, responsabilità civile. In ambito successorio il disegno di legge delega si presenta altamente innovativo: i principi e i criteri direttivi (art. 1, co. 1, lett. d) intervengono sul divieto di patti successori (oggi previsto dall’art. 458 c.c.): sulla base dello stesso il legislatore delegato sarebbe chiamato a modificare la normativa vigente, prevedendo la possibilità di stipulare patti sulle successioni future che consentano di devolvere specifici beni del patrimonio ereditario a determinati successori specificamente indicati, nonché di rinunciare irrevocabilmente, da parte di soggetti successibili, alla successione generale o a particolari beni, ferma restando l’inderogabilità della quota di riserva prevista dal codice civile.
Lo scenario futuribile. L’eventuale riforma potrebbe:
- consentire la conclusione di patti successori istitutivi, attraverso i quali un soggetto viene nominato erede dal proprio futuro dante causa (pur se limitatamente alla devoluzione di beni del patrimonio ereditario specificamente individuati e in favore di successori indicati);
- eliminare il divieto di patti successori rinunciativi, attraverso i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta (ma facendo salva l’inderogabilità della quota di riserva).
In definitiva, se il progetto in esame troverà compimento, la successione potrà regolarsi su base contrattuale o pattizia, con la conseguenza che il testamento diverrà appannaggio soltanto di chi, in senso egoistico, voglia devolvere i beni del proprio patrimonio senza interpellare chi li riceverà o, ancor peggio, chi avrebbe voluto riceverli.