L’indennità mensile di frequenza è un contributo economico erogato dall' INPS per il sostegno dei minori disabili che frequentano scuole o centri di riabilitazione o formazione. E' stata istituita dalla legge n. 289 del 1990.
Vediamo di seguito le principali caratteristiche, chi ha diritto e come si ottiene.
Caratteristiche dell'Indennità mensile di frequenza
- Erogazione in 12 rate mensili a partire dal mese dopo la domanda se è già iniziata al frequenza e con il riconoscimento da parte della commissione medica, oppure dal primo giorno del mese succcessivo l'inizio della frequenza
- L'indennità cessa nel momento in cui si interrompe la frequenza ai corsi o ai trattamenti riabilitativi importo fissato dal Ministero aggiornato annualmente con l'indice ISTAT . Per il 2019 l'importo è fissato in 285,66 euro mensili.
- Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro.
- Il beneficio puo essere revocato se venga accertata l'assenza dei requisiti . Tale revoca decorre dalla mese successivo al provvedimento.
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1) Requisiti per l’indennità di frequenza INPS
Per ottenere l'indennità mensile di frequenza dovono essere presenti le seguenti condizioni :
- età inferiore ai 18 anni;
- disabilità riconosciuta dalla Commissione medica competente per " persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età” oppure minore con una “perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz”;
- frequenza di centri ambulatoriali per trattamenti di riabilitazione o centri di formazione professionale oppure scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno
- residenza sul territorio nazionale.
ATTENZIONE : Non spetta, anche in presenza dei requisiti:
- nei periodi di ricovero continuativo e /o permanente del la persona disabile
- a chi riceve l’indennità di accompagnamento per invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti.
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2) Indennità di frequenza: come fare domanda
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione e la certificazione dei requisiti economici. Questi gli step previsti dalla procedura:
1. richiedere certificato medico introduttivo dal medico di base con il codice allegato
2. fare domanda di accertamento sanitario all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”.
3. si riceve risposta dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o al proprio indirizzo PEC
4. presentare il modulo AP70 ( di autocertificazione )all'INPS utilizzando il servizio online “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Il cittadino può inoltrare la domanda in due modi:
- utilizzando autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID (del figlio minore, se fa la domanda il genitore )
- oppure tramite i patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
La tempistica per ottenere l'indennità di frequenza prevede che la visita medica sia effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso contrario si può presentare diffida in carta semplice all’Assessorato alla Sanità della Regione che fissa la data entro il termine complessivo massimo di nove mesi dalla domanda.
ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza.
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3) Cosa succede al compimento della maggiore età
I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda per il riconoscimento delle altre prestazioni economiche , che spettano ai maggiorenni (indennità di accompaganmento, assegno di invalidità) . Non è obbligatorio presentare il certificato medico.
L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni.
La prestazione potrà poi essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.