E' in corso nelle Commissioni al Senato l'esame della legge di conversione del decreto 101 2019 sulla tutela del lavoro precario (riders , LSU ), sulla validita della DSU ai fini ISEE e sulla risoluzione delle crisi aziendali . Il decreto legge deve essere convertito entro il
La novità principale del decreto legge n. 101/2019 era la nuova disciplina che dovrebbe fornire le tutele per i lavoratori organizzati tramite piattaforme digitali, in particolare i ciclofattorini (cd. riders). In particolare il decreto prevede che :
- il compenso puo essere parzialmente fisso e parzialmente a cottimo (sulla base delle consegne effettuate) ma quest'ultimo non puo essere in misura prevalente se il lavoratore accetta almeno una chiamata all'ora . La norma lascia però spazio a contrattualizzazioni di tipo diverso in presenza di elementi specifici, o nel caso sia applicabile la contrattazione collettiva
- i lavoratori dovranno essere coperti dalla assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- l’azienda che utilizza i riders sarà sottoposta a tutti gli altri obblighi previsti nel Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Piu precisamente, come illustrato nella la relazione tecnica parlamentare, prevede che:
- Si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme sia digitali che analogiche.
- In tema di tutele in favore degli iscritti alla gestione separata l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali , in presenza di una mensilità di contributi nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento (finora erano previste 3 mensilità). Questa misura costerebbe circa 40 milioni di euro per il periodo 2020-2019
- Viene raddoppiata la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera, con l'aggiornamento dell'indennità giornaliera di malattia ( la normativa vigente prevede un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera).
E' stato anche presentato il 3 ottobre scorso un emendamento del Governo che conferma la distinzione tra lavoratori continuativi, che saranno assimilati ai subordinati e lavoratori occasionali, con le tutele descritte sopra , ma che interviene su un articolo del Jobs Act cancellando il concetto di "etero-organizzazione" rispetto a tempi e luoghi di lavoro, da parte dell'azienda per definire il lavoro subordinato , e rendendo possibile l'applicazione delle relative tutele, molto piu ampie, anche a questo tipo di lavoratori.
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1) I punti critici della nuova disciplina sui riders per l' Ispettorato, INPS
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ascoltato in Commissione lavoro nel corso dell'esame, ha evidenziato come l’attuale formulazione del DL 101/2019 possa dare adito ad una serie di incertezze applicative. Difatti:
• si potrebbe creare una diversificazione del regime di tutele a secondo che il lavoratore autonomo svolga la prestazione in maniera del tutto occasionale ovvero con carattere di continuità. La continuità/occasionalità della prestazione diventerebbe la discriminante fra due categorie di riders: quelli parasubordinati etero-organizzati, destinatari delle tutele previste dal Jobs Act, e quelli occasionali a cui si applicherebbero le tutele minori del DL n. 101/2019;
• il decreto contiene un riferimento specifico all'uso delle biciclette per le consegne come elemento per individuare i soggetti da tutelare . Sarebbe auspicabile invece eliminare tale riferimento, ricorrendo magari al criterio utilizzato nella direttiva UE 2019/1152 (tre ore di lavoro medio a settimana in un periodo di quattro settimane).
Il Presidente dell’ INPS ha evidenziato durante l’audizione come il fenomeno riders e quello più ampio della GIG Economy non siano nemmeno presenti negli archivi dell’ Istituto per l’assenza di un codice contratto che li definisca. Inoltre osserva che larga parte di questi lavoratori sono autonomi occasionali con l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata solo quando il reddito supera i 5000 euro annui . Il Presidente ha, dunque, suggerito di ridurre la franchigia per la prestazione occasionale dei riders, portandola a 2 mila euro. in modo da allargare la platea dei riders destinatari delle tutele della Gestione Separata .
Un ulteriore suggerimento riguarda l’istituzione di una piattaforma INPS – INAIL per la tracciabilità del lavoro dei riders dal momento in cui accetta la domanda fino a quando avviene la consegna.
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2) Disciplina riders: le opinioni di aziende e fattorini
ASSODELIVERY, la associazione delle aziende di food delivery che rappresentano il 90 % del mercato italiano hanno affermato che le prestazioni dei riders sono del tutto flessibili per questo l' inquadramento dei lavoratori è necessariamente come lavoro autonomo.
Viene proposto di seguire il modello francese che prevede tutele per il lavoro autonomo in presenza di un accordo firmato tra riders e piattaforma.
Anche Assodelivery sottolinea alcune criticità nel DDL 1476 di conversione del DL 101/2019, tra cui la limitazione dei compensi attraverso il concetto di "prevalenza" della paga oraria su quella a cottimo., che porterebbe tra l'altro a na distorsione nel calcolo del premio assicurativo INAIL non proporzionale al lavoro e ai compensi versati.
Anche l'associazione di ciclofattorini “ 800 Riders contro il decreto” esprime un no a considerarsi lavoratori subordinati e non è d'accordo sul divieto di cottimo . Questi riders ricordano che per le modalità di lavoro il cottimo è la forma più naturale di remunerazione, e l'introduzione di un salario minimo orario “ prevalente”, rischierebbe di diminuire i compensi effettivi . Gli 800 riders chiedono invece che la legge regolamenti altri aspetti come:
- il funzionamento dei sistemi di ranking e la struttura dei guadagni,
- la portabilità della reputazione del lavoratore da una piattaforma all'altra ,
- la necessita di formazione riguardo la sicurezza stradale e
- la possibilità di ricevere dai datori di lavoro i dispositivi di sicurezza come (caschi, giubbotti e luci di sicurezza).
Posizione diversa invece hanno espresso altri lavoratori organizzati nel gruppo FIRENZE RIDERS i quali chiedono di :
- introdurre nell'articolo una presunzione di collaborazione etero-organizzata per i lavoratori delle piattaforme digitali. Inoltre va chiarito il criterio della continuità nelle collaborazioni per evitare che la norma sia aggirata dalle prestazioni occasionali a cui va necessariamente posto un limite.
- abolire la paga a cottimo poiché oltre ad essere causa di sfruttamento è un incentivo a correre mettendo a rischio la sicurezza . Chiedono invece un riferimento vincolante alla retribuzione minima oraria dei contratti collettivi nazionali di settore.
- In merito all'art 47 ter copertura assicurativa obbligatoria Inail deve essere obbligo delle piattaforme digitali assicurare i propri riders per la responsabilità civile verso terzi
- rendere obbligatorio per le piattaforme di rendere trasparente la valutazione dell'algoritmo per consentire ai lavoratori di esserne consapevoli e partecipare, con le loro rappresentanze sindacali, alla loro definizione.
- ridurre il termine di 6 mesi per consentire alla piattaforme di adeguarsi alla nuova normativa.
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