Con formalità semplificate e costi minori, il “Regime doganale 42” permette l’immissione in libera pratica, senza il pagamento dell’IVA al momento dell’importazione nell’UE, di beni che sono oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell’importatore. L’esenzione dell’IVA all’importazione sulla base del c.d. “Regime 42”, in base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia, 25 ottobre 2018, causa C-528/17, è salva anche qualora risulti, a seguito di una successiva verifica, che non ricorrevano le condizioni sostanziali per l’agevolazione, sempre che sia accertata la buona fede dell’operatore.
Si fa osservare che governare in modo efficiente lo strumento agevolativo previsto dal c.d. “regime 42”, potrebbe consentire alle imprese di migliorare la loro competitività all’interno del mercato internazionale.
Questo perché l’esenzione dall’IVA all’atto dell’importazione in altro paese UE, nel quale l’operatore deve pagare solo gli eventuali dazi doganali, consente di migliorare il flusso di cassa per effetto del mancato pagamento dell’IVA.
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1) Immissione in libera pratica delle merci: regime doganale 42
Il c.d. “regime 42” rappresenta una procedura doganale attraverso la quale gli importatori europei possono ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IVA nello Stato membro in cui avviene l’immissione in libera pratica delle loro merci, rinviando il pagamento dell’imposta nello Stato membro di loro definitiva immissione in consumo, in quanto Paese di destinazione finale.
In sostanza, l’utilizzo del regime in esame implica che l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo siano effettuate in due Stati membri diversi. Da ciò discende, altresì, che:
- le autorità del primo Paese saranno competenti per la liquidazione e riscossione dei dazi,
- quelle del Paese di destinazione si occuperanno della riscossione dell’IVA e delle eventuali accise.
L’utilizzo fraudolento di tale procedura rappresenta uno dei principali meccanismi di evasione fiscale condotta a danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea. Questo avviene quando le merci circolanti nell’ambito di tale regime rimangono definitivamente nel territorio dello Stato membro di introduzione, senza mai essere trasportate nello Stato membro di dichiarata immissione in consumo, oppure quando, pur arrivandovi, l’operatore riesce a sottrarsi al pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione.
Proprio per tale motivo l’Agenzia delle Dogane, attraverso il coordinamento della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con la supervisione dell’Ufficio Europeo Lotta alla Frode (OLAF) e la partecipazione delle Amministrazioni doganali di dodici Stati membri dell’Unione Europea, ha concluso la fase operativa dell’operazione doganale congiunta (JCO) denominata “POSEIDON”. L’operazione è finalizzata al contrasto alle frodi commesse con l’utilizzo della procedura doganale del c.d. “regime 42”.
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2) Regime doganale 42: modalità operative
L’importatore, per ottenere l’esenzione dall’IVA, deve inserire, nella casella n. 37 del documento amministrativo unico (DAU), un codice che inizia con il numero 42, così facendo, l’operazione sarà qualificata come un’importazione con “contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro”.
L’importatore, o il suo rappresentante fiscale, nel caso di cessione o trasferimento di beni, devono ottemperare a specifici obblighi nello Stato membro di importazione:
- identificarsi a fini IVA nello Stato membro di importazione o designare un rappresentante fiscale in tale Stato, ai sensi degli artt. 214 e 204 della Direttiva IVA;
- destinare i beni ad un acquirente debitamente identificato in quello Stato;
- l’includere la cessione o il trasferimento intracomunitario in un elenco riepilogativo presentato alle Autorità fiscali dello Stato membro di importazione nel rispetto dell’art. 262 della Direttiva IVA.
Dal punto di vista operativo, il c.d. “regime 42” è caratterizzato dalle seguenti fasi:
- introduzione in un deposito doganale della merce e, quindi, in sospensione sia del dazio sia dell’IVA, tramite la presentazione in dogana di una dichiarazione di introduzione in deposito doganale (IM7);
- successiva estrazione della merce dal deposito, con pagamento del dazio nel paese comunitario di importazione;
- vincolo della merce al regime 42, in modo da non versare l’IVA;
- cessione intra-comunitaria relativa alla merce oggetto di immissione in libera pratica, che è stata ceduta o trasferita in un altro stato membro.
3) Regime 42: la dichiarazione doganale
Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione doganale, l’Agenzia delle dogane, con la nota n. 3540 del 1° aprile 2014, ha chiarito che nella casella 37 del modello DAU l’operatore deve indicare il codice “42”, mentre per beneficiare della sospensione dell’Iva all’importazione deve obbligatoriamente indicare nella casella 44 del modello DAU:
- il numero di partita Iva dell’importatore preceduto dal codice “Y040”, ovvero il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice “Y042”;
- il numero di identificazione Iva del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice “Y041
L’Agenzia “chiede” inoltre all’operatore di riportare nella casella 44 il codice “Y044” per indicare il contratto di trasporto ai fini della prova dell’effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro.