E' ancora attivo il Bonus assunzione per i Giovani Genitori istituito nel 2010 (Decreto del 19 novembre 2010, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301, a valere sul Fondo per l'occupazione articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)
Si tratta di un contributo di 5mila euro cui hanno diritto le imprese che assumono a tempo indeterminato persone di età inferiore a 35 anni con figli minori che siano iscritte alla speciale banca dati presso l'INPS. Il bonus scatta anche per la trasformazione di un rapporto a termine in tempo determinato .
La misura era rimasta sospesa per alcuni anni per mancanza di finanziamenti ma dal 2015 è stata rifinanziata ed è stato possibile accedere nuovamente alla banca dati INPS che raccoglie i nominativi dei lavoratori ( “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”), cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile.
Vediamo di seguito tutte le regole in dettaglio .
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1) Bonus giovani genitori requisiti lavoratori e aziende
REQUISITI LAVORATORI PER IL BONUS GIOVANI GENITORI
Alla banca dati possono iscriversi coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:
- Età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
- Essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;
- Essere disoccupati ( iscritti quindi al Centro per l'impiego) oppure titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione della banca dati;
L'iscrizione alla Banca dati giovani genitori viene meno quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1. compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
2. raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
3. cessazione dell’affidamento del minore;
4. assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).
Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, se si trova nuovamente nelle condizioni di iscrizione (ad esempio se perde il lavoro prima del compiumento dei 36 anni)
REQUISITI DATORI DI LAVORO PER IL BONUS GIOVANI GENITORI
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative
Nel secondo caso l’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici – nonché i datori di lavoro non Qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le Imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Il beneficio può essere goduto da ogni datore di lavoro per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.
Non viene riconosciuto per assunzioni effettuate a seguito di obblighi di legge o per previsioni contratuali
la fruizione dell’incentivo è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:
- sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2) Bonus giovani genitori: l'iscrizione in banca dati
L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo, con il proprio PIN INPS alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
All’esito positivo della procedura , il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione;
L’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori ovvero di assunzione a tempo indeterminato si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di Cessazione dell’affidamento grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.
In allegato alla circolare INPS 115/2011 vi è un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione
3) Bonus giovani genitori: comunicazione Uniemens
Le aziende, a seguito dell’assunzione, devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata “Istanze on-line”, presso il sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “4M” che, da settembre 2011, assume il nuovo significato di “Azienda autorizzata a fruire dell’incentivo per assunzione giovani genitori - DM 19 novembre 2010, su G.U. n.301/2010”.
Il codice di autorizzazione avrà validità per il mese stesso di attribuzione più ulteriori dodici mensilità.
ESPOSIZIONE IN UNIEMENS
L’incentivo autorizzato dovrà essere fruito in forrma di conguaglio, fino al raggiungimento della misura di € 5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.
Le aziende autorizzate, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GIOV” avente il significato di “incentivo per assunzione giovani genitori”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato sopra, non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE”
Modalità di restituzione dell’incentivo non spettante.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M200” avente il significato di “Restituzione incentivo giovani genitori”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.