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IL BILANCIO SOCIALE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LE IMPRESE SOCIALI

Il bilancio sociale per gli enti del terzo settore e le imprese sociali

Applicazione delle Linee guida del Ministero del lavoro per gli enti del Terzo settore e le imprese sociali sui bilanci sociali 2020

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 4 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

L’obbligo di redazione del bilancio secondo le linee guida si applica a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, quindi dal 2020. Nei prossimi mesi quindi, gli enti obbligati e coloro i quali decidano di redigere il bilancio sociale per una questione di trasparenza nei confronti della mission sociale dell'ente dovranno raggruppare tutti i dati necessari per la sua redazione

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1) Lo scopo del bilancio sociale

Il legislatore individua nel bilancio sociale lo strumento attraverso il quale gli enti possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

Lo scopo viene raggiunto attraverso la redazione del bilancio sociale secondo le linee guida, il successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonche' la diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore.

Le linee guida richiamano l’attenzione sul fatto che non bisogna confondere il bilancio sociale con la relazione di missione, che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e «illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie».

Obiettivo del bilancio sociale è rendicontare le proprie attivita' da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

Il Consiglio nazionale del Terzo settore potra' promuovere un'attivita' di raccolta e diffusione di buone prassi e di monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida.

Scopo del bilancio sociale è pertanto quello di fornire informazioni diverse e complementari a quelle economiche e finanziarie, con il proposito di:

  • fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attivita', della loro natura e dei risultati dell'ente;
  • aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;
  • favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;
  • fornire informazioni utili sulla qualita' delle attivita'dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilita'di valutazione e di scelta degli stakeholders;
  • dare conto dell'identita' e del sistema di valori diriferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;
  • fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
  • rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;
  • esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;
  • fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambientenel quale esso opera;
  • rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e lasua ripartizione.

Le linee Guida non trattano della valutazione di impatto sociale, che costituira' oggetto di apposite linee guida da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 

2) Obbligo del bilancio sociale e pubblicazione sul sito internet

L’obbligo di redazione del bilancio sociale e pubblicazione sul proprio sito internet, è previsto nella legge delega del 6 giugno 2016 n. 106 in vista dell’obbligo di tali enti di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi.
Gli obblighi previsti sono differenziati in ragione della dimensione economica dell' attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche.

Per le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi e per i centri di servizio per il volontariato l’obbligo di redazione del bilancio sociale, deposito e pubblicazione sul sito internet prescinde dai limiti dimensionali, in ragione della loro specificità e delle loro funzioni.

Sono invece obbligati alla redazione di tale documento, in virtù dei ricavi o delle entrate, tutti gli enti del terzo settore che superino la soglia di un milione di euro. 

 

3) Le finalita' delle linee guida

La finalita' delle linee guida, e'  quella di definire i contenuti e le modalita' di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli enti e dei loro amministratori, nonche' sui risultati conseguiti nel tempo.

Il bilancio sociale puo' essere definito come uno "strumento di rendicontazione delle responsabilita', dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte da un'organizzazione."

La locuzione «rendicontazione delle responsabilita' dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» puo' essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability».

«Accountability»  comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilita' quelli di «trasparenza» e «compliance»:

  • trasparenza intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attivita' e risultati
  • compliance si riferisce al rispetto delle norme,regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta»
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