HOME

/

FISCO

/

CEDOLARE SECCA 2024

/

CEDOLARE SECCA: MANCATA PROROGA SENZA SANZIONI

Cedolare Secca: mancata proroga senza sanzioni

Locazioni: mancata comunicazione di proroga/ risoluzione di un contratto con cedolare secca senza sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

In sede di conversione del Decreto crescita è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, non è oggetto di sanzione.

Per aggiornamenti, notizie e approfondimenti segui il Dossier Locazioni immobili 2021 e il Dossier Dossier Cedolare secca 2021

Acquista subito in promozione il Pacchetto Tutto locazioni contenente 2 ebook sulle locazioni abitative e locazioni brevi, 1 file excel per il calcolo della convenienza della cedolare e Formule.

Per la gestione dei contratti di locazione di immobili potrebbe interessarti il nostro Software Contratto.Cloud, scegli l'opzione più adatta alle tue esigenze.

1) Cedolare secca 2019

Come noto, nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta. Tuttavia, il contratto deve comunque essere registrato.

La Circolare 1° giugno 2011, n. 26 ha fornito importanti chiarimenti nel caso in cui il contratto di locazione non sia registrato entro i termini (30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza della locazione) e il locatore opti per la cedolare secca.

In particolare viene precisato che: “anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro. Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca”

2) Cedolare secca: sanzioni mancata registrazione

Il locatore che registra in ritardo il contratto di locazione e, in tale sede, opta per la cedolare secca, non è tenuto al versamento dell’imposta di registro e degli interessi, ma dovrà comunque pagare, avvalendosi del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta.
L’omissione della registrazione del contratto può essere regolarizzata:

  •  entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 12% (1/10 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
  •  entro un anno dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 15% (1/8 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.
  •  entro due anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 17,1428% (1/7 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
  •  oltre due anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 20% (1/6 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
  •  dopo la consegna del processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è pari al 24% (1/5 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.

3) Mancata comunicazione proroga cedolare secca

Il D.L. 193/2016 ha, poi, previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga (o risoluzione anticipata/cessione) del contratto di locazione soggetto a cedolare secca non comporta più la decadenza dall'opzione effettuata in sede di registrazione ove il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.

4) Cedolare secca: omesse comunicazioni senza sanzioni

L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale.
Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che: la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca,

  •  non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame),
  •  non è neppure sanzionata.

Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CEDOLARE SECCA 2024 · 15/10/2024 Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

La Cassazione n 12395/2024 chiarisce il perimetro della cedolare secca anche per un immobile locato a S.a.s. per alloggio dell'amministratore

Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

La Cassazione n 12395/2024 chiarisce il perimetro della cedolare secca anche per un immobile locato a S.a.s. per alloggio dell'amministratore

Locazioni brevi: le novità 2024 illustrate dalle Entrate

Circoalre n 10 del 10 maggio sulla disciplina delle locazioni brevi: l'aliquota al 26% dal 1.01.2024 a prescindere dalla percezione e dalla data del contratto

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

Con una FAQ datata 17 aprile le entrate chiariscono l'aliquota da applicare a chi affitta per più volte l'anno il proprio appartamento in locazione breve

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.