Nell’ambito del commercio internazionale è in uso la pratica di inviare merce al proprio cliente, stabilito in un altro Paese comunitario, mantenendo la proprietà dei beni fino al momento del prelievo da parte del cliente stesso. Tale contratto è chiamato “consignment stock” quando il prelievo è effettato dal cliente allo scopo di rivendere i beni, mentre quando il cliente effettua il prelievo ai fini dell’utilizzo nel processo produttivo, il contratto è definito di “call off stock”.
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1) Inquadramento IVA del contratto di Consignment Stock
Ai fini Iva nazionali entrambi i contratti sono trattati indistintamente, e possono essere assimilati al contratto estimatorio di cui all’art. 1556 del Codice Civile.
Dal momento che la proprietà della merce passa in un momento successivo rispetto alla spedizione, occorre analizzare la normativa del Paese nel quale viene spedita la merce; alcuni Stati, infatti, richiedono obbligatoriamente l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce altri, invece, prevedono delle semplificazioni amministrative.
Ai fini Iva, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Allo stesso modo nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratto estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.
Le disposizioni operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993 (quindi con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei beni inviati senza trasferimento della proprietà).
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2) Consignment stock nei paesi senza obbligo di identificazione IVA
In alcuni Paesi comunitari l’operazione di cessione intracomunitaria resta sospesa fino all’atto del prelievo: Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, Ungheria ne sono un esempio.
Nei casi in cui non sia richiesta l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo dei beni, si applica quanto indicato nella risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996; la merce verrà indicata in un registro di carico e scarico della movimentazione e al momento del prelievo, coincidente con il passaggio di proprietà, verrà emessa una fattura per la cessione intracomunitaria come operazione non imponibile Iva.
3) Consignment stock nei paesi con obbligo di identificazione ai fini Iva
In altri Stati comunitari, al momento dell’ingresso dei beni nel Paese, l’operazione è considerata acquisto intracomunitario, anche se il passaggio della proprietà non avviene fino al momento del prelievo: Cechia, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Belgio ne sono un esempio.
Nel caso in cui il Paese destinatario dei beni richieda l’obbligo di avere una posizione Iva in loco, il cedente italiano è tenuto ad aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione. In tal caso, nel momento in cui vengono inviati i beni nel Paese comunitario di destinazione, il cedente nazionale emette una fattura a sé stesso, ossia dalla partita Iva italiana alla propria partita Iva comunitaria mentre, al momento del prelievo, occorre emettere una fattura di vendita al cliente finale comunitario.
La fattura al cliente finale seguirà le caratteristiche richieste dal singolo Paese comunitario:
- se è applicabile il reverse charge, la fattura sarà emessa dalla partita Iva italiana senza Iva come operazione fuori campo Iva art 7-bis, dpr 633/1972 – inversione contabile;
- se non trova applicazione il reverse charge dovrà essere emessa una fattura dalla partita Iva aperta in loco con applicazione dell’Iva del paese comunitario.