La cartella di pagamento è l'atto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
Questo articolo è tratto dall'eBook "Guida alla cartella di pagamento (eBook 2019)" al quale si rimanda per approfondire
La notifica della cartella di pagamento deve essere eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, altresì, richiama l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché, in quanto applicabili, i seguenti articoli del codice di procedura civile:
- art. 137 notificazioni;
- art. 138 notificazioni in mani proprie;
- art. 139 notificazioni nella residenza, nella dimora o nel domicilio;
- art. 140 irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia; in tale ipotesi la notificazione è eseguita con le modalità fissate dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune;
- art. 141 notificazione presso il domiciliatario;
- art. 144 notificazione alle amministrazioni dello Stato;
- art. 145 notificazioni persone giuridiche;
- art. 147 tempo delle notificazioni;
- art. 148 relazione di notificazione;
- art. 149 notificazione a mezzo del servizio postale;
per effetto della deroga contenuta nella lettera f) dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La notifica può essere fatta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni del citato art. 60.
Mediante la notifica, l’agente della riscossione porta a conoscenza del contribuente l’esistenza della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o di altro ente creditore invitandolo ad eseguire il tempestivo e regolare versamento delle somme che sono state iscritte a ruolo.
La notificazione della cartella di pagamento equivale alla notificazione del ruolo.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ruolo e la cartella di pagamento sono atti impugnabili, infatti il contribuente può proporre il ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, purché questo atto non sia stato preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento, oppure, fatta eccezione per le ipotesi in cui la notifica è viziata od è stata effettuata in maniera irregolare oppure se, da ultimo, dalla cartella stessa emergono duplicazioni di iscrizione od errori materiali.
Vediamo chi sono i soggetti legittimati a ricevere le cartelle di pagamento.
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Questo articolo è tratto dall'eBook di recente pubblicazione "Guida alla cartella di pagamento (eBook 2019)" utile guida in pdf di 222 pagine, sulle cartelle di pagamento che aiuta a capire le ragioni dell'avviso e a conoscere le procedure per contestarlo.
1) La procedura di notifica e soggetti legittimati a ricevere la cartella
La procedura normale di notificazione della cartella di pagamento consiste nel consegnarla direttamente nelle mani del debitore che ne è il destinatario.
Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, qualora ciò non sia possibile, l’operazione è effettuata nei confronti:
- di persone di famiglia,
- di persone addette alla casa,
- o di persone addette all’ufficio o all’azienda
- ovvero mediante l’invio di una raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimento (nel qual caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle suddette persone o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda)
- o, da ultimo, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto, l’atto è notificato mediante avviso di deposito presso l’albo comunale.
Se la procedura non avviene in mani del debitore o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda è richiesta la sottoscrizione del ricevente al quale la cartella è consegnata.
Vediamone alcuni in particolare.
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2) Notifica alle persone di famiglia
Se l’incaricato rintraccia il debitore, la notificazione, necessariamente, deve essere circoscritta al suo domicilio fiscale o presso l’abitazione per cui la consegna è di tipo indiretto: il consegnatario, cui la legge riserva il compito del successivo inoltro, è identificato con un familiare purché questi non venga a trovarsi nello status di minore o di incapace in maniera palese agli occhi del notificatore.
La locuzione “persona di famiglia” intende chi è legato al contribuente da un vincolo di:
- parentela: è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite;
- affinità: è il vincolo che lega il coniuge ai parenti dell’altro coniuge;
- affiliazione: affidamento di una persona ad una persona di fiducia;
- convivenza: spesso la giurisprudenza ha considerato valide anche le notificazioni che sono state fatte nelle mani di persona legata al destinatario anche da vincoli affettivi di fatto considerabili come idonei a fare scaturire la comunione di beni, di mezzi e di fini evidenziati dalla convivenza sotto uno stesso tetto.
È sufficiente che il parente (o l’affine) sia presente, anche casualmente, nell’abitazione del debitore, senza coabitazione, per dare efficacia alla cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione (sentenza 12 maggio 2009, n. 10955) ha attribuito validità alla notifica fatta alla suocera del contribuente poiché il rapporto di affinità è da ritenersi equiparato a quello di parentela e il requisito della convivenza non è espressamente previsto.
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3) Notifica agli addetti alla casa
La locuzione “addetti alla casa” considera i domestici, i segretari, ecc. anche se la loro presenza nella casa è esclusivamente una prestazione di servizio limitata nell’orario.
È irregolare la notifica fatta a chi occasionalmente si trovi nell’abitazione (ad esempio, l’ospite, chi esegue una prestazione di riparazione, ecc.).
4) Notifica alle persone addette all’ufficio o all’azienda
La locuzione “persone addette all’ufficio o all’azienda” identifica tutte le persone che prestano i loro servizi alle dipendenze del debitore nei locali in cui egli esercita la sua attività.
Chi effettua la notifica deve esperire la procedura presso il destinatario ed in sua mancanza alle persone di famiglia, agli addetti alla casa ed all’ufficio o all’azienda.
La Corte di Cassazione (sentenza 24 luglio 2012, n. 13016), a proposito delle società, ha affermato che la notifica va eseguita presso la sede sociale, e, se ciò non è possibile, alle persone fisiche che le rappresentano solo se identificate negli atti e se risiedono nello stesso comune; altrimenti, mediante affissione all’albo del comune nel cui territorio è fissata la sede sociale.
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5) La notifica al cittadino italiano all’estero
La consegna della cartella di pagamento al cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE deve avvenire secondo le modalità stabilite dall’eventuale convenzione internazionale o, in subordine, mediante il ricorso alle autorità diplomatiche o consolari, in conformità agli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, o infine, ma solo in via residuale, mediante spedizione di una copia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero.
La nota Equitalia 18 agosto 2009 esclude la possibilità di utilizzare l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito della sentenza 7 novembre 2007, n. 366, della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. citato per cui la notifica va eseguita con la procedura indicata dall’art. 142 c.p.c.