Il solo produttore agricolo che osserva il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica le percentuali di compensazione forfetaria sulle cessioni dei prodotti indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r.
La normativa consente al produttore agricolo di beneficiare della detrazione forfetaria da applicare sulle cessioni dei “beni agevolati”, prescindendo, quindi, dall’operare la differenza tra l’imposta relativa alle cessioni e quella assolta sugli acquisti
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Lo speciale è tratto dall'e-book Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook 2019) - in pdf - 180 pagine con tutte le regole fiscali corredate da pratici esempi.
1) Esempi di applicazione delle percentuali di compensazione
Ad esempio, se in un mese le cessioni di vino ammontano a € 10.000, il calcolo del tributo è così articolato:
- IVA sulle cessioni 10.000x22%= 2.200-
- IVA detraibile forfetariamente 10.000x12,3%= 1.230=
- IVA dovuta 970
Inoltre, le percentuali di compensazione costituiscono anche “aliquota IVA” quando la cessione è fatta dal produttore agricolo esonerato di cui al sesto comma dell’art. 34: l’acquirente deve emettere l’autofattura applicando non l’aliquota IVA ma la percentuale di compensazione e deve consegnarne copia al cedente.
Da ultimo, le percentuali di compensazione vanno considerate per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi, le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. Sono interessati dalla norma anche gli enti che provvedono, per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Le percentuali di compensazione sono fissate con d.m. in relazione al tipo di beni ceduti indicati nella tabella A citata (d.m. 12.5.1992, d.m. 30.12.1997, d.m. 23.12.2005 e d.m. 26.1.2016, reiterato, da ultimo, con il d.m. 29.3.2019).
Ipotizzando che il produttore agricolo abbia effettuato soltanto cessioni di bovini per 20.000 euro, applicando il d.m. la liquidazione dell’imposta è fatta come segue:
- Iva sulle cessioni 20.000x10% = 2.000-
- Detrazione forfetaria 20.000x7,65% = 1.530=
- Iva dovuta 470
In assenza del d.m. 29.3.2019 la liquidazione sarebbe stata
- Iva sulle cessioni 20.000x10% = 2.000-
- Detrazione forfetaria 20.000x7% = 1.400=
- Iva dovuta 600
Il d.m. 29.3.2019 che estende all’anno 2019 le suddette percentuali permette un risparmio di 130 euro.
Va osservato che l’applicazione delle percentuali di compensazione comporta l’azzeramento del debito se l’aliquota IVA è uguale a tale coefficiente (ad es., cessione di grano), ma non permette mai di liquidare un credito (salvo il caso delle operazioni indicate al 10° comma dell’art. 34).
Il produttore agricolo che osserva il regime ordinario dell’IVA (art. 34, comma 11°) è escluso dall’applicazione delle percentuali di compensazione per cui liquida l’imposta secondo la regola canonica, cioè “Iva sulle cessioni-Iva sugli acquisti = Iva dovuta o a credito”.
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2) La decorrenza del d.m. 29.3.2019 pubblicato a giugno ma con effetti da 1 gennaio
Con calma tutta romana il d.m. non è stato adottato entro il 31.1.2019 bensì il 29.3 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.6.2019, ma ha efficacia retroattiva dal 1°.1.2019.
In altri termini le suddette percentuali di compensazione si applicano, retroattivamente, dal 1°.1.2019 e fino al 31.12.2019, considerando, però, le regole che identificano il momento di effettuazione delle operazioni secondo quanto è stato espresso con la circolare 6.5.2016, n. 19.
Più in particolare la cornice operativa è così riassunta:
a) conferimenti fatti da produttori che applicano il regime speciale alle cooperative (e organismi associativi): rileva il pagamento del prezzo all’associato, fatta eccezione per il pagamento di acconti o l’emissione anticipata della fattura.
b) cessioni: rileva il momento della consegna o spedizione se la fattura è immediata; se la consegna è comprovata dal documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura.
c) somministrazione: rileva il momento del pagamento e non la consegna del bene.
I produttori agricoli che hanno confidato sulla proroga delle percentuali di compensazione vigenti nell’anno 2018, applicandole anche nell’anno 2019, non sono chiamati ad osservare alcun adempimento. L’efficacia retroattiva al giorno 1.1.2019 conferma la regolarità del loro operato.
Diversa , invece, è la situazione per chi, cautelativamente ha applicato le percentuali previgenti, cioè quelle in vigore fino al 31.12.2015: per liquidare l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad aprile (in quanto per maggio l’operazione andava effettuata entro il 16.6, conoscendo le nuove misure), il maggior credito potrà essere recuperato con la dichiarazione annuale.
Invece, per le cessioni fatte dal produttore esonerato, l’acquirente deve emettere una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 26.10.1072, n. 633, per l’addebito della differenza di aliquota.
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3) La cornice normativa
Con il d.m. 29.3.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , n. 129 del 4.6.2019 è stata confermata la proroga anche per l’anno 2019 dell’aumento delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
Nello specifico, la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 908, della L. 28.12.2015, n. 208, e del relativo d.m. di attuazione 26.1.2016 che per l’anno 2016 aveva fissato l’aliquota:
a) del 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali della specie bufalo rispetto alla percentuale del 7%;
b) del 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina, rispetto a quella del 7,3%.
Successivamente, dapprima l’art. 1, comma 45, della l. 11.12.2016, n. 232, ha disposto la proroga per l’anno 2017, confermata con il d.m. 27.1.2017. Da ultimo, l’art. 1, comma 506, della l. 27.12.2017, n. 205, ha demandato ad appositi dd.mm., da adottare entro il 31/1 di ogni anno dal 2018 al 2020, di innalzare le percentuali di compensazione, le quali sono state confermate:
- per l’anno 2018 con il d.m. 2.2.2018;
- per l’anno 2019 con il d.m. 29.3.2019.
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4) Per approfondire
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Ecco l'indice degli argomenti trattati:
Sintesi
Premessa
Parte I L’imposta sul valore aggiunto nell’agricoltura
1. I regimi IVA in agricoltura
1.1. L’art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
1.2. L’ambito soggettivo
1.3. L’ambito oggettivo
1.4. L’oggetto del regime speciale
2. L’impresa agricola tipica
2.1. I lineamenti dell’impresa agricola tipica
2.2. L’opzione per la detrazione dell’IVA in maniera ordinaria
2.3. Le operazioni con l’estero
3. Le regole particolari
3.1. Il regime di esonero
3.2. L’impresa agricola mista
3.3. L’impresa agricola in regime ordinario
3.4. Il regime di commissione
3.5. L’impresa agricola e l’esercizio di più attività
3.6. Le forfetizzazioni particolari
4. Le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
4.1. L’esigibilità dell’imposta
4.2. Il volume d’affari
4.3. Le operazioni non imponibili
4.4. Le operazioni esenti
4.5. I beni strumentali
4.6. Le cessioni di aree fabbricabili
4.7. Il trattamento fiscale degli acquisti di terreni
4.8. Le prestazioni di servizi
4.9. L’autoconsumo
4.10. Le cessioni gratuite
4.11. Le operazioni con limitazione alla detrazione
4.12. Le operazioni escluse dal computo della base imponibile
4.13. Le cessioni agli enti pubblici
4.14. La scissione dei pagamenti
4.15. L’affitto dell’azienda agricola
4.16. Gli «imballaggi a perdere»
4.17. Il contributo CONAI
4.18. Gli acquisti di tartufi
4.19. Gli acquisti di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee
4.20 I prodotti selvatici non legnosi non compresi nella classe ATECO 02.30
4.21. La produzione di energia elettrica
4.22. Le cessioni di diritti
4.23. L’integrazione della fattura di acquisto
4.24. La vendita al dettaglio
4.25. Le cessioni di materiali di scarto
4.26. La società semplice
4.27. I sacchetti di plastica
4.28. La regola di detrazione dell’IVA
4.29. La detrazione dell’IVA per gli acquisti di carburante
5. Gli obblighi contabili
5.1. La fattura
5.2. L’autofattura
5.3. L’imposta di bollo
5.4. La fattura elettronica
5.5. Il documento di trasporto
5.6. La ricevuta fiscale
5.7. Il registratore di cassa
5.8. Le esportazioni
5.9. Gli acquisti intracomunitari
5.10. Le cessioni intracomunitarie
5.11. Le prestazioni di servizi resi da non residenti
5.12. La dichiarazione delle operazioni intracomunitarie
6. Le scritture contabili
6.1. Le regole generali
6.2. Il registro delle fatture
6.3. Il registro dei corrispettivi
6.4. Il registro di prima nota
6.5. Il registro degli acquisti
6.6. Il registro unico
6.7. Il registro riepilogativo
6.8. La tenuta e la conservazione dei registri
7. Gli adempimenti periodici e dichiarativi
7.1. Le comunicazioni sull’attività
7.2. Le liquidazioni periodiche ed il versamento
7.3. L’utilizzazione del credito IVA
7.4. L’acconto IVA
7.5. Le operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata
7.6. I rapporti società-soci
7.7. Lo “spesometro”
7.8. L’esercizio delle opzioni
7.9. L’applicazione dell’IVA in maniera ordinaria
7.10. Le modalità di esercizio delle opzioni
7.11. La dichiarazione annuale
Parte II Le imposte sui redditi in agricoltura
8. L’imprenditore agricolo
8.1. L’imprenditore agricolo nel codice civile
8.2. L’imprenditore agricolo ai fini fiscali
9. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
9.1. I redditi fondiari
9.2. Il reddito dominicale
9.2.1. La qualifica e l’imputazione
9.2.2. La determinazione del reddito dominicale (nel testo aggiornato con l’art. 1, comma 909, della l. 28 dicembre 2015, n. 208)
9.2.3. Le variazioni del reddito dominicale
9.2.4. Le perdite dovute ad eventi naturali
9.2.5. I terreni concessi in affitto
9.3. Il reddito agrario
9.3.1. La qualifica e l’imputazione
9.3.2. La determinazione del reddito agrario
9.3.3. La coltivazione del fondo
9.3.4. Le attività «agricole connesse»
9.3.5. Le attività agricole comprese nel reddito agrario
9.2.6. Le attività con reddito d’impresa a determinazione forfetaria
9.3.7. I destinatari della norma agevolativa
9.3.8. La trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli
9.3.9. La conservazione, la manipolazione e la commercializzazione di prodotti
9.3.10. L’attività di trasformazione
9.3.11. Il concetto di «prevalenza»
9.3.12. Le prestazioni di servizi
9.3.13. I redditi forfetizzati
9.3.14. I redditi occasionali forfetizzati
9.3.15. L’attività di impollinazione e di apicoltura
9.3.16. L’acquisto di prodotti agricoli
9.3.17. La vendita al dettaglio
9.3.18. La coltivazione dei funghi
9.3.19. L’attività di vivaismo
9.3.20. Le case rurali
9.3.21. I redditi di fonte immobiliare
9.3.22. L’agriturismo
9.3.23. L’enoturismo
9.3.24. La produzione di vegetali
9.3.25. Le operazioni di carattere speculativo
9.3.26. L’esproprio e il risarcimento di danni
9.3.27. La produzione di energia elettrica
9.3.28. La mitilicoltura
9.3.29. I trasferimenti di diritti
9.2.30. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi
10. L’imposta sul reddito delle società
10.1. I soggetti passivi
10.2. La determinazione del reddito
10.3. Le società di capitali in agricoltura
10.4. Le società agricole
10.4.1. La qualifica di «società agricola»
10.4.2. L’opzione
10.4.3. La determinazione del reddito
10.5. Le società non operative
11. L’IRAP
11.1. I soggetti passivi
11.2. Il valore della produzione netta
11.2.1. Le società di capitali
11.2.2. Le società di persone e le imprese individuali
11.3. Le regole comuni per determinare il valore della produzione netta
11.4. L’imposta
11.5. La cessione di terreni edificabili
11.6. La società semplice che affitta i terreni
11.7. L’impresa agricola e il diritto annuale della CCIAA
12. Gli indici di affidabilità fiscale nell'agricoltura
13. Le agevolazioni per i giovani agricoltori
13.1. La qualifica
13.2 I trasferimenti tra familiari
13.3. Il reddito dei terreni
13.4. L’affitto dei terreni
13.5. La detrazione per i canoni pagati per gli affitti dei terreni
13.6. I contributi INPS
13.7. Il contrato di affiancamento
13.8. L’equiparazione professionale
14. La dichiarazione dei redditi
14.1. Il domicilio fiscale
14.2. L’obbligo della dichiarazione dei redditi
14.3. La presentazione della dichiarazione
14.4. I casi pratici della dichiarazione
14.5. L’IRPEF e le addizionali
14.6. Gli oneri deducibili e detraibili
14.7. I versamenti delle imposte
15. Gli obblighi contabili
15.1. L’obbligo contabile
15.2. L’agricoltore esonerato ai fini IVA
15.3. Il produttore agricolo non esonerato ai fini dell’IVA
15.4. La semplificazione contabile
15.5. Le imprese di allevamento
15.6 L’imprenditore commerciale
15.7. La contabilità ordinaria
15.8. Le opzioni
APPENDICE NORMATIVA