Come ben noto, nel nostro paese l’assistenza sanitaria è costituzionalmente garantita reggendo su tre pilastri essenziali, che formano ed integrano il Sistema Sanitario Nazionale (SSN):
- L’Universalità;
- L’Uguaglianza;
- L’Equità.
A fianco ed in maniera complementare ad esso, nascono i Fondi di assistenza sanitaria integrativa.
E’ possibile definire i Fondi di assistenza sanitaria integrativa come Enti, Associazioni, Società di mutuo soccorso, Compagnie assicurative iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, istituiti dal Ministero della Salute con il decreto ministeriale 31 marzo 2008, che svolgono attività di assistenza sanitaria integrativa riuscendo ad offrire una copertura totale o parziale delle spese sostenute per quasi la totalità delle prestazioni mediche.
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1) Fondi sanitari integrativi e contratto di lavoro
Come detto, il nostro paese garantisce la tutela della salute attraverso il Servizio Sanitario Nazionale ma è possibile integrare tale assistenza aderendo ad un fondo privato.
Ogni cittadino può aderire liberamente ad un Fondo, ma il più delle volte l’iscrizione è già prevista dal contratto di lavoro siglato con il proprio datore di lavoro, o al momento dell’iscrizione del relativo Albo professionale.
Questo significa che, nella maggior parte dei casi, un lavoratore dipendente, piuttosto che un libero professionista, è già iscritto ad un fondo senza saperlo. La mancanza di informazione e conoscenza dei propri diritti pertanto, si presenta come uno dei principali problemi di questo settore.
Moltissimi italiani inconsapevoli di possedere un piano di assistenza sanitaria integrativa collegato al proprio contratto di lavoro, perdono tutti i benefici che ne deriverebbero.
Per verificare questa evenienza, occorre anzitutto svolgere una serie di attività:
- Controllare se nella voce “Trattenute” all’interno della propria busta paga sia presente la voce “Trattenute per Fondo Sanitario”, con il relativo importo;
- Controllare il proprio Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (CCNL), magari rivolgendosi all’ufficio del personale dell’azienda, a un sindacato, all’Ufficio del Lavoro oppure un Patronato;
- Rivolgersi, nei casi di professionisti iscritti ad un determinato Albo Professionale al proprio Ordine Provinciale e o Regionale.
Verificare se si è iscritti ad un Fondo di assistenza sanitaria integrativa è importantissimo, poiché il contribuente che ha sostenuto spese mediche può avere la possibilità di integrarle o recupararle interamente grazie alle convenzioni siglate dal proprio contratto collettivo di lavoro.
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2) Fondi sanitari: chi puo aderire e quali benefici?
Come già detto possono aderire al fondo le seguenti categorie:
- Lavoratori dipendenti;
- Quadri;
- Dirigenti;
- Liberi professionisti.
A questi fruitori dei servizi connessi alla stipula di una assistenza sanitaria integrativa, possono, nei casi previsti, aggiungersi anche :
- i familiari a carico dei lavoratori iscritti,
- i pensionati, e
- i titolari di alcune carte di credito comprensive di polizza assicurativa.
Godere di una assistenza sanitaria integrativa vuol dire, anche, poter scegliere a quale struttura rivolgersi per ricevere visite e cure mediche, riducendo da una parte i tempi di attesa delle strutture pubbliche, e dall’altra usufruire di una copertura totale o parziale delle spese sostenute.
Qualora il proprio contratto di lavoro non preveda l’iscrizione ad un fondo sanitario intergrativo si potrebbe comunque accedere a tali benefici contattando privatamente l’ente che fruisce tale servizio.
Difatti esistono diverse soluzioni, spesso collegate a compagnie assicurative, banche e società finanziare, che, con una quota mensile alla portata di tutti, offrono una polizza sanitaria, un po’ come accade con le polizze vita.
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3) Fondi integrativi: deducibilità e detraibilità
E’ bene sapere che:
- i contributi versati ai fondi integrativi sanitari sono fiscalmente deducibili dal reddito fino all’importo di Euro: 3.000,00, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- Ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a (vedi anche Risoluzione 107/E 3 dicembre 2014).
Ma attenzione, le spese mediche sostenute e rimborsate dall’ente o cassa, NON sono invece detraibili.
Le uniche spese sanitarie detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro, saranno quelle non rimborsate, per eccedenza, da fondo di assistenza sanitaria integrativa.
La deducibilità non è riconosciuta nell’ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico.
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