Capita sempre più di frequente che in sede di visita ispettiva, l’azienda, seppure in regola con tutti gli adempimenti in materia di lavoro, si veda applicare sanzioni per la mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR).
E’ il caso, ad esempio, dei contratti a chiamata che, in assenza del DVR, vengono trasformati dall'accertatore a tempo pieno e indeterminato con recupero della differenza dei contributi sul full-time e l’applicazione delle relative sanzioni per evasione, oppure dei contratti a tempo determinato trasformati, in sede di contenzioso, a tempo indeterminato con reintegra nel posto di lavoro o oneroso risarcimento, delle denunce di malattia professionale, delle astensioni dal lavoro per maternità anticipata che devono essere presentate corredate dal DVR.
Oltre alle descritte ricadute sui rapporti di lavoro, le sanzioni amministrative e penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono molto onerose e la Finanziaria 2019 (n. 145/2018) ha previsto un incremento del 10%.
Per quanto la materia sia di competenza di tecnici e studi specializzati, vediamo di seguito :
- un riepilogo degli adempimenti che le aziende, anche con un solo dipendente, devono obbligatoriamente osservare, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro
- una tabella riepilogativa delle principali sanzioni amministrative e penali aggiornate al 2019.
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1) Sicurezza: gli obblighi per tutte le aziende
Tutte le aziende, anche con un solo lavoratore, sono tenute a una serie di adempimenti, fra cui:
- redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- nominare il responsabile della sicurezza per la prevenzione e protezione (RSPP);
- nominare l’addetto alla prevenzione incendi, ove tenuto;
- nominare l’addetto al pronto soccorso;
- nominare il medico competente ove tenuti alla sorveglianza sanitaria;
- dotare i lavoratori, ove tenuti, dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- designare il rappresentante di lavoratori e comunicare il nominativo all’INAIL;
- formare e informare i lavoratori sui rischi specifici della loro attività.
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2) Sicurezza sul lavoro e stipula dei contratti
Si rammenta che l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ha riflessi diretti sull’istaurazione di diverse tipologie contrattuali, quali:
- i contratti a tempo determinato: non possono essere stipulati se non è stata effettuata, prima dell’inizio, la valutazione dei rischi e redatto il DVR pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- i contratti di somministrazione: non possono essere stipulati in assenza di DVR e di comunicazione scritta e documentata al RLS;
- i contratti di lavoro intermittente o a chiamata: non possono essere stipulati in assenza di DVR e di comunicazione scritta e documentata al RLS, pena la trasformazione a tempo pieno e indeterminato;
- i contratti di appalto e subappalto: per i quali è previsto l’obbligo dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza, pena nullità degli stessi;
- gli sgravi contributivi: non possono essere fruiti in assenza del rispetto delle norme fondamentali a tutela del lavoro.
L’obbligo dell’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è previsto anche per le prestazioni di lavoro accessorio (voucher), le collaborazioni coordinate e continuative, gli stages.
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3) Sicurezza: le sanzioni aggiornate al 2019
Ecco di seguito l' elenco delle principali sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che sono state incrementate dal 10% rispetto al 2018, ad opera della Legge di stabilità n. 145/2018:
Argomento |
Obbligo previsto |
Sanzione |
Valutazione rischi |
1) Omessa valutazione rischi e omessa predisposizione DVR |
1) arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 3.071,27 a 7.862,37 euro |
2) Adozione del DVR senza
|
2) ammenda da euro 2.457,01 a euro 4.511,96 |
|
3) adozione del DVR senza
|
3) ammenda da euro 1.228,50 a euro 2.457,01 |
|
Servizio di Prevenzione e protezione |
Omessa nomina del responsabile del servizio di Prevenzione. |
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.691,98 a euro 7.371,03 |
Prevenzione incendi |
Mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle
|
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 920,90 a euro 4.914,02 |
Mansioni |
Non avere affidato i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza |
Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1474,20 a 6.388,23 euro |
DPI |
Mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale |
Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.842,75 a 7.371,03 euro |
Visita medica |
1) Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e |
1) Ammenda da 2.475,00 a 4.914,02 euro |
2) mancata comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro |
2) Sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro |
|
Informazione e formazione |
Mancato adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento |
Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da euro 1.474,20 a euro 6.388,23 |
Rappresentante lavoratori |
Mancata consegna tempestiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, della copia del DVR |
Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da euro 920,90 a euro 4.914,02 |
Tessera riconoscimento |
In caso di appalto e di subappalto, mancata consegna ai lavoratori di apposita tessera di riconoscimento |
Sanzione amministrativa da 3.071,26 a 12.850,4 euro |
Idoneità lavorativa |
Mancato controllo che i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria siano adibiti a mansioni previo giudizio di idoneità |
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.228,50 a euro 5.528,27 |
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