Hanno sette mesi e mezzo, decorrenti dal 12 giugno scorso le vittime colpite dalle crisi bancarie per presentare le domande di indennizzo.
E’ con il decreto 10 maggio 2019 rubricato «Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir)» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019) che è partito il conto alla rovescia stabilito dall'articolo 10 del decreto per il decorso del termine, per la presentazione delle domande di indennizzo .
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1) Piattaforma informatica per la presentazione della domanda di indennizzo
La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) rende operativa, entro il 1 luglio, una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalita' di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari.
La piattaforma e' dotata anche di un sistema interattivo di ricezione e risposta alle domande provenienti dal pubblico.
Entro il 25 luglio la piattaforma consentirà agli utenti di procedere alla presentazione formale dell'istanza e dei documenti di cui all'art. 4 del decreto in commento.
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2) Misura indennizzo
L'indennizzo resta nella massima misura di centomila euro per utente ma commisurata al trenta per cento del valore di acquisto dell'investimento perduto.
Per i modelli e le istruzioni i risparmiatori dovranno però attendere le specifiche tecniche dettate dalla Commissione tecnica ai sensi dell'art. 4, comma 5 del dm. La liquidazione degli indennizzi avverrà a cura della Commissione tecnica istituita ad hoc e secondo criteri di riparto proporzionale, tenendo conto delle sole domande che presentate tempestivamente hanno maturato il diritto.
3) Complessità della documentazione richiesta
I sette mesi e mezzo, per presentare le domande di indennizzo possono apparire molti ma va evidenziato che non c'è tanto tempo da perdere in quanto le istanze, ma soprattutto la documentazione richiesta per dimostrare il diritto maturato e il danno subito, sono complesse e articolate.
Dobbiamo inoltre sottolinerae che la Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto 10 maggio 2019 potrà chiedere ulteriori dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie, tuttavia, le richieste dovranno essere evase perentoriamente entro sessanta giorni.
L'art. 4, comma 6, infatti, prevede che qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta dalla Commissione tecnica, l'istanza di indennizzo viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta.
I risparmiatori, così, devono immediatamente accertarsi se la documentazione necessaria per ottenere l'indennizzo è in loro possesso, verificando l'elenco previsto dall'art. 4 del decreto, oppure se si tratta di documentazione disponibile alle sole banche in liquidazione e alle banche cessionarie (art. 4, comma 7 del dm), i quali soggetti sono tenuti a fornire, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.