A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro.
In relazione al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’art. 2 c. 6-quinquies del D.LGS 127/2015 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020, pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta (prevedendo però degli importi massimi) per l’acquisto o l’eventuale adattamento dello strumento deputato alla medesima trasmissione telematica.
Tale credito d’imposta è però soggetto a soglie massime di utilizzo:
- credito d’imposta massimo pari ad 250,00 euro in caso di acquisto di un nuovo misuratore fiscale;
- credito d’imposta massimo pari ad 50,00 euro nel caso di adattamento di un misuratore fiscale già esistente.
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L'articolo è tratto dall'eBook Scontrino elettronico (eBook 2019) utile Guida alla trasmissione telematica dei corrispettivi, contesto normativo, modalità di assolvimento dell'obbligo e soggetti esonerati, scopri di più!
1) Bonus registratori di cassa: le modalità di utilizzo del credito d'imposta
Le modalità di funzionamento del credito d’imposta sono disciplinate dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019, il quale ha infatti previsto come:
- per l’utilizzo del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000;
- l’utilizzo del credito d’imposta è consentito, in compensazione orizzontale, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento informatico.
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il pagamento della fattura dovrà essere effettuato con modalità tracciabile ai sensi del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrante n.73203 del 4 aprile 2018, ecco l'elenco degli strumenti di pagamento tracciabili:
- Assegno bancario e postale
- Addebito diretto
- Bonifico bancario o postale
- Bollettino postale
- Carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Per poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere contemporaneamente soddisfatti.
Le modalità di contabilizzazione della fattura e periodo temporale di riferimento:
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Contribuente con liquidazione IVA mensile
Un contribuente con liquidazione IVA mensile obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 se ha contabilizzato e sostenuto la spesa per l’acquisto o adattamento del proprio misuratore fiscale nel mese di luglio 2019 potrà utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione dal 20 agosto 2019 (prima liquidazione IVA successiva a quella cui si riferisce la contabilizzazione e il pagamento della fattura)
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Contribuente con liquidazione IVA trimestrale
Un contribuente con liquidazione IVA trimestrale che trasmette telematicamente i corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 se ha sostenuto la spesa per l’acquisto o adattamento del misuratore fiscale nel mese di luglio 2019 potrà utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione dal 16 novembre 2019 (prima liquidazione IVA successiva a quella cui si riferisce la contabilizzazione e il pagamento della fattura). In merito a tale aspetto si attendono chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate poiché dalla lettura della norma sembrerebbe possibile l’utilizzo, del credito d’imposta, anche nella liquidazione IVA in scadenza il 20 agosto 2019. Inoltre, risulta necessario un chiarimento anche in relazione alle spese sostenute, sempre dai contribuenti trimestrali, per l’acquisto o adattamento di misuratori fiscali nell’ultimo trimestre dell’anno 2019. Infatti, tali contribuenti non hanno una liquidazione IVA dell’ultimo trimestre dell’anno e dunque risulta necessario comprendere da quale periodo temporale possono procedere con la compensazione del credito d’imposta spettante.
Trattandosi di credito d’imposta andrà indicato nel modello Unico relativo all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa con specifica indicazione all’interno del quadro RU.
Al fine di favorire l’utilizzabilità del presente credito, la Risoluzione n. 33/E/2019 ha istituito il codice tributo specifico "6899" denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del D.LGS 127/2015.
Il suddetto codice tributo, in sede di compilazione del modello F24, andrà indicato nella sezione “ERARIO” con importo a credito, inserendo come anno di riferimento, nel formato “AAAA” l’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa oggetto di agevolazione.
Modalità di utilizzo credito d’imposta nel modello F24
- credito d’imposta massimo pari ad 250,00 euro in caso di acquisto di un nuovo misuratore fiscale
- credito d’imposta massimo pari ad 50,00 euro nel caso di adattamento di un misuratore fiscale già esistente
Infine, occorre segnalare come, sempre ai sensi dell’art. 2, c. 6 -quinquies del D.LGS 127/2015, viene previsto un limite di spesa di Stato per la concessione del credito d’imposta nella misura:
- pari ad euro 36,3 milioni per l’anno 2019;
- pari ad euro 195,5 milioni per l’anno 2020.
Nel citato provvedimento Agenzia delle Entrate n. 49482/2019, viene specificato come l’Agenzia delle Entrate stessa provvederà a comunicare mensilmente al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione con modello F24 così da tenere sotto controllo il raggiungimento dei limiti suddetti.
Dalla lettura della norma e dall’individuazione dei limiti quantitativi suddetti sembra manifestarsi una certa preoccupazione legata al fatto che non tutti i soggetti possano usufruire del credito d’imposta spettante per l’acquisto o adeguamento di strumenti atti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.