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ESONERO CORRISPETTIVI TELEMATICI 2019

Esonero corrispettivi telematici 2019

Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: ecco gli esoneri

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 maggio 2019 con il quale vengono disposte alcune ipotesi di esonero per quanto riguarda l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri. 

1) Corrispettivi telematici 2019: generalità

L’art. 17 del D.L. n. 119 del 2018, modificando l’art. 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, ha previsto il graduale superamento del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, stabilendo l’introduzione di un regime obbligatorio. Il nuovo obbligo si applica:

• dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72 con volume d’affari superiore a 400.000 Euro;

• dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex art. 22 del D.P.R. 633/72.

In merito al primo punto l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale superamento del limite di 400.000 Euro di volume d’affari deve essere verificato sulla base del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto. Quindi, nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, non è possibile considerare il solo volume d’affari relativo a una o più tra le varie attività svolte.

Inoltre, il volume d’affari cui fare riferimento ai fini dell’applicazione del nuovo obbligo è quello del 2018 e i soggetti che hanno avviato un’attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili in quanto è stata aggiunta una modalità per l’invio dei corrispettivi oltre all’impiego dei registratori telematici. Anche avvalendosi della procedura web dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l’acquirente, a certificare l’acquisto effettuato.

2) Corrispettivi telematici 2019: gli esoneri

La disciplina generale sulla trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi stabiliva che, con decreto ministeriale, sarebbero state definite specifiche ipotesi di esonero dall'obbligo. In particolare, gli esoneri potevano essere disposti:

  • in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
  • in ragione del luogo di esercizio dell'attività, tenendo conto, ad esempio, della connettività Internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale.

A tal proposito, lo scorso 12 aprile è stata avviata una procedura di consultazione pubblica che ha coinvolto le associazioni di categoria degli operatori economici interessati, chiamate a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare in vista dell’adozione del decreto ministeriale. Successivamente il MEF ha predisposto il DM 10 maggio 2019, dove sono state individuate dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
 

ESONERI
1 Alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici). Fino a revoca
2 Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.
3 Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018) Fino al 31.12.2019
4 Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale. Fino a revoca

Per quanto riguarda le operazioni esonerate, resta tuttavia in vigore l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino, ed eventualmente la correlata annotazione sul registro dei corrispettivi, così come previsto dalla disciplina vigente.

Per espressa previsione restano esclusi dall’obbligo in commento, fino al 31.12.2019:

  • gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72, diverse dalle cessioni di benzina o gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1 per cento del volume d’affari del 2018.
  • i soggetti passivi IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che possono adempiere l’obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
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