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PACE FISCALE 2019: SCADENZA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ERRORI FORMALI AL 31 MAGGIO

Pace fiscale 2019: scadenza per la definizione degli errori formali al 31 Maggio

Sanatoria irregolarità formali: dagli anni definibili alla rimozione degli errori, breve guida.

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Con la circolare 11/E del 15 maggio 2019, sembra chiudersi il ciclo di chiarimenti che l’amministrazione finanziaria doveva e poteva fornire sul tema della definizione agevolata delle irregolarità formali introdotto dalla legge di conversione del c.d. “collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2019, d.l.119/2018.

In generale possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze:

  • commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018,
  • ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della regolarizzazione.

La regolarizzazione è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

  • versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta,
  • rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

1) Sanatoria errori formali 2019: periodi d’imposta definibili

Come già accennato, possono essere oggetto di sanatoria le irregolarità formali per le quali non è ancora decaduto il termine di accertamento alla data del 24 Ottobre 2018.

In considerazione del fatto che la disciplina in vigore prima dell’anno d’imposta 2016 prevedeva che, per le imposte sui redditi e per l’Iva, l’accertamento poteva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, gli anni ancora accertabili alla data del 24 Ottobre 2018 sono gli anni dal 2013 al 2018.

Tuttavia, la sanatoria in oggetto prevede il pagamento entro il 31 Maggio 2019 e pare opportuno evidenziare che a tale data è già noto se il periodo d’imposta 2013 sia stato oggetto di accertamento e quindi, in caso contrario, a parere della scrivente può essere evitato il pagamento.

Unica eccezione rispetto a quanto detto fino ad ora è rappresentata dal fatto che la disciplina in esame, al comma 6 dell’art.9 d.L.119/2018, ha prorogato di due anni i termini per l’atto di contestazione o per l’atto di irrogazione delle sanzioni, previsti, in caso di violazioni formali constatate all’interno di un PVC. Nella circolare dell’Agenzia dell’Entrate 11/E è stato anche precisato che la proroga dei termini non dipende dal fatto che il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata. La proroga prescinde, quindi, dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata dell’errore formale rilevato nel PVC, unico elemento essenziale è che all’interno di quest’ultimo vi sia almeno una irregolarità formale.

In quest’ultimo caso quindi è possibile, e probabilmente anche conveniente, sanare irregolarità formali che riguardano i periodi d’imposta 2013, 2012 e 2011 (ultimo anno ancora accertabile nel 2018 per effetto della proroga) purché ovviamente i PVC non siano oggetto:

  • di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
  • di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

È utile sottolineare che, nel caso in cui nello stesso processo verbale siano state constatate, per lo stesso periodo d’imposta, sia violazioni sostanziali sia violazioni formali non collegate al tributo (ad esempio l’irregolare tenuta della contabilità od errori formali nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi), il contribuente ha facoltà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 9 D.L.119/2018 per le violazioni formali in autonomia rispetto alla definizione delle violazioni sostanziali.

È noto che i termini di accertamento ordinari erano prorogati di un anno, dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/1972 prima della modifica apportata dalla L.208/2015, in caso di omessa dichiarazione; tuttavia l’omissione della presentazione di una dichiarazione non può essere considerato un errore formale, anche nel caso non vi sia debito d’imposta, e quindi, ai fini della definizione agevolativa in esame, non può esservi alcun collegamento tra la proroga in esame e la definizione agevolata delle formalità.

2) Sanatoria errori formali: ambito oggettivo

Il tenore letterale della norma spiega che possono formare oggetto di regolarizzazione solo le irregolarità per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative. Inoltre, la regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:

  • sulla determinazione della base imponibile,
  • sul calcolo dell'imposta e
  • sul versamento del tributo

ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Nella circolare 11/E l’Agenzia delle entrate ha spiegato qual è lo “sparti acque” utilizzato dalla stessa Amministrazione per distinguere le violazioni formali dalle violazioni sostanziali. La linea di demarcazione è stata ricondotta a quei casi in cui il legislatore, in assenza di un omesso, tardivo o errato versamento a cui commisurare la sanzione, ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Si tratta in ogni caso di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, se le infrazioni non inficiassero in alcun modo sull’attività di controllo, si tratterebbe di violazioni meramente formali già di per sé non punibili in base al comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel documento di prassi dell’Agenzia vengono inoltre elencati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutta una serie di irregolarità che possono sicuramente essere sanate con l’agevolazione disciplinata dall’art.9 del D.l. 119/2018.

Come già anticipato, sono invece escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2019; una serie di irregolarità non ritenute formali erano state già previste dal provvedimento dell’Agenzia 62274/2019 al quale la circolare 11/E ha aggiunto:

  • le violazioni inerenti omessi o tardivi pagamenti delle sanzioni iscritte a ruolo.
  • l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero,
  • la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;
  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta.;
  • l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
  • l’indicazione di componenti negativi indeducibili;
  • le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
  • l’omesso esercizio delle opzioni sanabili mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale o per la cedolare secca);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta;
  • omessa trasmissione delle certificazioni uniche;
  • l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
  • gli errori collegati al visto di conformità.
     

3) La rimozione degli errori formali

La rimozione delle irregolarità od omissioni rappresenta una condizione necessaria, assieme al pagamento dei 200 euro, per il perfezionamento della definizione agevolata e deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Il provvedimento attuativo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 marzo 2019 aveva introdotto il concetto che in caso di giustificato motivo, il pagamento della definizione accompagnato dalla mancata rimozione degli errori formali, non avrebbe precluso la definizione stessa. Inoltre in quell’occasione era stato scritto che nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate rilevi ulteriori errori, sarà possibile procedere alla correzione anche di questi entro un termine stabilito dall’amministrazione finanziaria, che non potrà essere inferiore a trenta giorni.

Nella circolare 11/E, l’Agenzia spiega che può essere ricondotta ad un giustificato motivo la circostanza in cui, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non si riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di riflessi sostanziali sui tributi.

In tal caso sarà possibile rimuovere l’errore esclusivamente in conseguenza di un invito da parte dell’Amministrazione finanziaria e la rimozione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito.

Allegato

Circolare 11/E del 15 maggio 2019
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