Il Testo Unico detta regole specifiche per la determinazione dell’ammontare degli interessi passivi deducibili in capo ai soggetti “Ires”. L’applicazione di tali regole, alle imprese diverse da quelle che svolgono attività finanziaria, si traduce nella fissazione di limiti massimi alla deduzione del margine finanziario negativo corrispondente all’ eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi. La ratio legis di tale limitazione risiede nella volontà di disincentivare l’eccessivo ricorso al credito bancario promuovendo la capitalizzazione delle aziende tramite l’investimento in capitale di rischio.
La Direttiva n. 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016(c.d. “Direttiva ATAD 1”), riscrive la disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai fini delle imposte sul reddito ed è stata recepita, nell’ordinamento italiano, con il D. Lgs. n. 142/2018. Le novellate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31/12/2018.
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Il presente approfondimento è estratto dalla Circolare del Giorno n°96 del 7 maggio 2019
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1) Deducibilità interessi passivi: vecchia disciplina
L’art. 96, Tuir, sin dalla previgente formulazione, prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, siano deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
L’eventuale eccedenza degli interessi passivi netti rispetto al limite sopra indicato è indeducibile ma può essere portata in diminuzione dal reddito dei periodi successivi fino a concorrenza del R.O.L. di competenza dei suddetti periodi “se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 % del risultato operativo lordo di competenza”. In altre parole, gli interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo di imposta concorrono a formare il reddito negli esercizi successivi a patto che il R.O.L. di quel periodo sia capiente.
Simmetricamente, la quota di R.O.L. non utilizzata in un determinato periodo di imposta per la deduzione degli interessi passivi può essere portata ad incremento del R.O.L. dei successivi periodi di imposta.
La nozione di R.O.L. intesa dal legislatore faceva riferimento ad un margine contabile, ottenuto specificamente per differenza tra le macroclassi di conto economico di cui alle lett. A) - valore della produzione e B) - costo della produzione con esclusione delle voci corrispondenti a:
- quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali
- componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti atti traslativi di azienda o rami d’azienda.
2) Deducibilità interessi passivi 2019-2020: nuova disciplina
Come già accennato in premessa, il Decreto Legislativo che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva Comunitaria, opera rettifiche ed integra il disposto di cui all’art. 96 specificando, in prima battuta, il corretto significato da attribuire alla nozione di interesse finanziario rilevante ai fini della norma. Il legislatore, sul punto, pur riproponendo il riferimento generale e residuale ai componenti negativi derivanti da rapporti contrattuali “aventi causa finanziaria”, introduce un ulteriore criterio di identificazione che porta a ricomprendere anche gli oneri e proventi finanziari scaturenti da “un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa”. Tale elemento aggiuntivo richiama dunque un principio di prevalenza diretto a discriminare quelle fattispecie “ibride” spesso riscontrabili nella prassi finanziaria, ivi inclusi gli strumenti di finanza alternativa che solitamente presentano caratteristiche comuni sia ad investimenti nel capitale di rischio sia ai titoli di credito rappresentativi di un rapporto di finanziamento.
Avuto riguardo agli strumenti finanziari variamente configurabili, la norma dispone altresì che, a determinate condizioni, vi sia un disallineamento rispetto alla qualificazione di bilancio attribuita dal contribuente in base ai principi contabili adottati. In particolare, il nuovo comma 3 assume come finanziari (quindi, rilevanti ex art. 96, Tuir) i proventi e gli oneri che, “pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante”.
Il Decreto inoltre include nel novero delle componenti finanziarie passive da considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 96, le seguenti tipologie di remunerazioni:
- Interessi passivi e oneri finanziari assimilati iscritti nel costo del bene capitalizzato;
- Interessi passivi connessi a dilazioni di pagamento concesse dai fornitori.
Come si evince dalla lettura del primo paragrafo, tali flussi economici non erano invece considerati rilevanti nella previgente formulazione.
Quanto agli interessi attivi, la norma altresì specifica che gli interessi attivi sono rilevanti nella misura in cui risultano imponibili.
Un secondo aspetto meritevole di approfondimento concerne le modalità di determinazione del risultato operativo lordo, ciò in quanto, a decorrere dal periodo di imposta 2019 (primo anno di applicazione della novella legislativa) non sarà più possibile ricavare i componenti del risultato senza tener conto delle variazioni in aumento o in diminuzione operate ai sensi degli artt. da 83 a 110 Tuir.
L’art. 1, D.Lgs. n.142/2018 trasla, con le opportune modifiche, dal comma 2 al comma 4 le regole di calcolo del R.O.L. prescrivendo che i valori rilevanti ai fini del computo vadano assunti nella misura fiscalmente riconosciuta.
Il “Decreto Atad” introduce un meccanismo di riporto in avanti nel tempo delle eccedenze di interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati rispetto agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di competenza. Il provvedimento consente l’utilizzo dei margini finanziari positivi di periodo ad incremento del plafond di deducibilità degli interessi passivi deducibili negli esercizi successivi.
Pertanto, in base al nuovo regime, gli interessi passivi sono deducibili nel periodo di imposta fino a concorrenza dell’ammontare degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo di imposta incrementati dell’ammontare delle eccedenze di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi di imposta precedenti. La deduzione dell’eventuale eccedenza è subordinata alla verifica della capienza rispetto al 30 % del R.O.L.
interessi attivi e proventi assimilati di competenza del periodo |
+ eccedenze di interessi attivi e proventi assimilati riportati da periodi pregressi |
+ Quota 30% R.O.L. di periodo |
= |
Plafond max interessi passivi deducibili nel periodo |
Un ulteriore elemento che verrà approfondito nel prosieguo della circolare attiene alla riportabilità del R.O.L..
Il nuovo impianto normativo innova rispetto al precedente sistema prevedendo:
- in primo luogo, un limite temporale all’utilizzo nei periodi successivi dell’eccedenza non sfruttata;
- in secondo luogo, l’utilizzo prioritario delle eccedenze di R.O.L. relative ai periodi meno recenti, secondo una logica FIFO.