In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono tenuti a dichiarare i redditi derivanti dalla titolarità di diritti reali sui terreni, quali la proprietà, l’enfiteusi, l’usufrutto o altro diritto reale.
I redditi da dichiarare per i terreni sono di due tipi:
- dominicale (art. 27 del Tuir), che va dichiarato sempre dal proprietario;
- agrario (art. 32 del Tuir), imputato al soggetto che materialmente coltiva il fondo (che può non coincidere con il possessore).
Il titolare della sola nuda proprietà del terreno non deve dichiarare alcun reddito.
In tutti i casi in cui il contribuente sia tenuto ad indicare il terreno nel quadro RA della dichiarazione dei redditi, il titolare del diritto reale sul terreno sarà sempre tenuto a dichiarare la componente di reddito agrario (art. 32 Tuir) imputabile al capitale d'esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, a chi coltiva il terreno.
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Estrato dalla Circolare del Giorno n°77, dello stesso autore, pubblicata il 10 Aprile 2019
1) Il reddito agrario e il reddito dominicale: come si calcola
La determinazione del reddito agrario, avviene in maniera forfettaria, sulla base del reddito medio ordinario del terreno che è attribuibile all’impiego del capitale di esercizio, ed al lavoro dell’organizzazione dei fattori produttivi.
Occorre precisare che il reddito agrario è un presunto reddito ordinario, e non un reddito effettivo. Di conseguenza, per la sua determinazione, si applicano le tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura, che tengono conto delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione e dei contributi a carico del datore di lavoro. La tariffa di reddito agrario deve essere aumentata ciascun anno, del 70%.
Per quanto attiene la componente dominicale (art. 27 Tuir) invece, la rivalutazione in argomento, deve essere aumentata dell’80%. Tale reddito è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno, attraverso l’esercizio di attività agricole, e deve essere attribuito a chi possiede i terreni a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, utilizzati per lo svolgimento di attività di coltivazione e di produzione agricola, di cui all’art. 32 del Tuir, con attribuzione di rendita, essendo iscritti nel catasto dei terreni.
Al pari del reddito agrario, anche il dominicale non è un reddito effettivo ma presunto, che viene imputato al contribuente in proporzione al periodo di possesso.
2) Reddito dei terreni e attività connesse
Occorre suddividere le attività condotte, a seconda che ci sia o meno connessione con il terreno. Più precisamente, sia l’allevamento di animali, che la produzione di vegetali in serra, sono attività che possono travalicare il limite dalla potenzialità effettiva dei terreni a esse direttamente collegati, con la conseguenza che la redditività prodotta non può trovare piena copertura nel reddito agrario corrispondente.
Per quanto attiene al reddito da allevamento, In linea generale, si precisa che lo stesso può essere determinato, alternativamente, in 3 diversi modi:
- in base al reddito agrario (ex art. 32 del TUIR), se i terreni posseduti dall’azienda sono potenzialmente sufficienti a produrre almeno ¼ del mangime necessario;
- in base ai coefficienti individuati ogni 2 anni con apposito D.M., ai sensi dell’art. 56 comma 5, del TUIR, nel caso in cui il terreno sia insufficiente a coprire la quota di mangimi necessari;
- in base alle risultanze del bilancio, nel caso in cui l’allevamento sia condotto senza terra o per effetto di specifica opzione in dichiarazione dei redditi (art. 55 del TUIR).
In pratica, sulla base di determinati parametri, si procederà al calcolo dei capi allevabili per ettaro. L’eccedenza dei capi non rientranti negli ettari condotti dall’imprenditore agricolo, sconterà un reddito d’impresa, come definito dall’art. 56, comma 5 del TUIR.
Per quanto attiene invece alla coltivazione di vegetali in strutture fisse o mobili, (serre), si evidenzia che se la coltivazione viene sviluppata per via aerea a mezzo dei bancali, il reddito imputabile al fondo non trova più corrispondenza nella redditività di una coltivazione sviluppata orizzontalmente (ettari di terreno). In questo caso è previsto che il reddito agrario, copra una coltivazione estesa su di una superficie non eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Sul tema l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione 148/E/2000, che il parametro da prendere a riferimento è la superficie su cui insiste la coltivazione. In particolare, per verificare la condizione posta dalla legge, l’orientamento dell’Ufficio è quello di far rientrare nel reddito agrario, tassato ai sensi dell’art. 32 del TUIR, soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali (es. funghicoltura). In caso di superamento di detto limite, l’attività rientrerà nell’ambito del reddito di impresa, e verrà tassata forfettariamente al 15% secondo quanto disposto dall’art. 56-bis del TUIR
3) La rivalutazione dei terreni
Si fa presente che a norma dell’art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, i redditi dominicali ed agrari dei terreni (già da rivalutare, rispettivamente dell’80% e del 70%, tranne per quelli concessi in affitto a giovani agricoltori), devono essere ulteriormente rivalutati del 30%.
La predetta rivalutazione del 30% non si applica per i terreni posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola. Gli stessi soggetti godono del medesimo beneficio anche se hanno concesso in affitto o in comodato i terreni alla società con la qualifica di IAP, a norma dell’art. 9 del D. Lgs n. 228/2001 (v. Circolare AdE n. 12/E del 03/05/2013).