Gli effetti dell’illegittimità del licenziamento possono dipendere da vari fattori:
1) La consistenza occupazionale dell’azienda (sopra o sotto i 15 dipendenti)
2) Il momento dell’assunzione del lavoratore (prima o dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" attuativo del cd. Jobs act)
Si possono così avere diversi tipi di tutela per il lavoratore e di sanzione a carico del datore di lavoro, anche in relazione alla motivazione del licenziamento.
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L'articolo è tratto dall' e-book dello stesso autore "Budget del personale e costo del lavoro in contabilità"
1) Aziende sopra i 15 dipendenti - lavoratori assunti prima del 7.3.2018
Vanno distinti diversi casi di licenziamento illegittimo:
1- Per il LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O NULLO E PER IL LICENZIAMENTO INTIMATO IN FORMA ORALE si ha la tutela reintegratoria piena, che consiste nella reintegrazione sul posto di lavoro.
Sanzione economica: Pagamento dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, con un minimo di 5 mensilità, da cui va dedotto quanto percepito del lavoratore per lo svolgimento di altre attività . Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegra.
2- Nei casi invece di INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO O DELLA PUNIBILITA'; Difetto del giustificato motivo oggettivo addotto consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore o intimazione del licenziamento prima del decorso del cosiddetto “periodo di comporto” (ossia il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia); Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; Licenziamento collettivo violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 è prevista una tutela giuridica attenuata ovvero:
Sanzione giuridica: reintegrazione sul posto di lavoro
Sanzione economica: Pagamento dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito del lavoratore per lo svolgimento di altre attività (c.d. aliunde perceputm) e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire ricercando con diligenza una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento per il periodo dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegra, dedotta la contribuzione accreditata al lavoratore per lo svolgimento di altre attività.
3 - In MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (non “manifesta”) del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Licenziamento collettivo per vizi di procedura ex art. 4 L. 223/1991, La tutela obbligatoria prevede nessuna sanzione giuridica
Sanzione economica: pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva (idonea a coprire anche i versamenti contributivi), compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
4- Nei casi di INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO per violazione dell’obbligo di motivazione contestuale ex art. 2 L. 604/1966 per violazione della procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, la tutela obbligatoria è attenuata: nessuna sanzione giuridica e
Sanzione economica: pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva (idonea a coprire anche i versamenti contributivi), compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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2) Aziende sopra i 15 dipendenti - lavoratori assunti dopo il 7.3. 2015
1 - Nei casi di LICENZIAMENTO NULLO ex art. 15 L. 300/1970 (licenziamento discriminatorio o, comunque, nullo in violazione dei divieti di licenziamento per matrimonio fruizione del congedo di maternità; determinato da motivo illecito, ecc.). Licenziamento intimato in forma orale (inefficace). Difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore anche ai sensi degli art. 4, co. 4 e 10, co. 3 della L. 68/1999 il lavoratore gode di tutela reintegratoria piena che prevede Sanzione giuridica: reintegrazione sul posto di lavoro.
Sanzione economica: Pagamento dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, con un minimo di 5 mensilità, dedotto quanto percepito del lavoratore per lo svolgimento di altre attività.
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegra.
2- MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO per l’insussistenza del materiale contestato, rispetto il quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento.Tutela reintegratoria attenuata
Sanzione giuridica: reintegrazione sul posto di lavoro
Sanzione economica: Pagamento dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito del lavoratore per lo svolgimento di altre attività (c.d. aliunde perceputm) e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (c.d. aliunde percipiendum).
3 - Nei casi di MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO, mancanza di giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo con errori procedurali, la tutela obbligatoria prevede nessuna sanzione giuridica
Sanzione economica: pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva (idonea a coprire anche i versamenti contributivi), compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
4- Nei casi in cui venga accertata INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO per violazione dell’obbligo di motivazione contestuale ex art. 2 L. 604/1966 e per violazione della procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/1970. Si ha una tutela obbligatoria attenuata Sanzione giuridica: nessuna.
Sanzione economica: pagamento di un’indennità determinata nella misura di una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio per un minimo di 2 mensilità e un massimo di 12 mensilità. Il mancato riferimento al fatto che l’indennità abbia carattere risarcitorio omnicomprensivo, apre spazi a possibili richieste di risarcimenti specifici e/o addizionali.
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3) Aziende fino a 15 dipendenti
Ai datori di lavoro non rientranti nell’applicazione della tutela reale ex articolo 18 della legge 300/1970 (per esempio, le aziende fino a 15 dipendenti), in caso di licenziamento illegittimo si applicano le sanzioni più lievi previste dalla legge 604/196.
Ad es. quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo anche:
- al numero dei dipendenti occupati,
- alle dimensioni dell'impresa,
- all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro,
- al comportamento e alle condizioni delle parti.
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