La vendita di apparecchi elettronici, quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, attraverso un “mercato virtuale” è stata recentemente oggetto di diversi interventi normativi che ne hanno modificato la portata degli adempimenti sia in riferimento alle tempistiche degli stessi sia in merito all’oggetto dell’adempimento vero e proprio.
Facendo un breve riepilogo, la legge di conversione del decreto semplificazioni ha introdotto la disciplina secondo la quale nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, pur non entrando direttamente nella transazione, soggetti sono considerati come se avessero ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo del reverse charge.
Prima di questo intervento, i soggetti in esame non erano considerati parti della transazione (in quanto effettivamente non vi è una prima acquisizione ed una successiva cessione al consumatore finale) e di conseguenza non erano soggetti al meccanismo dell’inversione contabile.
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1) Il reverse charge ed i primi adempimenti
Il reverse charge doveva essere applicato da questi soggetti, anche detti “facilitatori” nel momento in cui:
- facilitano le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- facilitano le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo.
Per tali soggetti, i termini per il versamento dell'IVA, dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che doveva essere effettuato entro il 16 aprile 2019, erano stati prorogati al 16 maggio 2019 (con la maggiorazione dello 0,40 % mensile a titolo di interesse) dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
Inoltre, essendo le operazioni in oggetto, soggette all’obbligo di comunicazione nel cosiddetto esterometro, lo stesso D.P.C.M. ha previsto che le operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 vengano trasmesse entro il 31 Maggio dello stesso anno.
2) Gli oneri documentali previsti
L’art. 14 del D.l. 135/2018 aveva introdotto una serie di oneri a carattere tipicamente documentale che il soggetto passivo doveva rispettare. In particolare, il soggetto passivo era tenuto a conservare la documentazione relativa alle vendite avvenute tramite interfaccia elettronica.
La documentazione doveva essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto; inoltre la documentazione avrebbe dovuto, su richiesta, essere messa a disposizione degli Stati membri interessati per via elettronica ed essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
3) La modifica agli adempimenti prevista dal decreto crescita
L’art. 13 del Dl. 34/2019 ha introdotto nuovi obblighi prevedendo però il differimento di quanto era stato introdotto dal decreto semplificazioni e fino ad ora analizzato al 1° gennaio 2021, data in cui entrerà in vigore la direttiva europea.
Secondo quanto scritto anche nella relazione illustrativa del decreto crescita, la disciplina modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica. Il differimento di quanto era stato originariamente previsto comporta il venir meno della finzione giuridica e la conseguente non applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile nei casi precedentemente esposti. Non viene meno invece l’obbligo di comunicare le operazioni attraverso l’esterometro.
Le novità introdotte rispetto agli anni 2019 e 2020 riguardano innanzitutto il raggio d’azione dell’adempimento in quanto, se prima si faceva riferimento esclusivamente alla vendita di apparecchi elettronici di valore non inferiore a 150 euro, adesso si fa riferimento a tutti i beni.
La disciplina prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
- le vendite a distanza di beni importati
- le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea
è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
-
per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, in euro, a sua scelta:
- l’ammontare totale dei prezzi di vendita o
- il prezzo medio di vendita.
Il soggetto passivo che non trasmette i dati o che li trasmette in modo incompleto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite i cui dati non siano stati trasmessi correttamente, a meno che non dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore. Sul tema, con il provvedimento del 31 Luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le varie ipotesi sanzionabili e anche in che modo procedere ad una eventuale integrazione o correzione dei dati erroneamente trasmessi.
Resta inoltre, in capo al soggetto passivo, l’onere di conservare tutta la documentazione inerente alle vendite di beni a distanza per un periodo di 10 anni, dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata, affinché possa essere messa a disposizione, su richiesta degli “organi dell'amministrazione finanziaria”
4) La prima scadenza
Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 31 Ottobre 2019 e riguarderà:
- le operazioni poste in essere dal 13 febbraio (data di entrata in vigore del decreto di conversione del Dl 135/2018) ed il 30 Aprile (data di entrata in vigore del decreto crescita),
- le operazioni effettuate nei mesi di maggio e giugno,
- le vendite effettuate nel terzo trimestre 2019 per le quali il 31 ottobre rappresenta la scadenza naturale.
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