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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: UNA NUOVA GESTIONE PER LE S.R.L

Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza: una nuova gestione per le S.r.l

Le novità per le srl introdotte dal Codice della Crisi alla luce dei chiarimenti forniti dal Consiglio del Notariato

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Le modifiche apportate dal Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza all’articolo del codice civile in tema di amministrazione delle S.r.l., impongono una nuova lettura operativa: alcune risposte sono state fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso lo Studio n. 58-2019/I.

1) Nuova disciplina sull’amministrazione delle S.r.l

Dal 16 marzo scorso è in vigore la formulazione aggiornata dell’articolo 2475 c.c., rubricato “amministrazione della società”, e contenuto nel capo VII del Libro V del codice civile, dedicato alla società a responsabilità limitata.

L’articolo in questione, dopo la modifica del 2003, ad opera della D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (cd. riforma del diritto societario), è stato ulteriormente ritoccato dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019, articolo 377) e, più precisamente:

- è stata sostituita la dizione normativa del comma I, da un nuovo primo periodo che recita “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”;

- è stato inserito un nuovo comma, il VI, che statuisce “Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381”.

2) Effetti immediati della riforma

Sull’articolato in esame, prima di qualsiasi pronunciamento giudiziario, come pure di ogni prassi applicativa, si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato che, nello Studio n. 58-2019/I  ha fornito una prima e dettagliata, interpretazione.

Secondo il documento in esame, la novella:

- non comporta abrogazione alcuna delle norme precedenti, poiché destinata a spiegare i suoi effetti solamente sul piano organizzativo,

- nella parte che sancisce l’esclusività della competenza gestoria deve leggersi in correlazione con quanto disposto dall’art. 2086 c.c., che impone il dovere, per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Viene inoltre precisato che l’introduzione della previsione secondo cui l’amministrazione della S.r.l. competa solamente ai titolari del potere gestorio (rectius, gli amministratori) solleva dalla problematica afferente al suo coordinamento e alla sua compatibilità, con le disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario, comunemente lette come delega all’autonomia statutaria nella definizione delle competenze di soci e amministratori e, più precisamente, di quelle norme che attribuiscono ai soci poteri amministrativi rilevanti, in quanto previsti dalla legge o pattiziamente concordati.

3) Gestione “amministrativa” e “organizzativa”

Ulteriormente, lo Studio in questione distingue due aspetti:

- quelli correlati alla gestione amministrativa societaria, che appaiono immutati,

- quelli correlati all’organizzazione, che risultano precisati ad opera di due articoli, anch’essi novellati dalla riforma, ossia l’art. 2086 e l’art. 2475 del c.c.

Si rammenta, infatti, che l’art. 2086 c.c. impone, all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Pertanto, secondo lo studio in esame, ciò conferma la predetta distinzione:

- organizzativa, ambito che spetta esclusivamente agli amministratori,

- operativa, da analizzare sotto il profilo della responsabilità dei soci della srl di cui all’art. 2476, VII c., c.c., il quale sanziona i soci per condotte dolose.

4) Clausole statutarie: adeguamento

Infine, sempre secondo la tesi riportata nel citato studio, dalla novella del 2019 non scaturisce l’obbligo di adeguamento immediato dello statuto in essere e, al contempo, le nuove disposizioni non impediscono di inserire, nello statuto delle S.r.l. costituende, clausole che ripartiscano la gestione “operativa” della società in modo difforme rispetto al modello offerto dalla legge.

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