Dal 1° aprile 2019 l’INPS ha introdotto una nuova procedura per la presentazione delle domande, da parte dei lavoratori, per ricevere in busta paga il pagamento dell’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)
Tali domande non possono più essere presentate in forma cartacea al datore di lavoro, ma devono essere inviate esclusivamente in via telematica all’INPS che accerterà il diritto e determinerà l’importo spettante al lavoratore in ragione dei redditi percepiti e dei componenti del nucleo familiare secondo i
nuovi limiti di reddito , valevoli per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021.
Di seguito una sintesi della nuova procedura da seguire (disponibile in allegato in word per promemoria ai lavoratori ).
1) Come funziona la nuova richiesta di ANF online
Le domande inviate dal lavoratore all’INPS , direttamente via web o attraverso i patronati (v.
Messaggio INPS N. 1430 2019) , saranno istruite direttamente dall’Istituto al fine di:
• verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell’assegno nucleo familiare;
• determinare la misura della prestazione, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
Il lavoratore non riceverà nessuna risposta tranne in caso di reiezione della domanda, ma potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda” disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, sempre esclusivamente in modalità telematica, domanda di variazione per il periodo di interesse.
ATTENZIONE in caso di concessione dell’assegno al nucleo familiare subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda in modalità telematica, allegando tutta la documentazione necessaria ad accertare il diritto. In caso di accoglimento al lavoratore non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione, riceverà notizia solo in caso di diniego.
Infine, qualora il lavoratore abbia richiesto assegni nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà corrispondere e conguagliare solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze, mentre per le prestazioni relative a periodi di paga svolti presso altri datori di lavoro, nel limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere liquidati dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
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