L’equity crowdfundig è quel ramo del crowdfunfing che si occupa della raccolta fra il pubblico di capitale di rischio, cioè di capitale sociale di imprese gestite in forma di società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) o cooperative, anche consortili, le cui azioni o quote non sono quotate in mercati regolamentati e che, per quanto riguarda le società cooperative, rispettano i limiti al possesso di capitale sociale per esse previsti dalla legge o dallo statuto. Pure la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito delle medesime società rientra nell’equity crowdfunding, anche se le obbligazioni rappresentano capitale di debito e non capitale sociale, cioè capitale proprio o di rischio della società.
Infine, l’equity crowdfunding è rivolto, in modo particolare, alle Società a responsabilità limitata.
Tale raccolta è effettuata da piattaforme, cioè da portali, vale a dire siti web specializzati la cui gestione ed il cui funzionamento devono rispettare una disciplina legislativa specifica contenuta negli artt. 50-quinquies, 100-ter e 101 del Testo Unico della Finanza (TUF), contenuto nel Decreto Legislativo n° 58 del 1998, e nelle norme di attuazione di essa contenute nel “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” adottato dalla CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con la Delibera n° 18592 del 2013, modificato dalla Delibera n° 20264 del 2018 (il c.d. “Regolamento crowdfunding”).
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1) La diffusione delle piattaforme di equity crowdfunding
Da quanto risulta dal report per il 2018 della ricerca sul crowdfunding in Italia realizzata da Starteed , le piattaforme di equity crowdfunding erano quindici alla fine del 2018, avevano raccolto, fino ad allora, circa 60 milioni di Euro, di cui 41 solo nel 2018, anno di vero e proprio “piccolo boom” di questa attività.
Le piattaforme principali sono Mamacrowd, con 16,5 milioni di Euro di raccolta fondi fino al 2018 e Crowdfundme con 12,2 milioni di Euro di raccolta. I loro siti web sono: https://mamacrowd.com/ e www.crowdfundme.it che è, pure, il primo portale di crowdfunduing quotato in Borsa Italiana.
2) Come si partecipa ad una raccolta di equity crowdfunding
Dal momento che conferendo capitale di rischio, cioè capitale sociale, nelle società di capitali od in quelle cooperative si diventa soci di esse, è stato necessario prevedere un sistema di acquisizione dello status di socio attraverso la partecipazione ad una raccolta di equity crowdfunding che non preveda la necessità della scrittura privata autenticata dal notaio o dell’atto pubblico per l’ingresso di nuovi soci come previsto per le Srl e per le SpA non quotate, ma che sia più semplice e non preveda quest’onere, come avviene per le SpA quotate in mercati regolamentati. Non viene seguito neanche il sistema previsto per le società cooperative in cui l’ammissione di nuovi soci viene deliberata dagli amministratori.
E’ ovvio che, in tal modo, l’equity crowdfunding rappresenta per i risparmiatori una modalità di investimento nel capitale delle PMI – Piccole e Medie Imprese, con un profilo di rischio abbastanza alto e superiore a quello del lending crowdfunding, che invece permette di partecipare all’attività di prestito di fondi alle imprese dello stesso tipo effettuata dai portali specializzati in quest’altro tipo di raccolta di fondi. Il rischio di quest’ultima attività è pure sensibile, dato che tali prestiti non sono assistiti da garanzie reali o personali e che la garanzia vera sta nel frazionamento del capitale conferito dal singolo finanziatore fra una pluralità di prestiti a soggetti diversi che permette di ammortizzare il default di qualcuno di questi, ma è senz’altro inferiore al rischio dell’equity crowdfunding.
3) In un regolamento CONSOB le imprese che possono raccogliere capitali di rischio
Le imprese che possono raccogliere capitali di rischio attraverso i portali di equity crowdfunding sono denominate “offerenti” perché effettuano tale raccolta attraverso un’offerta al pubblico presentata per mezzo di un portale di equity crowdfunding. Esse sono elencate dalla lettera c) del 1° comma dell’art. 2 del Regolamento CONSOB adottato con la Delibera n° 18592 del 2013 e sono le seguenti:
- le Piccole e medie imprese – PMI identificate dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003, vale a dire le società di capitali o cooperative che non siamo controllate da imprese di dimensioni maggiori a quelle della media impresa e che in base al loro ultimo bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di Euro e fatturato netto annuo non superiore a 50.000.000 di Euro. Le azioni o le quote di esse non devono essere quotate in mercati regolamentati;
- le società di capitali o cooperative che sono start-up innovative, comprese le start-up innovative a vocazione sociale. Queste sono le società delle tipologie citate (incluse le cooperative sociali) costituite ed operanti da non più di 48 mesi, non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda, aventi la sede principale dei loro affari ed interessi in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate sui mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro. Esse possono assumere la qualifica di “start-up innovativa a vocazione sociale” attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata alle start-up innovative (Sti), se operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Dlgs 112/2017 sulla disciplina delle imprese sociali, non hanno scopo di lucro e rispondono ai requisiti previsti dal comma 2° dell’art. 25 del Decreto-Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012. Tra le start-up rientrano anche le start-up innovative turistiche identificate dal comma 1° dell’art. 11-bis del Decreto-Legge 83/2017 la cui attività è la promozione dell’offerta turistica attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali;
- le società di capitali o cooperative che sono Piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dal comma 1° dell’art. 4 del Decreto-Legge 3/2015, convertito in Legge 33/2015. Queste sono le società delle tipologie citate residenti in Italia ai sensi del 3° comma dell’art. 73 del TUIR, cioè che per la maggior parte dell’ultimo periodo di imposta hanno avuto la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato Italiano, o in uno degli Stati dell’UE o di quelli aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che abbiano fatto certificare l’ultimo bilancio, compreso l’eventuale bilancio consolidato, non siano quotate in un mercato regolamentato, non siano start-up innovative ed abbiamo almeno due tra i requisiti riportati nell’art. 4 citato;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, come definite dalla lettera e) del comma 2° dell’art. 1° del Decreto del Ministero dell’Economia del 30 Gennaio 2014;
- le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, come definite dalla lettera f) del comma 2° dell’art. 1° del Decreto del Ministero dell’Economia del 30 Gennaio 2014.