Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 14 marzo 2019, ha rilasciato un parere dietro richiesta di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune nell’ambito di un provvedimento di diniego di un accesso civico. La richiesta – avanzata ai sensi della L. 241/90 ed in via subordinata ex d.lgs. n. 33/2013 - aveva a oggetto il rilascio di tutte le timbrature al fine di accertare «le presenze dal mese di gennaio 2014 a gennaio 2019» di alcuni dipendenti del Comune.
I controinteressati coinvolti hanno comunicato la loro opposizione all’istanza di accesso «illustrando tra le motivazioni la propria preoccupazione nel veder lesi i propri diritti alla riservatezza, la tutela dei dati sensibili e personali contenuti nei documenti richiesti, poiché nei documenti sono contenute informazioni, dati personali e sensibili riguardanti i succitati dipendenti e i loro familiari, quali l’assenza per malattia e/o altri istituti
Il Comune ha negato la richiesta di accesso sia ex l. n. 241/90, sia ex art 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.
L’istante ha presentato richiesta di riesame sul diniego dell’accesso civico, specificando, tra l’altro, di aver chiesto «di accedere ai fogli presenza (che costituiscono atti pubblici) e non ad altri dati indicati […] come pregiudizievoli per i contro interessati» e sostenendo di non comprendere «come il dato richiesto (la presenza o meno del dipendente) se diffuso all’esterno poteva ledere le libertà fondamentali dell’interessato, la sua dignità, la riservatezza, l’immagine e la reputazione o ancora esporlo a pericoli».
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto, pertanto, al Garante il parere , come previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
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1) Parere del Garante sull'accesso ai cartellini prsenza
Ad avviso dell’Autorità di controllo, contrariamente a quanto rappresentato dall’istante, per i dati e i fogli di presenza dei lavoratori non è previsto alcun tipo di regime di pubblicità e non è possibile considerarli, in alcun modo, come «atti pubblici».
La richiesta basata sull’esercizio del diritto civico si caratterizza per la circostanza che consente che “chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, il potenziale pregiudizio in capo alla protezione dei dati personali dei controinteressati va esaminato considerando che la pubblicità di dati riferiti ad un arco temporale di 5 anni consentirebbe a soggetti terzi di ricostruire in maniera dettagliata la vita e le abitudini dei soggetti controinteressati.
Ciò anche se non siamo in presenza di dati sensibili ma “solo” di timbrature che registrano l’entrata, l’uscita e le assenze dei dipendenti dell’Amministrazione.
Nel suo parere il Garante ha concluso dunque stabilendo che “L’ostensione dei dati e delle informazioni richieste, relative alle presenze dei dipendenti sopra descritti, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può infatti arrecare a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.”
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