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PENSIONATI ESTERI E PAPERONI: CONFRONTO TRA REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Pensionati esteri e Paperoni: confronto tra regimi fiscali agevolati

Tassazione agevolata per nuovi residenti ricchi provenienti dall’estero e pensionati esteri: analogie e differenze.

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È iniziato con la Legge di Bilancio 2017 il tentativo dei vari governi che si sono succeduti in questi ultimi anni di attirare in Italia percettori di redditi elevati che abbiano fonte internazionale. Le due misure principali sono state introdotte per fare concorrenza a Paesi come la Svizzera, il Regno Unito ed il Portogallo e riguardano da una parte i soggetti soprannominati “Paperoni” e dall’altra i pensionati esteri. Cerchiamo di riassumere le due distinte agevolazioni per comprenderne somiglianze e differenze al fine di poter fare una veloce analisi di convenienza. 

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Per approfondire scarica la nostra  Circolare del giorno sull'argomento:  "Imposta sostitutiva sulle pensioni estere" di F. Carrirolo

1) La tassazione in Italia dei soggetti non residenti

Prima di procedere all’analisi delle due diverse tassazioni agevolate è utile riassumere la tassazione dei soggetti non residenti disciplinata dall’art.24 del Testo Unico Imposte sui Redditi. La disciplina generale prevede infatti che vengano tassati in Italia i redditi qui prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto a cui si riferiscono.

In caso poi di accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e paese estero in cui il soggetto ha la residenza, le imposte qui pagate costituiscono un credito d’imposta nel paese in cui il soggetto paga la restante parte delle tasse.  In altre parole, si considerano prodotti in Italia e sono quindi assoggettati ad imposizione italiana, salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano.

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal comma 3 dell’art.24del DPR 917/1986, nei confronti dei soggetti non residenti, ma residenti in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 (quindi secondo le regole rivolte ai residenti), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza

2) La tassazione dei redditi esteri dei soggetti neo residenti

Il “regime dei Paperoni” che trasferiscono la propria residenza in Italia è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 ed è disciplinato dall’art.24-bis del TUIR. Il regime richiede, come unico requisito per poterne usufruire, quello di non essere stati residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità.

Al regime si accede per opzione e permette di pagare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all’estero. Unica eccezione su cui la tassazione agevolata non si applica è costituita dalle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia.

Il regime fiscale agevolato può essere utilizzato per un periodo non superiore a quindici anni e consiste nel versare 100.000 euro a titolo di imposta sostitutiva, in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il regime può essere esteso anche ad uno o più familiari purché ne posseggano i requisiti. Nei loro confronti l’imposta sostitutiva si abbassa a 25.000 euro annui.

La tassazione sostitutiva è valida però solo per i redditi prodotti all’estero in quanto, sia per il contribuente neo residente sia per i propri familiari, è previsto che qualsiasi reddito prodotto in Italia dovrà essere assoggettato alle aliquote previste per la tassazione ordinaria.

3) La tassazione dei pensionati esteri

La legge di Bilancio 2019 invece ha introdotto un regime di favore rivolto esclusivamente ai pensionati esteri e disciplinato dall’art. 24-ter del TUIR. Ferma restando la possibilità di aderire alla disciplina di favore prevista dall’art. 24-bis del Tuir ed appena esposta, i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, che siano persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Requisiti fondamentali per poter optare per tale imposizione sono:

  • che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace
  • che gli stessi trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’esercizio dell’opzione fa si che vengano assoggettati all’imposta sostitutiva i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero mentre restano esclusi dalla possibilità di opzione i redditi prodotti in Italia che devono invece essere tassati secondo le disposizioni che valgono per tutti i residenti.

Le persone fisiche interessate possono inoltre manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento a tutti i redditi prodotti in uno o più Stati esteri (in modo “selettivo”), fornendo specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. In tal caso, per i redditi selezionati e prodotti nei suddetti Stati o territori esteri, si applica il regime ordinario e compete il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.

La seguente tabella schematizza il confronto tra i due regimi per quanto analizzato in questo contesto.

  REGIME PAPERONI REGIME PENSIONATI ESTERI
REQUISITI Non essere stati residenti in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità

Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti l’opzione

Trasferire la residenza in un comune del sud con meno di 20.000 abitanti

DURATA MAX 15 anni 6 anni
IMPOSTA 100.000 € 7%
VERSAMENTI In un’unica soluzione
REDDITI PRODOTTI IN ITALIA Tassazione ordinaria
ESTENSIONE DEL REGIME AI FAMILIARI Si No
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