La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede l’istituzione, presso ciascuna CCIAA, di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, funzionante per il tramite di un collegio di tre esperti.
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1) La funzione dell'OCRI
Concepito ed impiantato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), il nuovo organismo rappresenta una delle strutture focali della riforma delle procedure concorsuali, cui il legislatore ha demandato alcune funzioni, anche di notevole rilievo.
Principalmente, l’OCRI si dovrà occupare dell’analisi della crisi, come pure della prospettazione delle relative soluzioni, al fine di far riprendere le attività imprenditoriali, ovvero di principiare le procedure giudiziali.
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2) La struttura organizzativa dell'OCRI
L’articolo 16 del Codice prevede la costituzione dell’OCRI presso ogni CCIAA, col compito di gestire:
- la fase dell’allerta per tutte le imprese,
- l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese differenti da quelle minori (o imprese “sotto soglia”).
La competenza territoriale dell’OCRI, cui devono essere indirizzate le segnalazioni, è determinata dalla sede legale dell’impresa, non rilevando l’eventuale diversa identificazione del centro principale degli interessi del debitore.
L’OCRI opera per il tramite delle tre soggettività che lo compongono:
- il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della CCIAA ovvero in un suo delegato, ed a cui è attribuito il compito di salvaguardare la tempestività del procedimento:
- curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza ritardo,
- controllando che i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati;
- l’ufficio del referente, ovvero l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla CCIAA, a cui la legge impone l’utilizzo della posta elettronica certificata;
- il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare, e composto di tre membri, indicati:
- dal Tribunale delle imprese,
- dal referente della CCIAA,
- da un’associazione di settore cui appartenga il debitore.
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3) La segnalazione e l'archiviazione
L’allerta viene attivata ad opera:
- dell’organo di controllo dell’impresa,
- dei creditori pubblici qualificati:
- agenzia Entrate,
- Inps,
- Agente Riscossione.
Si prevede l’archiviazione del procedimento, qualora l’Ocri riscontri:
- l’inapplicabilità, all’impresa segnalata, dei cd. strumenti di allerta (grandi imprese, banche, assicurazioni, società quotate),
- la non ricorrenza della crisi,
- che l’impresa, a seguito della convocazione, attesti, per il tramite di un professionista indipendente, di vantare crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, scaduti da oltre novanta giorni, la cui riscossione non potrebbe far raggiungere le soglie che rilevano per la segnalazione all’Ocri.
4) La prima fase d’esame
Solo dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti legali per affrontare la crisi, l’Ocri, nel termine di giorni 15 dalla segnalazione, deve convocare il debitore al fine di:
- esaminare la situazione aziendale in generale,
- verificare i presupposti di crisi,
- individuare le iniziative da intraprendere per oltrepassare la fase di difficoltà, entro un periodo di tempo fissato dallo stesso Ocri.
Al termine di tale intervallo temporale il debitore dovrà riferire all’Ocri le iniziative che ha principiato. In caso di esito positivo delle azioni compiute, si procederà all’archiviazione.
5) La composizione assistita
Nel caso in cui il debitore intenda coinvolgere i propri creditori nelle attività preordinate al superamento della crisi, potrà attivare il procedimento cd. di composizione assistita, che trova come palcoscenico normativo lo stesso Ocri.
Più in dettaglio, la legge concede un periodo di tre mesi per negoziare con i creditori, sotto il controllo e la direzione del collegio di esperti e del referente dell’Ocri, ed anche assegnando la facoltà di richiedere al Tribunale le misure protettive opportune, conseguibili per tre mesi e prorogabili unicamente nell’ipotesi in cui si appalesano delle trattative coi creditori, prodromiche a un eventuale piano di risanamento.
Pertanto, solo le trattative che sortiscono un effetto positivo sfociano in un piano attestato di risanamento, sottoscritto coi creditori
In particolare il compimento di atti in esecuzione di tale piano:
- non è assoggettabile a revocatoria,
- è esente dai reati di bancarotta.