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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SCADENZE 2019 E AZIENDE CESSATE

Autoliquidazione Inail scadenze 2019 e aziende cessate

Nuove scadenze INAIL 2019 e chiarimenti per l'autoliquidazione del premio delle aziende cessate nel corso del 2018

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Tra le tante novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 rientra la revisione delle tariffe Inail che consente alle aziende una riduzione, in media del 32%, del premio dovuto. Tale riforma ha però indotto l'Istituto a differire i termini per la comunicazione dei tassi, dell'autoliquidazione e del relativo versamento.

Il differimento coinvolge anche le aziende cessate nel corso del 2018, le quali dovranno calcolare l'acconto per il 2019 con i nuovi tassi e le basi di calcolo comunicate dall'Inail entro il 31 Marzo.

1) Il premio Inail: il procedimento e gli adempimenti

Il pagamento del premio Inail costituisce un obbligo di legge per tutti quei datori di lavoro soggetti ad assicurare i propri dipendenti, tutelandoli contro eventuali infortuni sul lavoro o malattie professionali. Il premio rappresenta infatti la principale forma di finanziamento per l'Istituto per poter essere in grado di erogare le prestazioni economiche e sanitarie ai lavoratori che ne hanno di bisogno.
Il premio viene determinato applicando alle retribuzioni erogate il tasso di tariffa stabilito dall'Inail,  che rappresenta una traduzione numerica del rischio derivato da quel tipo di lavorazione.

È il datore a dover determinare l'importo attraverso il procedimento di autoliquidazione, e versarlo entro i termini stabiliti.
Il procedimento di autoliquidazione impone però obblighi non solo in capo al datore, ma anche allo stesso Istituto, infatti:

  1.  l'Inail dovrà comunicare i dati necessari per il calcolo: tasso, oscillazioni ed eventuali riduzioni applicabili all'azienda;
  2.  il datore dovrà :
  • denunciare le retribuzioni effettivamente corrisposte l'anno precedente, utilizzando i modelli predisposti dall'istituto ( Modello 10.3.1),
  • determinare quanto dovuto a titolo di saldo per l'anno precedente ( cosiddetta Regolazione) e a titolo di acconto per l'anno in corso ( Rata),
  • effettuare il relativo versamento con modello F24 in un unica soluzione o a  rate.

2) I termini per l'anno 2019

Per consentire all'Istituto di poter revisionare i tassi ed elaborare così le nuove basi di calcolo da inviare alle aziende, sono state differiti i termini per gli adempimenti di autoliquidazione. In particolare i termini da rispettare per l'anno 2019, come indicato da Circolare N.1 del 11/01/2019 sono:
a) 31 Marzo
L'Istituto entro tale termine comunica telematicamente tutti gli elementi necessari ai fini del calcolo del premio da parte del datore: il tasso da applicare, le oscillazioni, le riduzioni. Essi saranno resi disponibili nelle apposite sezioni del sito Inail.

b) 16 Maggio
Termine entro cui le aziende devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, ed inoltre comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e chiedere la riduzione del premio per le imprese artigiane.

c) 16 Maggio
Termine entro cui l'azienda può inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;

d) 16 Maggio
Termine previsto per il versamento, tramite F24 e F24EP, dei premi ordinari, dei premi speciali artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata.
 

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3) Adempimenti e termini in caso di cessazione dell'azienda

La revisione dei tassi e le modifiche apportate agli adempimenti Inail per l'anno 2019 hanno indotto lo stesso Istituto a fornire dei chiarimenti circa i termini da rispettare per le aziende che hanno invece cessato la loro attività.
Si distinguono due casi:

  1.  aziende cessate nel corso del 2018,
  2.  aziende cessate a Gennaio o Febbraio 2019.

1. Le aziende cessate nel corso del 2018 devono comunicare le retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno 2018 entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione della stessa  (secondo quanto indicato dal DPR 1124/1965); determinano il premio dovuto applicando all'ammontare delle retribuzioni i tassi già comunicati per il 2018, mentre non è dovuto l'acconto 2019. Occorre utilizzare il Modello 10.3.1, presente sul sito Inail, e inviarlo alla sede competente per territorio tramite Pec.

2. Invece le aziende che cessano l'attività nel 2019 devono calcolare sia la Regolazione per l’anno 2018, applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, che la Rata per il 2019 in base ai nuovi tassi e alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019.

Proprio per tale motivo, anche per queste aziende, si è ritenuto opportuno differire il termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle retribuzioni 2018 al 16 maggio 2019.

Sempre entro il 16 Maggio 2016 è possibile presentare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, consentendo alle aziende che hanno cessato l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.

4) Le fonti normative

Legge di Bilancio 2019 ( l. 145/2018) – Circolare Inail N. 1 del 11 Gennaio 2019 – Istruzione operativa Inail del 12 Marzo 2019.

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