Il decreto Fiscale 2019, D.L. 119/2018, ha introdotto all’interno della c.d. pace fiscale, la regolarizzazione degli errori formali. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n°62274/2019 con le regole attuative. Pare opportuno evidenziare che con il provvedimento non sono stati forniti molti chiarimenti in merito agli errori che possono essere oggetto di regolarizzazione ma ci si è limitati a fornire chiarimenti più in linea di principio.
Con la definizione agevolata disciplinata nei commi da 1 a 8 dell’articolo 9, rubricato “Irregolarità formali”, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.
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1) Violazioni formali correggibili
Sono regolarizzabili le violazioni formali per le quali è competenza dell’Agenzia delle Entrate l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Le violazioni inoltre devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018 e i soggetti che possono aver commesso l’errore sanabile sono:
- il contribuente,
- il sostituto d’imposta,
- l’intermediario
- altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.
La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:
- sulla determinazione della base imponibile,
- sul calcolo dell'imposta e
- sul versamento del tributo
ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
Nel provvedimento viene specificato che non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni poiché l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.
La regolarizzazione non si applica:
- alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli appena elencati;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
La regolarizzazione non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento a IVAFE e IVIE.
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2) Perfezionamento definizione agevolata errori formali
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la rimozione delle irregolarità od omissioni e
- il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:
PRIMA O UNICA RATA | SECONDA RATA |
31 maggio 2019 | 2 marzo 2020 |
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e le modalità di versamento è il seguente
“PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018”.
Il provvedimento specifica che per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione.
Requisito essenziale per il perfezionamento della regolarizzazione, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 9 del D.L.119/2018, è dato dalla “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che “qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni”.
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3) Sanatoria errori formali : proroga termini di accertamento
Nel provvedimento viene infine ripetuto quanto già disciplinato dal D.L. 119/2018 ovvero che con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, sono prorogati di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
Tuttavia col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che i PVC possono essere pervenuti anche successivamente al 24 Ottobre 2018.