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CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO 2019: TESTO DEFINITIVO

CCNL somministrazione Assolavoro 2019: testo definitivo

Firma definitiva del CCNL agenzie di somministrazione lavoro aderenti ad Assolavoro Ecco il testo integrale e definitivo del 15.10.2019

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Era stata firmato  lo scorso 21 dicembre 2018 da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro aderenti (circa l'87% del totale in Italia).  L'accordo è stato  ratificato dal Consiglio Direttivo di assolavoro e dalle assemblee dei lavoratori nel mese di febbraio 2019 . Questi tipi di contratto hanno riguardato nel 2017 oltre 700mila persone e hanno avuto un ulteriore incremento nel 2018 proprio a seguito dell'introduzione del Decreto Dignità.

Il 15 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo completo e definitivo del CCNL in vigore dal 1.1.2019 al 31.12.2021 che accoglie integralmente l'accordo del dicembre 2018 .

Il testo completo del contratto è composto di 56  articoli e 11 allegati ( vedi allegato in fondo all'articolo).

Di seguito vediamo i principali aspetti  di novità.

1) Durata massima dei contratti a termine in somministrazione

A far data dal 1° gennaio 2019:

  • nelle ipotesi di somministrazione  di lavoro con una azienda utilizzatrice, la durata massima va   individuata dal contratto collettivo di settore applicato . In assenza di tale disciplina la durata massima è fissata in 24 mesi;
  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore puo avere una durata massima complessiva di 48 mesi.

Il nuovo accordo  prevede anche la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze dell’agenzia con contratto a tempo indeterminato senza limite di durata massima.

Da segnalare tra le disposizioni più rilevanti del nuovo accordo quelle che superano alcuni rischi derivanti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.17/2018, relativa alle disposizioni del   Decreto Dignità.

La prassi ministeriale infatti include  computo dei 24 mesi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le Parti tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione anche antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.   Questa indicazione comportava,   secondo  Assolavoro, che sarebbero state non meno di 53mila le persone che a gennaio 2019, raggiunti i 24 mesi di lavoro con la medesima Agenzia, non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine .
Il CCNL somministrazione ASSOLAVORO dispone che  tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni, qualunque sia il numero di mesi di impiego )

In sintesi  quindi :

Contratti tra 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 si calcolano al massimo per 12 mesi

Max 12 mesi

 Contratti precedenti il 1° gennaio 2014

Non si calcolano

Durata massima contratto con utilizzo nella stessa azienda

24 mesi

Durata massima contratto con utilizzo presso  aziende diverse 

48 mesi


2) Proroghe contratti somministrazione

Il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  
Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

  • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

3) Welfare e altre novità del CCNL somministrazione Assolavoro

Altri aspetti del nuovo accordo riguardano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

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4) CCNL Somministrazione ,lavoro domestico e tutela maternità

 Si riconferma  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

 Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

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Allegato

CCNL Somministrazione Assolavoro 2019
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