Chi intende aprire partita IVA accedendo al regime fiscale forfetario beneficia di notevoli semplificazioni: è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e non è sostituto d’imposta. Relativamente alla contabilità risultano quindi solo i seguenti adempimenti obbligatori:
- conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità ordinariamente previste.
Tuttavia per la compilazione della fatture, dato che è obbligatorio indicare che si adotta un regime che prevede la non applicazione dell'IVA e la non applicazione della ritenuta d'acconto, sono previste delle norme ad hoc. Vediamo come funziona.
Per approfondire ti segnaliamo:
- La Fattura elettronica (eBook)
- L'applicazione dell'imposta di bollo (eBook 2021)
- L'imposta di bollo - casi pratici (eBook 2021)
- Codice dei tributi locali (eBook 2020)
e il Dossier gratuito in continuo aggiornamento per seguire i chiarimenti della Prassi.
1) Fattura professionista forfettario: dati da indicare e riferimenti normativi
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:
- nome e cognome di chi effettua la prestazione e relativa partita IVA;
- dati del cliente;
- data e numero della fattura
- importo del compenso;
- importo degli eventuali contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente;
- dichiarazione che la prestazione è esclusa dall’IVA in quanto soggetta ad imposta sostitutiva.
In riferimento a quest'ultimo punto la dicitura da riportare in caso di imprese dovrà essere la seguente: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.
A questa dicitura, poi, i professionisti e i lavoratori autonomi dovranno aggiungere la dichiarazione che la prestazione è esclusa anche dalla ritenuta d’acconto, per cui la dicitura completa da apporre in fattura sarà la seguente:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”. |
Attenzione va poi prestata al fatto che trattandosi di operazioni escluse dall’IVA, comunque, sulle fatture da consegnare al cliente è necessario applicare il bollo di 2,00 euro in tutti i casi in cui la prestazione è di importo superiore a 77,47 euro. In questo caso dovrà essere aggiunta la dicitura:
“Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”. |
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo, questo varia a seconda che la fattura sia cartacea o elettronica (nell’ipotesi di contribuente forfettario infatti non vi è l’obbligo di emettere fattura elettronica). L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee, ormai emesse da pochi contribuenti, avviene tramite l’apposizione del contrassegno autoadesivo – in generale applicato sulle fatture rilasciate al committente - rilasciato, telematicamente, da intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate (art. 3 del DPR 642/1972).
Nel merito sottolineiamo come sia stata chiesta all'Unione Europea (e si è in attesa della loro risposta) la possibilità per l'Italia di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari. Infatti, già nel mese di aprile 2021 la Corte dei Conti, in audizione sul DEF, auspicava l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti forfetari, richiesta che potrebbe diventare una realtà dal 2022.
Per l’assolvimento del bollo sulle fatture inviate via e-mail (o altro mezzo elettronico), occorre osservare le seguenti indicazioni:
- apposizione del contrassegno, da parte dell’emittente, sulla propria fattura;
- indicare sulla copia inviata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero ID…....”
Il numero identificativo consente di controllare, tramite il servizio “Interrogazione contrassegni”, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, la veridicità della marca da bollo.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972. Nello specifico, il citato art. 15 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.
Per le fatture elettroniche, si ricroda che:
- l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche;
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
- il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare l’apposita annotazione di assolvimento di quest’ultimo.
Per un approfondimento sull'applicazione della marca da bollo leggi anche l'articolo Marca da bollo sulle fatture: ecco come si applica
Vediamo ora alcuni esempi di compilazione delle fatture per:
- professionisti forfettari con Cassa, iscritti ad ordini professionali;
- professionisti forfettari senza Cassa iscritti alla Gestione separata Inps.
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2) Fattura professionista forfettario con Cassa: caso pratico
FATTURA Numero: 1 Data: 01/03/2022
Compenso professionale | € 1500,00 |
IVA | € 0,00 |
contributo integrativo INARCASSA (4%) | € 60,00 |
totale documento | € 1560,00 |
+ imposta di bollo | € 2,00 |
netto a pagare | € 1562,00 |
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014,e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro
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3) Fattura professionista forfettario con Gestione separata Inps: caso pratico
I professionisti e i lavoratori autonomi per i quali non esiste una Cassa previdenziale di categoria hanno, invece, l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata INPS. Il contributo alla Gestione separata è uguale per tutti gli iscritti, qualunque sia la tipologia di attività svolta, ed è calcolato applicando al reddito imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento.
Anche per tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS è prevista la possibilità di addebitare in fattura al committente una maggiorazione del 4% dei compensi a titolo di rivalsa contributiva, fermo restando che resta a loro carico l’obbligo del pagamento nei confronti dell’INPS. La rivalsa INPS è facoltativa e non obbligatoria come nel caso del contributo a carico del cliente previsto per gli iscritti alle casse professionali.
Di conseguenza dal punto di vista fiscale, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate ha chiarito che questa maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso in quanto, appunto dovuti per legge dal cliente. La somma incassata concorre, perciò, a formare la base imponibile sia ai fini IVA sia ai fini IRPEF.
FATTURA Numero: 1 Data: 01/03/2021
Compenso professionale | € 1500,00 |
IVA | € 0,00 |
Rivalsa INPS (4%) | € 60,00 |
totale documento | € 1560,00 |
+ imposta di bollo | € 2,00 |
netto a pagare | € 1562,00 |
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro
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