I commi 3° e 4° dell’art. 18 del Decreto Legislativo n° 112 del 2017 sulla riforma dell’impresa sociale (qualifica che è attribuita di diritto alle cooperative sociali) prevedono delle agevolazioni, quasi del tutto equivalenti agli incentivi previsti per le start – up innovative a vocazione sociale[ si veda il paragrafo seguente], per coloro, persone fisiche o giuridiche, che investono nel capitale sociale di una o più società di capitali o cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L’investimento per godere degli incentivi deve essere avvenuto dopo il 20 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs 112/2017.
Nelle società cooperative destinatarie di questi investimenti rientrano le cooperative sociali e le altre cooperative, a mutualità prevalente o non prevalente, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale nei termini citati.
- Le persone fisiche che investono nel capitale sociale delle imprese e delle cooperative sociali aventi le caratteristiche di cui al capoverso precedente possono detrarre il 30% della somma in tal modo investita dall’IRPEF – Imposta sui redditi delle persone fisiche lorda.
L’investimento annuo non può superare 1.000.000 di Euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l’integrale restituzione degli incentivi fiscali goduti, maggiorati degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale.
Se l’imposta lorda annua che il soggetto erogatore deve versare è inferiore alla detrazione spettante, la parte restante di questa può essere utilizzata negli anni di imposta successivi, ma non oltre il terzo (3° comma). Ciò vale in qualunque modo l’investimento avvenga, riteniamo, sia direttamente che on line che con un altro sistema, anche tramite gli organismi collettivi di investimento del risparmio, per esempio i fondi comuni EuSEF trattati nel Paragrafo 11 del nostro e-book sull’impresa sociale, o per mezzo di altre società di capitali che investono prevalentemente in imprese sociali.
In questo caso non vi è una norma, come quella che c’è per le start-up innovative a vocazione sociale, che prevede che, per i soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il limite di 1.000.000 di Euro vale per la società di persone e si ripartisce fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili di essa. Pertanto, i soci delle società di persone possono investire nel capitale delle imprese sociali solo singolarmente come persone fisiche e non insieme come società, se vogliono usufruire dell’agevolazione fiscale di cui al 3° comma dell’art. 18 del Dlgs 112/2017. In tal caso, il limite di 1.000.000 di Euro non potrà che valere per la singola persona fisica.
- I soggetti passivi IRES – Imposta sui redditi delle società (società di capitali o cooperative ed enti non commerciali, vale a dire associazioni, fondazioni e comitati) che investono sempre nel capitale sociale di queste imprese sociali che hanno acquisito tale qualifica da non più di cinque anni possono dedurre dall’imponibile IRES il 30% della somma investita. L’investimento deve essere avvenuto sempre dopo il 20 Luglio 2017, data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017.
L’investimento annuo deducibile non può superare 1.800.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione fiscale goduta maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale (4° comma).
E’ ovvio che gli investitori nel capitale di queste società diventano soci delle stesse con i diritti di voto in assemblea e sulla ripartizione degli utili previsti dalla legge per la tipologia di società in cui hanno investito.
Le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali descritte nei capoversi precedenti sono determinate da un decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro dell’economia e con quello dello Sviluppo economico (6° comma).
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1) Start up innovative a vocazione sociale
Il 4° comma dell’art. 25 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012 e contenente misure per la crescita del paese, ha stabilito che le imprese sociali aventi forma di società di capitali o cooperativa (comprese anche le cooperative sociali, visto che la norma parla di cooperative in generale, senza prevedere esclusioni), possono assumere la qualifica di “start-up innovativa a vocazione sociale” attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata alle start-up innovative (Sti), se:
- costituite ed operanti da non più di 48 mesi,
- non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda,
- aventi la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia,
- con azioni o quote non quotate su mercati regolamentati
- valore della produzione annua non superiore ai 5 milioni di Euro,
- operanti in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Decreto Legislativo n° 155 del 2006 oggi sostituito dall’art. 2, 1° comma, del Dlgs 112/2017 sulla disciplina delle imprese sociali,
- senza scopo di lucro e che rispondono ai requisiti previsti dal comma 2° dell’art. 25 citato, escluso quello relativo all’oggetto sociale consistente nella produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Inoltre la società deve possedere almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti delle start-up innovative
- livello delle spese in ricerca e sviluppo superiori o uguali al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione,
- impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva (oppure dei due terzi di questa costituiti da persone con laurea magistrale)
- l’essere titolare di almeno un brevetto per una invenzione industriale, biotecnologica, ecc. o dei diritti relativi ad un software originario registrato presso la SIAE.
Infine, la maggioranza delle quote o azioni e quella dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci della start-up devono essere detenute da persone fisiche all’atto della costituzione di essa e per i 24 mesi successivi.
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