La rottamazione-ter, cioè la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, è stata introdotta dal c.d. decreto Fiscale, in particolare dall’art.3 del D.L.119/2018, convertito in legge successivamente dalla L. 136/2018.
In generale, rispetto alle precedenti rottamazioni, possiamo ritenere quella in esame maggiormente vantaggiosa in quanto:
- è prevista l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
- è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento con due versamenti semestrali per un massimo 18 rate consecutive di pari importo, così da diluire l’importo dovuto in 5 anni
- il tasso di interesse è stato ridotto al 2% l’anno (rispetto al 4,5%) previsto finora
- è prevista la possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
In questo approfondimento facciamo il punto della rottamazione-ter alla luce di tutti gli interventi legislativi
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1) Rottamazione-ter: cosa è rottamabile e cosa non è rottamabile
Per espressa previsione, possono rientrare nella procedura della rottamazione anche istanze aventi ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. In questi casi si potrà procedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. Mentre per espressa previsione normativa sono esclusi dalla rottamazione-ter i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea. Per tali carichi è prevista un’apposita disciplina.
Sono esclusi dalla definizione della rottamazione-ter anche:
- Recuperi di aiuti di stato considerati illegittimi dall’Unione Europea,
- Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla corte dei conti,
- Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
- Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Attenzione al fatto che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applica solo sugli interessi
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2) Rottamazione-ter: gli importi da pagare
Per determinare le somme da versare, si tiene conto solo degli importi versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ovviamente, rimangono comunque definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo relativamente a debiti definibili.
Il versamento di tali importi potrà essere versato in due modalità, cioè:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
- nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
SCADENZE RATE | ||
2019 | 2020-2023 | |
31 Luglio (prima o unica rata) |
28 Febbraio | 28 Febbraio |
31 Maggio | 31 Maggio | |
30 Novembre | 31 Luglio | 31 Luglio |
30 Novembre | 30 Novembre |
Il tasso di interesse che si applicherà è pari al 2% annuo.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
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3) Obblighi dell’Agente della riscossione e del contribuente
L’Agente della riscossione ha già provveduto alla pubblicazione dei modelli, tuttavia tra i suoi compiti risiede ancora:
- quello di fornire i dati necessari per individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e nell’ apposita area del sito internet
- comunicare ai debitori entro il 30.06.2019 l’importo complessivo di quanto dovuto, e nel caso abbiano optato per il pagamento dilazionato deve essere indicato importo, giorno, mese e scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente, dal canto suo, dovrà:
- presentare all’agente della riscossione domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019. Tale termine è anche l’ultimo per integrare una domanda precedentemente presentata;
- indicare nella domanda di cui sopra, le modalità di versamento e nel caso, il numero di rate prescelte;
- indicare nella domanda di adesione, l’intenzione di rinunciare ad eventuali giudizi pendenti sui carichi che intende definire.
4) Rottamazione-ter: effetti della presentazione della dichiarazione di adesione
Gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione sono:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
- Sospensione obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione,
- Inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda,
- Divieto di avviare nuove procedure esecutive
- Divieto di proseguire le procedure esecutive già avviate in precedenza a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
-
Il debitore non è considerato inadempiente:
- per la procedura dei rimborsi d’imposta previsti all’articolo 28-ter del DpR 602/73
- ai fini della verifica della morosità da ruolo per importi superiori a 5.000 euro all’atto dei pagamenti che riguardano le PA ai sensi dell’articolo 48-bis del DpR 602/73
5) La rottamazione-ter e le vecchie rottamazioni
L’articolo 3 del collegato fiscale alla manovra 2019, originariamente disciplinava le ipotesi di ammissione per i contribuenti che hanno aderito alle rottamazioni precedenti, prevedendo:
- Riammissione per coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione,
- Riammissione previo versamento delle rate scadute fino a ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis.
Il D.L. semplificazioni, tuttavia, è intervenuto a favore dei soggetti che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione entro il 7 dicembre 2018, estendendo la definizione agevolata anche nei loro confronti. Tali soggetti possono ora rientrare nella rottamazione-ter purché versino le somme dovute:
- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
- ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (anziché in diciotto), ciascuna di pari importo
SCADENZE RATE | ||
2019 | 2020 | 2021 |
31 Luglio (prima o unica rata) |
28 Febbraio | 28 Febbraio |
31 Maggio | 31 Maggio | |
30 Novembre | 31 Luglio | 31 Luglio |
30 Novembre | 30 Novembre |