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IL CODICE DELLA CRISI E INSOLVENZA E GLI INDICI DI ALLERTA

Il codice della crisi e insolvenza e gli indici di allerta

L'imprenditore deve adottare misure idonee per rilevare tempestivamento lo stato di crisi e le società devono avere un assetto organizzativo adeguato

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Il D.Lgs.  del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.), in attuazione della Legge 19/10/217 n. 155, impone un notevole cambiamento nella gestione dell’impresa e un repentino cambio di mentalità per gli imprenditori, i soci, i commercialisti e i consulenti dell’azienda.

In questo approfondimento si vuole analizzare alcuni aspetti operativi di questo importante adeguamento delle imprese alla nuova normativa.

La norma richiede l’adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, per gli imprenditori individuali, e un assetto organizzativo adeguato, per gli imprenditori collettivi (art. 3 D.Lgs.) anche in modifica dell’art. 2086 del codice civile.

La norma in pratica obbliga gli imprenditori a fare ciò che normalmente dovrebbero fare, ovvero avere sotto controllo, con specifici strumenti e una adeguata organizzazione, l’andamento aziendale e il controllo degli equilibri interni reddituale, patrimoniale e finanziario.

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1) Gli indicatori della crisi

L’altro aspetto operativo che si deve evidenziare è il riferimento agli indicatori della crisi (art. 13) che vengono individuati come:

  • Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario;
  • Indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
  • Indici che misurano l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
  • I ritardi nei pagamenti di debiti per retribuzioni e verso fornitori, in base a specifici parametri quantitativi e temporali previsti dall’art. 24.

L’individuazione di specifici indicatori, per settore di attività e con le rispettive soglie di allerta, sono stati  determinati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 26 ottobre 2019 ed attendono la definitiva approvazione del MISE.

Nel frattempo l’impresa deve iniziare ad adeguarsi al dettato normativo, gli imprenditori devono incrementare la loro cultura d’impresa e modernizzare le modalità di gestione anche potenziando il sistema informativo interno, e i consulenti (commercialisti, esperti contabili, consulenti aziendali) devono attrezzarsi con strumenti informatici adeguati e ampliare la loro formazione professionale.

In attesa che gli indici vengano definitivamente approvati in questo articolo si vuole affrontare in via generale il significato di squilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario.

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2) Squilibrio reddituale

Una impresa ha uno squilibrio reddituale quando non riesce a produrre adeguati margini di guadagno che possano coprire i costi della gestione.

I margini a cui fare riferimento provengono dal Conto Economico di cui all’art. 2425 del c.c., che deve essere opportunamente riclassificato almeno nella configurazione a valore aggiunto, di cui si riporta una estrema sintesi:

Ricavi operativi

-Costi operativi

= Margine operativo lordo (MOL)

-Ammortamenti

= Reddito operativo (RO)

-Interessi passivi e imposte

= Reddito netto



L’analisi dei due margini intermedi (MOL e RO) dà sufficienti risposte sull’equilibrio reddituale, dove un MOL negativo denota una perdita a livello alto del Conto Economico, cioè nell’ambito della gestione operativa e ciò è abbastanza grave per una impresa.

D’altra parte un MOL negativo è già un evidente segnale di crisi latente, anche in assenza di sintomi. Infatti il MOL negativo può accompagnarsi ad una buona solidità patrimoniale e discreta liquidità, ma nel tempo può creare squilibri anche in questi ambiti.

Non sempre lo squilibrio economico è precedente allo squilibrio finanziario, ma lo è molto spesso, in dipendenza ovviamente della tipologia di attività svolta dall’impresa.

Intervenire in questa fase è fondamentale e l’imprenditore e i suoi consulenti devono essere in grado di individuare tempestivamente lo squilibrio, oltre ovviamente ad individuare gli opportuni interventi strategici.

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3) Squilibrio patrimoniale

Una impresa ha uno squilibrio patrimoniale quando ha un Patrimonio Netto negativo nell’ipotesi più grave, oppure, pur essendo quest’ultimo positivo,  ha un Margine di Struttura negativo.

Quindi l’elemento da tenere sotto controllo è proprio il Margine di Struttura il quale misura il finanziamento degli investimenti patrimoniali con fonti permanenti.

Si raffigura nel seguente schema una sintesi esemplificativa del Margine di Struttura:

Attivo fisso netto

-Patrimonio netto

-Debiti a media lunga scadenza

=Margine di struttura (MS)


Ovviamente il MS deve avere segno positivo, poiché se così non fosse indicherebbe che l’Attivo fisso viene finanziato anche con indebitamento di breve scadenza, il che porta ad uno scompenso patrimoniale con eccessivo peso degli interessi passivi e successivo squilibrio economico e finanziario.

E’ indice di squilibrio patrimoniale anche un eccessivo peso del capitale di terzi rispetto al capitale proprio.

4) Squilibrio finanziario

Una impresa ha uno squilibrio finanziario quando non è in grado di far fronte alle prossime scadenze di breve termine.

Siamo già in una fase evidente della crisi, con sintomi forti. Infatti l’imprenditore non riesce a pagare le normali scadenze mensili e spesso è solo in questa fase che egli si allarma e cerca rimedi. Ma potrebbe essere troppo tardi.  Per questo la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza obbliga gli imprenditori a dotarsi di strumenti atti all’individuazione della crisi già nella sua prima fase magari in assenza di sintomi evidenti.

Uno squilibrio finanziario viene individuato dalla dottrina aziendalistica in un Capitale Circolante Netto negativo, che viene qui sintetizzato:

Attivo corrente (=Rimanenze+Crediti+Disponibilità liquide)

-Debiti a breve scadenza

= Capitale Circolante Netto (CCN)


Un CCN negativo è indice di tensione finanziaria in atto o imminente.

L’imprenditore deve intervenire al più presto con adeguate misure strategiche.

5) Conclusioni

Bene ha fatto la norma della riforma a spingere l’imprenditore verso tali problematiche gestionali, in quanto questo genere di analisi oggi deve essere fatta anche dalle micro imprese se vogliono sopravvivere alle turbolenze del mercato.

Infine si vuole fare cenno ad un altro fondamentale indicatore previsto dall’art. 13 del D.Lgs. di attuazione e quindi ad un nuovo modo di gestire l’impresa: i flussi di cassa prospettici, tipici della modalità di gestione forward looking, ovvero gestire l’impresa con piani prospettici e programmatici (budget e business plan) e prevedere i flussi di cassa attesi per verificarne la loro capacità a far fronte alle future scadenze.

Data l’ampiezza e la complessità dell’argomento trattato, è opportuno approfondire adeguatamente gli aspetti degli squilibri previsti dalla normativa prima di applicarli a casi reali.

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