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COME LIBERARSI DALLA PUBBLICITÀ INDESIDERATA: IL RICORSO AL REGISTRO OPPOSIZIONI

Come liberarsi dalla pubblicità indesiderata: il ricorso al Registro Opposizioni

Ricorso Registro delle opposizioni per contrastare il ricevimento di offerte commerciali a mezzo di posta elettronica e cartacea:novità dal 3 febbraio

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Ma cosa è il registro delle opposizioni?
Sul sito istituzionale del Registro delle opposizioni, nella home page si legge la seguente definizione: “Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, in pari tempo, è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.”

1) Le finalità del registro delle opposizioni

Il registro costituisce uno strumento teso a “raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing.”
 

2) Istruzioni d’uso: Come iscriversi al registro

L’Abbonato (ci si riferisce ai seguenti soggetti: cittadino, persona giuridica, ente o associazione, il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici.) può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata, e fax.

L'Operatore potrà iscriversi al sistema e effettuare tutte le operazioni previste per l’aggiornamento delle liste numeriche da contattare attraverso una serie di servizi disponibili sul sito.

Come iscriversi al registro

Le modalità per l'iscrizione al Registro, l'aggiornamento o la revoca dei propri dati, come sopra accennato, sono le seguenti:

- web, compilando un format presente sul sito internet del Registro delle Opposizioni;

- telefono, chiamando il  numero verde 800.265.265 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);

- email, compilando l’apposito modulo scaricabile con i seguenti dati:

  • Utenza telefonica da iscrivere
  • Nome e cognome
  • Data e luogo di nascita
  • Codice fiscale

E spedendola all'indirizzo [email protected];

- raccomandata, la richiesta d’iscrizione completa, come descritto sopra, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

“GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO
CASELLA POSTALE 7211
00162 ROMA RM
 

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3) Le novità dal 3 febbraio 2019

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 149 dell’8 novembre 2014, che entrerà in vigore il 3 febbraio 2019, si è stabilito di estendere la iscrizione al Registro delle opposizioni anche per contrastare l’invio di messaggi promozionali che avviene a mezzo posta cartacea.

Quindi, tutti gli utenti potranno iscrivere il proprio numero telefonico nel "Registro pubblico delle opposizioni" (R.P.O.).

Mentre chi è già iscritto al servizio potrà limitarsi ad aggiornare la propria iscrizione ed estendere l'opposizione già espressa anche all’invio a mezzo di posta cartacea.

La richiesta di iscrizione nel registro, da parte dell’abbonato, è gratuita e può essere revocata in ogni momento, anche per periodi di tempo definiti.

In attuazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, Il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali rimarrà valido solo se gli operatori hanno raccolto apposito consenso dell'interessato.

Così facendo, quindi, il Legislatore ha inteso estendere la tutela dell’abbonato andando a modificare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 novembre 2010, istitutivo del Registro delle opposizioni, che consentiva di opporsi alle sole comunicazioni che avvenivano a mezzo di posta elettronica.

Degna di nota è la modifica dell’art. 8, secondo comma, la quale stabilisce l’obbligo in capo a ciascun operatore di consultare il registro “per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l’impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea”.

Per rendere effettivamente operativo il ricorso, da parte del consumatore, al Registro delle opposizioni, l’art. 11 prevede la realizzazione di apposite campagne di sensibilizzazione, ad opera della associazioni dei consumatori.

4) Obblighi in capo agli operatori

Anche gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea dovranno provvedere a sensibilizzare i propri contraenti o i destinatari delle promozioni commerciali in merito ai loro diritti di opposizione, mediante iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni.
Sull’argomento si rinvia a :
Modifiche al funzionamento del Registro delle opposizioni. Sarà la volta buona? Pubblicato il 15/02/2018
 

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