Il "decretone"(decreto-legge n. 4-2019 conv. in legge 26 2019) per la realizzazione del Reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni , contiene oltre alla famosa "Quota 100" altre misure che riguardano :
- proroga di altre forme di pensionamento anticipato,
- blocco degli adeguamenti alla speranza di vita
- trattamento di fine rapporto o servizio per i dipendenti statali
- la prescrizione dei contributi per i lavoratori statali
- il riscatto volontario di periodi non coperti da contribuzione in forma agevolata, anche definito "pace contributiva"
Quest'ultimo punto è contenuto nell'art. 20 del decreto 4-2019, e introduce in via sperimentale dal 2019 al 2021 la possibilità di coprire eventuali vuoti contributivi nella propria carriera lavorativa, successivi al 1995, in forma agevolata cioe con detraibilità fiscale e versamento anche rateizzato senza interessi. Sul tema l'Inps ha emanato la circolare di chiarimenti n. 36 2019 (precedente la data della conversione in legge) poi sostituita dalla circolare 106 di luglio 2019
Sono previste due modalità:
- una ordinaria per tutti i periodi non coperti da contribuzione, solo per chi non ha versato nulla prima del 1996
- una dedicata specificamente al riscatto degli anni di studio per la laurea situati dal 1996 in avanti..
Vediamo tutti i dettagli qui di seguito.
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1) Riscatto periodi non coperti da contribuzione:" Pace contributiva"
Possono essere versati i contributi relativi a periodi senza contribuzione, per un massimo di 5 anni, in modo da aumentare il montante contributivo disponibile , così da raggiungere prima il requisito necessario per la pensione. E' prevista la detraibilità del costo con aliquota del 50% .
La pace contributiva riguarda i lavoratori iscritti alle gestioni INPS dipendenti, sia pubblici che privati, Gestione Separata, Gestione Artigiani-Commercianti purché privi di anzianità contributiva precedente il 31.12.1995.
Non puo essere richiesto da soggetti che percepiscano già un trattamento pensionistico.
I periodi da riscattare devono essere situati tra il primo e l'ultimo anno di versamenti contributivi già effettuati, purche a partire dal 1.1.1996 e entro il 29.1.2019 ( data di entrata in vigore del decreto 4-2019) .Per individuare il primo e l’ultimo contributo dsi prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali INPS Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo,siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto.
Come detto il periodo da ammettere a riscatto non deve essere già coperto da contribuzione, con cio si intende non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda ma in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti o enti esteri)
I periodi da riscattare sono obbligatoriamente soggetti al metodo di calcolo contributivo;
Possono essere anche non continuativi, cioè situati in momenti diversi della carriera del lavoratore e dovuti a motivazioni diverse (disoccupazione o maternità senza indennità), ma non devono essere stati oggetto di obbligo contributivo
Il costo viene calcolato con il sistema contributivo, (comma 5 art. 2 del decreto 30.4.1997) che prevede l'applicazione dell’aliquota contributiva in vigore nella gestione in cui si chiede il riscatto , alla retribuzione da lavoro percepita nei dodici mesi precedenti la domanda, rapportata agli anni di studio da riscattare .
Tale onere è detraibile al 50 % dai redditi nell'anno del versamento e nei 4 successivi.
Il versamento puo essere effettuato in un unica soluzione o in max 120 rate mensili (10 anni) (non inferiori a 30 €), senza applicazione di interessi. (La durata della rateizzazione è stata ampliata dalla legge di conversione del decreto). La rateizzazione non è possibile nel caso si intendano utilizzare i contributi per l'immediata liquidazione della pensione o nel caso siano determinanti per il versamento di contributi volontari. Se il pensionamento avviene durante la rateizzazione, le rate residue andranno versate in una unica soluzione.
ATTENZIONE L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato e quanto versato verrà restituito dall' INPS.
Questa opportunità (come ben evidenziato dal dott. Orlando del Sole 24 Ore nel recente webinar gratuito " Riscatto Laurea e Pace contributiva" ) è particolarmente conveniente dal punto di vista fiscale perche di fatto la detraibilità del 50% risulta sempre superiore anche ad una deducibilità al 100% in dichiarazione.
Il costo puo essere sostenuto anche dai datori di lavoro e in questo caso è deducibile dai redditi di impresa o lavoro autonomo e non concorre a formare il reddito in capo al lavoratore (art. 51 comma 2 lettera a) del DPR 917-1986).
In sintesi:
RISCATTO AGEVOLATO PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE | |
periodi senza contribuzione |
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gestioni previdenziali ammesse |
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costo | calcolato con metodo contributivo
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pagamento |
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NOTA BENE |
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2) PACE CONTRIBUTIVA:come fare domanda
Il modulo di domanda per riscattare i periodi non coperti da contribuzione è disponibile sul sito INPS
La domanda da parte del diretto interessato o anche da un suo superstite si presenta :
- online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Si ricorda che possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.
Con un messaggio INPS è intervenuto ieri a seguito di richieste di chiarimenti per ricordare che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Quindi soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
3) Riscatto agevolato della laurea
Il decreto 4 2019 riserva una particolare agevolazione per il riscatto dei periodi di studio per la laurea successivi al 1995 (senza limiti di età).
Il costo è fissato come un contributo forfettario annuale, calcolato moltiplicando il minimo imponibile previsto per artigiani e commercianti per l'aliquota previdenziale dei lavoratori dipendenti vigente al momento della richiesta (oggi 33%). Per il 2019 si tratta di circa 5240 euro per ogni anno di studio da riscattare.
Sugli altri requisiti per il riscatto della laurea valgono le regole ordinarie (possibile il riscatto parziale, il titolo di studio deve essere stato conseguito, sono riscattabili solo gli anni di durata legale ecc..)
La stampa specializzata e la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha evidenziato anche la possibilità dei riscatto agevolato per periodi di studio situati ante 1996 se l'interessato rientra nei requisiti previsti dalla riforma Dini per il regime contributivo puro (VEDI "Riscatto agevolato anche ante 1996") ma sul punto manca la conferma dell'INPS .
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4) Saldo e stralcio cartelle
Per completezza, ricordiamo una ulteriore possibilità di "pace contributiva" ovvero il recupero di contribuzione non versata introdotta dalla legge di bilancio 2019 nella Definizione agevolata delle cartelle, che comprende anche i debiti contributivi, cd. Saldo e stralcio delle cartelle.
In questo caso si tratta contributi dovuti e che possono essere sanati con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell’importo già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora, ma l'agevolazione è rivolta solo a soggetti in difficoltà economica, ovvero con ISEE pari o inferiore a 20mila euro.
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