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START UP: FUORIUSCITA E RIENTRO NEL REGIME FORFETTARIO 2019. È POSSIBILE

Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

Imposta sostitutiva regime forfettario al 5% per le Start-up

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Con la rivisitazione del complesso delle regole che fino al 31.12.2018 hanno disciplinato il regime forfettario di determinazione del reddito, si pongono numerosi quesiti organizzativi e pratici che gli operatori del settore sono portati a risolvere rifacendosi all’interpretazione delle norme.

Questo contributo ha lo scopo di intervenire sulla comprensione della corretta aliquota di imposta applicabile nel caso di fuoriuscita e rientro nel regime forfettario per le attività indentificate come Start-Up.

Quesito esemplificativo

Un soggetto che nel 2017 ha aderito al regime forfettario con aliquota di imposta ridotta al 5% (per riconoscimento dei requisiti di individuazione delle Start-Up) e che nel 2018 è dovuto fuoriuscire dal regime per superamento dei limiti, può nel 2019 rientrare nel regime forfettario (con i nuovi limiti) e continuare a beneficiare dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5% per le Start-Up, ovvero i requisiti per la definizione di Start-Up devono intendersi persi e il soggetto dovrà applicare l’aliquota piena del 15%?

1) Regime forfettario 2019: i requisiti delle start-up

Come è noto, l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 (e successive modifiche), permette a chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario di valutare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di imposta.

In luogo dell’aliquota del 15%, il contribuente che si trovi nelle condizioni richieste e di seguito indicate, potrà beneficiare della riduzione di 2/3 dell’imposta sostitutiva così che per il primo anno di attività e per i successivi 4, l’aliquota sarà pari al 5%.

Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."

2) Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

A titolo meramente esemplificativo:

Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

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Commenti

Davide - 29/03/2019

Buongiorno, Sono un architetto e fino a fine 2013 lavoravo all'estero. Al mio rientro in Italia ho lavorato con contratto a progetto fino ad aprile 2015 ed ho usufruito di agevolazione cosiddetta per cervelli rimpatriati. Nel 2017 a causa delle condizioni vigenti in Italia, pur lavorando per un unico committente - impresa di produzione arredi - ho aperto partita iva con codice ateco per servizi di architettura. Poiché il mio commercialista mi aveva riferito che l’agevolazione per i cervelli rimpatriati ed il forfettario non erano sovrapponibili, ho optato per l'ordinario con agevolazione cervelli rimpatriati. Già qui non ero del tutto d'accordo, poiché fondamentalmente il forfettario è prima di tutto un regime che "forfettizza" appunto l'ammontare delle spese e quindi non vedo per quale motivo non sarebbe stato compatibile con l'altra agevolazione. Ho aperto la partita iva a marzo 2017 e l’ho chiusa a luglio 2017 a causa di seri problemi di salute che non mi permettevano né di continuare la collaborazione né di prevedere di impegnarmi a cercare altri committenti o altre collaborazioni. Dal momento che la partita iva aperta implica salati versamenti ad Inarcassa, ho fatto una scelta di impulso anche offuscata dal triste periodo che passavo ed ho chiuso la partita iva. Ho fatturato nel 2017 poco più di 20 mila euro in detti mesi, pochissime spese. Quindi teoricamente avevo tutti i requisiti del forfettario. A marzo del 2018 sto meglio e decido di ripropormi sul mercato. Ho riaperto la partita iva a maggio 2018 sempre per servizi di architettura. Ho rioptato per il regime ordinario poiché prevedevo di fatturare in misura eccedente il limite. Ho di fatti fatturato circa 45 mila euro di cui circa 35 mila di utili. Allo stato attuale il commercialista a cui mi rivolgo mi ha comunicato che posso accedere al regime forfettario e di fatto le prime fatture del 2019 sono impostate per far parte di quel regime. Lui però ritiene che la mia non sia una start up, non tanto per i dubbi esposti su, ma per la questione che io nel 2017 avevo già altra partita iva. Io invece sostengo che seppur considerando l'attività del 2018mera prosecuzione dell'attività del 2017, a tutt'oggi sussiste il requisito di "nuova attività" (in inglese appunto start-up) in quanto attività in essere da due anni, attività con alti e bassi, attività che nel complesso dei due anni è rimasta comunque nel limite dei 30 mila euro di media annui. Senza contare che la scelta dell'ordinario la prima volta mi è stata forzata per un parere non del tutto a mio avviso confermato del mio commercialista della non compatibilità tra beneficio cervelli rimpatriati e forfettario. Sono stata in agenzia delle entrate e mi hanno riferito la pappardella a memoria che si legge sul sito dell'agenzia delle entrate. Stessa cosa anche per il call center. Addirittura tutti sostenevano che all'aliquota del 5% accedevano solo quelli che aprono nel 2019 non avendomi chiarito se quelli che hanno aperto nel 2018 a questo punto perderebbero il beneficio. Non hanno nemmeno voluto segnalarmi dove e come presentare una richiesta ufficiale di chiarimento. Chiedo cortesemente aiuto, anche se trattasi di consulenza privata.

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