Il Decreto sicurezza 2018 ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada, che sancisce il divieto, per chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Lo stesso articolo 93 prevede eccezioni a tale divieto, e cioè lo stop alla targa estera per residenti in Italia non vale quando è stato stipulato un contratto di:
- leasing
- noleggio senza conducente
- comodato.
Il residente in Italia che circoli con un veicolo con targa estera rischia alcune sanzioni:
- multa da 712 a 2.848 euro,
- divieto di circolazione,
- qualora, entro il termine di 180 giorni, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via, scatta la confisca amministrativa.
se il veicolo è in comodato ma a bordo non viene portato il documento che ne attesti la disponibilità, la multa va da 250 a 1.000 euro, ed il documento deve essere esibito entro 30 giorni.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Sullo stesso tema ti segnaliamo la Circolare del Giorno n°13 del 22 gennaio 2019.
Per approfondire è disponibile anche il volume "Targhe estere Sequestro e fermo del veicolo " di F. Piccioni (Libro di carta Maggioli editore)
1) Stop circolazione targhe estere 2019: normativa e deroghe
Il presupposto principale del divieto di condurre un veicolo immatricolato all’estero riguarda la residenza anagrafica del conducente. Al fine della sussistenza del divieto non ha rilievo che il conducente abbia anche una seconda residenza in un altro Stato appartenente all’Unione Europea o fuori l’Unione Europa. Ciò che fa fede è unicamente la residenza da più o meno di 60 giorni nei registri anagrafici dello Stato italiano, come pure la residenza di cui all’articolo 118 bis del Codice della Strada.
La deroga (indicata al comma 1-ter), riguarda l’ipotesi di veicolo:
- concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;
- concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
Quindi, ricapitolando, l’unica possibilità per un cittadino italiano o straniero che sia, di guidare in Italia un veicolo immatricolato all’estero, nonostante la residenza anagrafica italiana da più di 60 giorni, riguarda i veicoli intestati ad un’impresa UE o con sede nello Spazio Economico Europeo (non avente sede secondaria in Italia o comunque altra sede effettiva); i veicoli in questione devono essere dati in leasing, locazione senza conducente oppure in comodato d’uso.
Inoltre, la deroga opera a condizione che a bordo del veicolo sia custodito un documento da esibire agli organi di controllo, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
2) Sanzioni e fermo veicolo con targa estera
Chiunque si renda responsabile della violazione del divieto di guidare veicoli con targa estera, per residenti da più di 60 gg. in Italia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di:
- € 712,00 pagamento in misura ridotta
- Riduzione 30% per pagamento entro 5 gg. € 498,40
- € 1.424,00 pagamento trascorsi 60 gg.
In conseguenza dell’accertamento della violazione è previsto il ritiro del documento di circolazione e la sua trasmissione all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio.
Al trasgressore viene ordinata l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Qualora il trasgressore non versi immediatamente l’importo previsto per il pagamento in misura ridotta, oppure non versi l’importo previsto a titolo di cauzione, il veicolo è sottoposto al fermo amministrativo fino all’avvenuto versamento dovuto, o comunque al massimo per 60 giorni.
Scaduto il fermo amministrativo, il veicolo viene riconsegnato al trasgressore (previo pagamento delle spese e relativi oneri) che lo dovrà custodire secondo le procedure di cui all’articolo 213 C.d.S., con la precisazione che se non provvede al ritiro decorsi 5 giorni dalla data di comunicazione del deposito nel portale internet della Prefettura- UTG competente, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente.
Qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213, salvo che il veicolo estero appartenga a persona estranea all'illecito amministrativo.
Al fine di ottenere il dissequestro del veicolo, l'avente diritto dovrà esibire, all'organo che ha elevato il verbale di contestazione, i nuovi documenti di immatricolazione ovvero, qualora esporti il veicolo, il foglio di via di cui all'articolo 99 del C.d.S. In tale ultimo caso il dissequestro decorre dalla data di esibizione del documento.
Se durante il decorso dei 180 giorni il veicolo che si trova soggetto a sequestro è sorpreso a circolare, il conducente o chi per lui è punito con la sanzione amministrativa che va da euro 1.988 a euro 7.953 (a tale sanzione si può aggiungere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente).
Se a seguito del rilascio del foglio di via di cui all’articolo 99 C.d.S., ne venissero violati i limiti e/o condizioni stabilite, scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168, oppure da euro 25 a euro 99, qualora la violazione riguarda la mancata apposizione della targa provvisoria o senza portare a bordo del veicolo il foglio di via.
Ti potrebbero interessare: