Il credito di imposta denominato “Sport bonus” è stato introdotto per la prima volta , e per il solo anno 2018, dai commi da 363 a 366 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018). Esso è stato confermato, con alcuni cambiamenti, per l’anno 2019 dai commi da 621 a 627 dell’art. 1° della Legge n° 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019).
Mentre nel 2018 questo credito di imposta era riservato alle sole imprese , nel 2019 esso è destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed alle imprese che, nel corso di quest’anno, effettueranno erogazioni liberali in denaro finalizzate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici oppure la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’erogazione può essere effettuata sia a favore del soggetto proprietario (per esempio, un Comune), sia del soggetto che ha in concessione l’impianto (per esempio, una ADS o SSD) a seconda di chi abbia promosso o intenda promuovere tali lavori.
L’erogazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità tracciabili , mediante bonifico bancario, bollettino postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari.
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1) Sport Bonus 2019: misura, limiti e risorse disponibili
Il credito di imposta denominato “Sport bonus”, dal 2019 è pari al 65% della somma erogata per il finanziamento delle opere.
Inoltre previsti i seguenti limiti:
- nel caso in cui il soggetto erogatore sia una persona fisica od un ente non commerciale il credito non deve superare il limite del 20% del reddito imponibile
- nel caso di erogatore che sia un soggetto titolare di reddito di impresa, il credito non deve superare l' 1% dei ricavi annui.
Nel 2018 il credito d’imposta era pari al 50% della somma erogata fino ad un massimo di 40.000 Euro per soggetto, cioè impresa, erogatore e l’erogazione agevolabile non doveva superare il tre per mille dei ricavi annui di quest’ultimo.
Lo sport bonus è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dall’impresa erogatrice; ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997 dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il modello F24 messo a disposizione dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Esso non entra nel calcolo dei redditi imponibili ai fini IRPEF, IRES ed IRAP e deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta in cui viene riconosciuto e utilizzato da parte del soggetto che ne beneficia.
Per tutti i soggetti erogatori titolari di reddito di impresa che saranno ammessi allo Sport bonus le risorse per esso disponibili per il 2019 saranno di 13,2 milioni Euro, mentre non è previsto un limite per il credito d’imposta derivante dalle erogazioni di persone fisiche e di enti non commerciali.
I soggetti che effettuano erogazioni liberali ammesse allo Sport bonus non possono cumulare queste agevolazioni con altre previste dalla legge a fronte della medesima erogazione. A tale credito di imposta non si applicano i limiti annui all’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al comma 53 dell’art. 1° della Legge 244/2007 e di cui all’art. 34 della Legge 388/2000.
Le modalità applicative di questo credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2019 saranno determinate da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell’Economia.
Ricordiamo, infine, che le modalità applicative dello Sport bonus per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2018, sono state determinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2018.
Tale decreto ha previsto che i soggetti erogatori che intendono avvalersi di questo credito d’imposta ne dovevano fare richiesta per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sempre all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando un modulo presente sul sito web dello stesso ufficio nei periodi di tempo indicati dal stesso decreto. L’ultima finestra si è chiusa afine ottobre 2018.
L'Ufficio, sulla base della data di ricevimento delle richieste e delle risorse finanziarie disponibili ha formato e pubblicato sul suo sito l’elenco degli ammessi allo Sport bonus risultanti dalla prima finestra prevista per l'invio.
I soggetti ammessi hanno quindi richiesto, via PEC, il riconoscimento del credito di imposta di cui beneficeranno con le modalità esposte in precedenza. Infine, il credito d’imposta è revocato dall’Ufficio per lo sport, anche su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti per esso previsti con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.
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2) Obblighi di trasparenza a carico dei beneficiari dello Sport Bonus
I soggetti beneficiari di queste erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici, per esempio nel sito web istituzionale del beneficiario, ente non commerciale, impresa o persona fisica che sia.
Entro il 30 Giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o di realizzazione di nuove strutture sportive, gli stessi soggetti beneficiari devono comunicare allo stesso Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori e la rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme ricevute.
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