HOME

/

CONTABILITÀ

/

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

/

FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL PROBLEMA PRIVACY NELLA SANITÀ

Fatturazione elettronica: il problema privacy nella Sanità

L’obbligo di fatturazione elettronica presenta particolari problematiche connesse alla sua implementazione in Sanità in particolare in tema di privacy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il termine “fatturazione elettronica” si identifica il processo digitale che genera e gestisce le fatture nel corso del loro intero ciclo di vita: dalla generazione, all’emissione/ricezione, fino alla conservazione, a norma, per dieci anni. La fattura elettronica è una fattura digitale da ricevere e trasmettere attraverso il sistema di interscambio chiamato “SDI”.

Detta procedura è stata introdotta con la legge finanziaria 2018, in recepimento di una Direttiva comunitaria con la quale la Unione Europea invitava gli Stati membri a predisporre un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. Come noto l’obbligo della fattura elettronica  è in vigore  dal 1° gennaio 2019.

Il Garante per la Protezione dei dati Personali (in avanti, “Garante”) ha da subito sollevato una serie di obiezioni sulla intera procedura in quanto non conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e, più in generale, alla normativa di settore. 

Di recente, poi, attraverso il Provvedimento in tema di fatturazione elettronica del 20 dicembre  2018 (assunto al registro dei provvedimenti n. 511 del 20.12.18), il Garante ha rilevato che la fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall’Agenzia delle entrate, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

1) Fattura elettronica nella sanità e privacy

Le maggiori criticità rilevate si riscontrano – per quanto di interesse in questa sede – in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie, poiché comportano il trattamento di dati sulla salute di regola non direttamente rilevanti a fini fiscali,  ma  connesse  alle  descrizioni  delle  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  oggetto  di fatturazione.
Per  questi motivi il Garante ha ingiunto, con il Provvedimento del 20.12.18, all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinchè in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI, che abbia ad oggetto l’erogazione di una prestazione sanitaria; ciò a prescindere dall’invio di dati attraverso il sistema TS (Tessera Sanitaria), in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, da parte della stessa Agenzia delle entrate e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti . 

Tra i soggetti esentati, per ora dal Garante ma non dall’Agenzia delle entrate, ci sono tutti gli operatori sanitari (quindi: le aziende sanitarie, i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta, le strutture sanitarie private in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, gli studi dentistici, i laboratori di analisi, ecc.).

Il provvedimento citato  comporta che gli operatori di servizi sanitari dovranno fare attenzione nella distinzione tra fatture che contengono prestazioni sanitarie (destinate a cittadini con codice fiscale in primis) e quelle che invece sono fatture per altri servizi o prodotti.
Si  tratta  di una particolare tipologia di fatture avente in larghissima parte come destinatari soggetti fisici (cittadini/pazienti) che, tramite strutture pubbliche o private, usufruiscono di questi tipi di prestazioni.
A tale riguardo si riporta il punto e) del Provvedimento sopra citato:
“e) ai sensi dell’art. 58, § 2, lett. d), del Regolamento, (il Garante) ingiunge all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS;”.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento a firma del Direttore (prot. n. 524526/2018 del 21 Dicembre “Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018”) ha recepito in parte le indicazioni del Garante ma non è intervenuto – in maniera dirimente – in merito alle fatture relative alle prestazioni sanitarie.
Pertanto, in attesa che l’Agenzia delle entrate individui una soluzione tecnologica, i soggetti facenti parte della “galassia” della Sanità – a parere dello scrivente – dovranno operare una distinzione tra :

  • fatture che contengono prestazioni sanitarie (destinate a cittadini con codice fiscale in primis) e 
  •  fatture  che invece sono relative ad altri servizi o prodotti.

Per queste ultime infatti rimane l’obbligo, come per tutti gli altri, di emissione della fattura elettronica utilizzando lo SDI.
I soggetti sopra richiamati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) potrebbero prendere in considerazione il ricorso ad un sistema gestionale che in maniera intelligente distingua le fatture di diversa tipologia (per prestazioni sanitarie e non) in modo da separare automaticamente i flussi di trasmissione.

Resta, invece, tutto invariato (con obbligo di fatturazione elettronica nei modi regolati dall’Agenzia delle entrate) per quello che riguarda il ciclo passivo della fatturazione.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI · 22/11/2024 Oggettività e soggettività delle fatture false

Fatture con costi gonfiati: Ordinanza della Cassazione su falsità oggettiva e soggettiva delle operazioni

Oggettività e soggettività delle fatture false

Fatture con costi gonfiati: Ordinanza della Cassazione su falsità oggettiva e soggettiva delle operazioni

Bollo fatture elettroniche: nuovo servizio ADE

Le regole per richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo su e-fatture

Imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 2 dicembre si versa il III trimestre

Fatture elettroniche: le regole per pagare l'imposta di bollo entro il 30 novembre che essendo sabato slitta al 2 dicembre

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.