Nel nostro sistema previdenziale italiano, esistono quattro distinte forme di contribuzione:
- contribuzione obbligatoria,
- figurativa,
- da riscatto
- volontaria.
Tali forme di contribuzione sono tutte ugualmente utili al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione e non annullano la distinzione e le differenziazioni reciproche dovute alla diversità dei presupposti e delle finalità delle stesse (Trib. Reggio Emilia, 18.8.84 , in Inf. Prev., 1985, 181).
La contribuzione obbligatoria è dovuta per legge, indipendentemente dagli accordi tra le parti. Il prelievo viene fatto direttamente dalla busta paga dal datore di lavoro, che lo versa all’ente previdenziale del lavoratore.
La previdenza obbligatoria, per la maggior parte dei lavoratori nell’ambito del lavoro dipendente del settore privato e nell’ambito del lavoro autonomo e parasubordinato, è gestita dall’Inps; per alcune categorie di lavoratori, la previdenza obbligatoria è gestita da specifici enti.
In particolare, l’ente previdenziale per i giornalisti è l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, cioè l’Inpgi. Tale istituto previdenziale, nel corso del tempo, ha subito una evoluzione; infatti, è passato da regime di previdenza esclusiva riconosciuta ai soli giornalisti professionisti, (iscritti all'Istituto Giovanni Amendola) ad una progressiva estensione, prima con la l. 25.2.1987, n. 67, della copertura assicurativa in favore dei praticanti e poi, con la l. 5.8.1981, n. 416, anche dei giornalisti pubblicisti.
Comunque, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. 388/2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio dl proprio bilancio ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive.
Per i dirigenti delle aziende industriali, che sono quelli che dipendono da una società che svolge attività nel settore dell'industria, l’ente previdenziale era l’Inpdai fino al 31 dicembre 2002, poi confluito nel Fondo speciale dirigenti FPLD dell'INPS.
Invece, la previdenza obbligatoria per gli agenti di commercio è coordinata dall’Enasarco, i cui contributi, avendo la natura di contributi previdenziali obbligatori (Com. Trib. Centr., sez. I, 2.3.01, n. 1594), sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell'art. 10, lett. i), del d.p.r. 597/1973 e non possono, pertanto, essere considerati un costo incluso tra i componenti del reddito d'impresa.
Infine, per i lavoratori dello spettacolo, l’ente previdenziale è l’Enpals, ai sensi del d.lgs.c.p.s. n. 708/1947. Da notare che per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica; vi sono ricomprese anche le attività in spettacoli con finalità pubblicitarie, atteso che si devono presumere realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità previste dall'art. 3 del d.lgs.c.p.s. 708/1947.
I contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie non hanno carattere di imposta, quantunque, per taluni di essi, il legislatore abbia predisposto una disciplina dell’esenzione e della riscossione, modellata su quella dei debiti e delle obbligazioni tributarie, il che avviene, in particolare, per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro, sui contributi unificati in agricoltura, ecc…
L’impossibilità di configurare come imposta il contributo assicurativo in genere deriva dal carattere di legge del rapporto giuridico nascente dall’assicurazione obbligatoria e, dall’individuazione, fin dal sorgere di esso, del destinatario della prestazione, attraverso l’apertura di apposita posizione assicurativa. Ciò è contrario (Cass. civ., 27.1.59, n. 226) all’essenza dell’imposta, che è un prelevamento di ricchezza che un ente pubblico può imporre per un bisogno indiviso o dello Stato o di altri enti o gruppi minori.
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tratto dal commento "Pensione, mobilità e contributi figurativi" Cassazione lavoro n. 28605 del8.11.2018
1) La contribuzione figurativa, modalità di calcolo
La contribuzione figurativa invece è riconosciuta al lavoratore durante i periodi di assenza forzata dal lavoro, per cause che non dipendono dalla sua volontà o per cause degne di tutela sociale e può avvenire o su richiesta dei soggetti interessati mediante presentazione della necessaria documentazione (ad esempio: servizio militare, malattia ed infortunio, donazione sangue, maternità, ecc…) oppure avviene d’ufficio, direttamente da parte dell’ente (mobilità, cassa integrazione, lsu, ecc…). Tale contribuzione ha, quindi, la funzione di tutelare gli eventi impeditivi dell'attività lavorativa, nei loro riflessi sull'anzianità assicurativa, e pertanto non vale a creare fittizie anzianità assicurative riferite ad epoche in cui il soggetto non rivestiva la qualità di lavoratore, salvo nei casi di espressa deroga (Cass. civ., 6.3.85, n. 1861, in Inf. Prev., 1985, 1279).
L'art. 8 della l. 23.4.1981, n. 155 ha, da un lato, introdotto innovazioni di rilievo nella disciplina dell'accreditamento dei contributi figurativi nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti .
Inoltre ha modificato il sistema di calcolo della misura dei contributi figurativi . In particolare, le nuove disposizioni prevedono:
- che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi da riconoscere figurativamente si determina sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi predetti o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa;
- che sono escluse dal calcolo suddetto le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle vigenti disposizioni, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale;
- che nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro;
- che per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione (Circolare Inps, n. 171 del 1982).
Successivamente, l’art. 40 della l. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, ha modificato, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004, i criteri di calcolo del valore retributivo dei periodi riconosciuti, ai fini previdenziali, figurativamente. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, mentre la normativa vigente (di cui all'art. 8 della l. 23.4.1981, n. 155) fa riferimento, in linea di principio, alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro (con esclusione di quelle percepite in misura ridotta) nell'anno solare in cui si colloca l'accredito figurativo (o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa).
Infine, l’art. 2, comma 10, della c.d. Riforma Fornero sul mercato del lavoro, prevede il riconoscimento dei contributi figurativi, anche per i periodi di fruizione dell’Assicurazione sociale per l’impiego, c.d. ASPI, - in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli) - nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici ma non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.