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BREVE GUIDA PER APRIRE UNA AZIENDA AGRICOLA: INDIVIDUALE O SOCIETÀ

Breve guida per aprire una azienda agricola: individuale o società

I requisiti per svolgere l'attività agricola e l'iter per l'inizio dell'attività anche con l'utilizzo della forma di società di capitali

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Anche l’attività agricola, che nella maggior parte dei casi si svolge attraverso la forma della ditta individuale o dell’azienda familiare, si è evoluta e adeguata alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento.
Vediamo di seguito delle configurazioni societarie a disposizione degli agricoltori, per svolgere l’attività agricola in forma aggregata con maggiore tutela della responsabilità personale.

Rimandiamo alla lettura dell'articolo in precedenza pubblicato Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli: evoluzione normativa e previdenza  che completa e integra la breve guida per l'avvio di una attività agricola.

1) I requisiti della società agricola costituita nella forma di Società di Capitali

Le Società agricole possono essere costituite anche nella forma di Società di Capitali quali: S.R.L, S.R.L.S ed S.P.A., le stesse per essere qualificate come “Società agricole” devono possedere i seguenti tre requisiti, ossia:

A. Esercizio esclusivo di attività agricole e connesse:

devono avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse.

Tali attività sono individuate dall’art. 2135 del codice civile, tra quest’ultime rientrano:

  • la coltivazione del fondo
  • la silvicoltura
  • l’allevamento di animali e tutte le relative attività connesse.

Secondo il suddetto articolo, per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per quanto riguarda invece le attività connesse, quest’ultime sono individuate in: 

  • attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
  • attività dirette alla fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola
  • attività dirette alla diffusione degli agriturismi.

Al riguardo, l’articolo 36, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, precisando che, non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. Per questo motivo, secondo la circolare 50/E 2010 dell’Agenzia Entrate, la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola se queste attività sono marginali, con entrate non superiori al 10% del ricavo complessivo.

B. Evidenza obbligatoria dell’indicazione di “Società Agricola”:

sono tenute a dare evidenza, mediante obbligatoria indicazione all’interno della denominazione sociale del termine “Società Agricola”.

C. Possesso qualifiche professionali dei Soci e degli Amministratori:

almeno un amministratore deve possedere il requisito di imprenditore agricolo professionale IAP o di coltivatore diretto.  Vista la possibilità che, nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, potremmo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l’accesso alle agevolazioni connesse.

Va specificato che, secondo l’art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP può essere apportata dall’amministratore a una sola società, questo per evitare la creazione di cariche amministrative fittizie, al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

L’amministratore in possesso dei requisiti di IAP o CD, consente quindi la qualificazione della società come “Agricola” nelle sole società di capitali e cooperative. Visti i requisiti necessari alle società per essere qualificate come agricole, si sottolinea l’importanza della presenza degli stessi per poter usufruire di diverse agevolazioni presenti nel mondo agricolo, riservate in passato solo agli imprenditori agricoli individuali.

2) Regole per l’avvio di una Società agricola e i diversi regimi IVA

Abbiamo fornito nel precedente articolo Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli: evoluzione normativa e previdenza  l'inquadramento della normativa inerente le figure professionali in ambito agricolo e l’inquadramento previdenziale per i coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali.

Nel precedente paragrafo abbiamo fornito una panoramica delle Società di capitali ed requisiti per la qualifica delle stesse come agricole. Ora il neo imprenditore agricolo, ha in mano tutte le variabili utili per pianificare al costituzione della Società agricola  nella forma di Società di Capitali quali: S.R.L, S.R.L.S ed S.P.A.

Il settore agricolo, è regolamentato da specifiche normative fiscali che rendono questa tipologia di attività diversa da altre attività imprenditoriali, procediamo quindi con una attenta disanima, utile per inquadrare i profili fiscali che interessano le Società agricola.

Inquadramento fiscale e regimi IVA per le attività agricola

Per poter avviare l’attività, il neo imprenditore agricolo, è tenuto ad effettuare l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, scegliendo il codice attività, in base alla tipologia di attività esercitata, ossia:
- 01.2 Coltivazione di colture agricole non permanenti;
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti;
- 01.3 Riproduzione delle piante;
- 01.4 Allevamento di animali;
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista);
- 01.6 Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta;
- 01.7 Caccia, cattura di animali e servizi connessi.

Le attività del settore agricolo beneficiano di particolari agevolazioni e regimi IVA, gli artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, disciplinano l’imposta sul valore aggiunto per le attività agricole ed i regimi applicabili al settore. Le modifiche che hanno determinato l’attuale impianto normativo sono state apportate dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

I regimi Iva applicabili alle attività agricole sono tre, di conseguenza l’imprenditore deve scegliere se adottare il:

A. Regime speciale (Regime Naturale): di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/72, è conveniente quando i prodotti ceduti usufruiscono di una percentuale di compensazione elevata, come vino, latte e prodotti derivanti dall’allevamento.
La convenienza deriva dal fatto che, l’IVA detraibile  sugli acquisti è inferiore rispetto a quella detraibile mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione, è possibile quindi, versare l’imposta sul valore aggiunto in modo agevolato rispetto all’applicazione del meccanismo ordinario.

Nello specifico, l’imposta non viene calcolata mediante il tipico meccanismo dell’IVA, ossia detraendo dall’IVA a debito l’importo dell’IVA a credito, ma applicando alla base imponibile delle cessioni, una percentuale pari alla differenza tra aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione, in base al prodotto agricolo ceduto, come espressamente definito da specifico Decreto Ministeriale.

Rimane però obbligatoria l’applicazione dell’aliquota “ordinaria” in tutte le altre eventualità, tipo lavorazione per contro di terzi, cessione di un bene strumentale.

E’ importante sottolineare che, è possibile applicare questa tipologia di regime, solo se sono presenti “entrambi” i requisiti riportati di seguito:
- Requisito oggettivo: cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72;
- Requisito soggettivo : operazioni effettuate da produttori agricoli.

Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione della disciplina Iva.

1. Nel caso in cui, un produttore agricolo cede un prodotto che normalmente sconta l’aliquota ordinaria del 22% e in virtù di una specifica disposizione ministeriale, al medesimo prodotto è assegnata la percentuale di compensazione pari al 12,3%, il produttore agricolo verserà l’IVA pari al 9,7% calcolata sull’ imponibile della cessione (22% – 12,3% = 9.7%);

2. Nel caso in cui, un produttore agricolo effettua un lavoro di preparazione del terreno per conto di terzi è tenuto ad applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%;

3. Nel caso in cui, un produttore agricolo cede dei beni strumentali di proprietà dell’azienda agricola, è tenuto ad applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Si precisa inoltre che, nel caso di acquisto di beni strumentali, l’IVA è indetraibile qualora l’azienda adotta il regime IVA speciale.

Come previsto dal regime IVA oggetto della presente analisi:

- è possibile detrarre l’importo IVA spettante in base alle percentuali di compensazione, anche quando si effettuano operazioni di esportazione e cessione intracomunitaria, sebbene l’operazione di cessione risulti non imponibile ai fini del tributo per mancanza del requisito territoriale;

- non sono previste agevolazioni e semplificazioni degli adempimenti contabili rispetto agli obblighi ordinari, l’unico di esonero previsto, è quello relativo alla possibilità di non emettere scontrino o ricevuta fiscale in caso di vendita nei confronti di un consumatore finale.

Per concludere l’analisi di questo regime, riportiamo il comma 4 dell’art. 36 del testo IVA, detto comma prevede l’obbligo di separazione delle attività agricole, quando il soggetto effettui attività agricole connesse soggette al regime di cui all’ 34-bis del DPR 633/72 ed effettui anche attività diverse imponibili e non occasionali.

Nel dettaglio la semplificazione prevista per le imprese agricole che svolgono “attività miste” mediante la medesima impresa, ossia effettuano cessioni rientranti nel regime speciale e operazioni imponibili diverse in via occasionale di prodotti non necessariamente agricoli, si sostanzia nel fatto che, dall’imposta derivante da questa tipologia di operazioni, si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi oggetto della prestazione stessa.

Nel caso in cui, tramite la stessa attività di impresa, si effettuano operazioni imponibili diverse da quelle indicate all’art 34 comma 1 DPR 633/72, le stesse vanno registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione IVA annuale.


B. Regime speciale di esonero (Regime Naturale entro i limiti previsti): di cui dall’art. 34 comma 6 del DPR 633/72, è applicabile nel caso in cui l’imprenditore presume di realizzare dall’attività agricola un volume di affari annuo inferiore a €. 7.000,00 (il volume di affari deve essere costituito per almeno i 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici esclusivamente ricompresi nella Tabella A, parte I del  DPR 633/72), la scelta di questo determinato regime va effettuata mediante un comportamento posto in essere dal contribuente a partire dalla prima liquidazione Iva.
L’opzione non viene indicata nel modello di inizio attività e quindi l’adozione si esercita mediante la compilazione del quadro VO, in sede della prima dichiarazione IVA annuale.

La fuoriuscita del regime di esonero è prevista alla fine dell’anno in corso nel momento in cui si verifica una delle seguenti casistiche:
- Superamento del limite di € 7.000 del volume d’affari;
- Rinuncia esplicita da parte del soggetto esonerato;
- Cessione di prodotti non rientranti nella Tabella A, parte I allegata al DPR 633/72 in misura superiore a un terzo del volume d’affari (fuoriuscita immediata).

Gli obblighi imposti da questa tipologia di regime sono:

- conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto, delle bollette doganali, delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti (a norma dell’art. 39 del testo IVA);  va precisato che, quando il produttore agricolo rientra in questo regime di esonero e cede beni o servizi a soggetti passivi IVA, il cessionario o committente sono tenuti ai seguenti adempimenti:

I. emissione della autofattura ai sensi dell’ 21 del DPR 633/72 e successiva consegna al produttore agricolo della stessa;

II. esporre l’imposta sul documento, tenendo conto della percentuale di compensazione relativa al prodotto specifico (Tabella A, parte I del  DPR 633/72).

Per le cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli, si applicano le aliquote IVA ordinarie;

III. Annotare il documento separatamente ed esclusivamente sul registro acquisti, l’imposta sul valore aggiunto viene trattenuta dal produttore agricolo a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

- trasmissione spesometro, in merito è possibile consultare la circolare Agenzia Entrate 1/E del 7/02/2017, la quale fornisce le modalità mediante le quali, gli agricoltori in regime di esonero (esclusi quelli operanti in zone montane), sono tenuti ad effettuare l’invio dello spesometro solo per le fatture attive, ossia le autofatture emesse dai cessionari.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’azienda agricola adotta questa tipologia di regime, non è tenuta ad iscriversi presso il Registro delle Imprese.

C. Regime ordinario (Regime Opzionale): questo regime, risulta essere conveniente nel caso in cui l’azienda agricola si accinge a realizzare un consistente investimento in beni strumentali, oppure quando l’attività agricola è orientata verso la produzione cereali, produzione frutta, produzione di ortaggi e piante.
La convenienza si sostanzia nella possibilità di poter recuperare l’IVA assolta sugli acquisti, secondo l’aliquota applicata per ciascun bene acquistato e servizio usufruito, cosi come normalmente avviene per gli imprenditori commerciali.
L’adozione del regime ordinario, è vincolante per almeno un triennio ed avviene attraverso “comportamento concludente” compilando il quadro VO in occasione della prima dichiarazione IVA annuale utile, ai sensi dell’art. 34 co. 11 del DPR 633/72.

Dopo aver effettuato il passaggio al regime ordinario o viceversa, è necessario procedere alla rettifica della detrazione IVA (Art. 19 bis 2, C.3 del DPR 633/72), limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni strumentali posseduti alla data del cambio di regime (questo solo quando il cambio si verifica entro 4 anni dalla data di entrata in funzione dei beni strumentali).
L’omissione di questa rettifica, comporterebbe inevitabilmente, la formazione di un minore importo di IVA a debito da riversare o al contrario un calcolo inesatto dell’IVA a credito da recuperare.
La scelta del regime da adottare va effettuata non solo avendo riguardo alle agevolazioni fiscali, ma tenendo in considerazione il ciclo di vita dell’azienda e le possibili scelte amministrative e strategiche che quest’ultima sta per intraprendere.

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3) Acquisizione azienda o conduzione in affitto del fondo

Il passo successivo alla costituzione della Società, apertura della partita IVA e scelta del regime IVA, consiste nell’acquisire un’azienda agricola e/o avviarla ex novo.

Di seguito illustreremo diverse procedure tramite le quali, il neo Imprenditore, può acquisire un’azienda agricola e/o avviarla ex novo (esempio mediante la conduzione in affitto del fondo rustico) ed iniziare la coltivazione e/o l’allevamento.

A. Acquisizione azienda agricola

L’acquisto dei terreni in Italia è molto difficile considerati i costi elevati degli immobili, infatti il mercato Italiano, risulta essere il più caro rispetto al resto dell’Europa con un prezzo medio all’ettaro che si aggira intorno ai 40.153 €  (si va dai 17.571 € della Sardegna ai 30.830 € della Puglia, dai 40.570 € del Lazio ai 65.759 € della Lombardia, fino al record europeo della Liguria con 108mila € all’ettaro). Mentre nei settori come la zootecnia da latte, occorrono grossi capitali iniziali (fra 1 e 2 milioni di euro), per poter acquisire un’azienda già avviata.

Quando l’imprenditore agricolo deve dotarsi di un’azienda, le fattispecie più diffuse sono tre:
- Acquisizione per cessione dell’azienda: mediante atto di cessione, sottoscritto con firma autentica dal notaio e soggetto a registrazione con imposta di registro al 3%;
- Acquisizione a seguito di donazione: è richiesto l’atto pubblico redatto da un notaio, il trasferimento è esente da imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990, a condizione che il donatario si impegni a gestire l’azienda per almeno 5 anni;
- Acquisizione per cessione di quote: in questo caso il cedente paga l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione, mentre il cessionario versa l’imposta sostitutiva in misura fissa.

B. Avvio Azienda ex novo mediante conduzione in affitto del fondo rustico

Generalmente, le aziende agricole e/o zootecniche vengono avviate mediante dei contratti di “affitto del fondo rustico” (regolato dalla Legge n. 203/1982), con possibilità di derogare determinate condizioni, tramite l’assistenza delle organizzazioni sindacali agricole, attraverso un patto in deroga (ex articolo 45, Legge n. 203/1982).
Il contratto è soggetto a registrazione entro 20 giorni dalla stipula, versando l’imposta di registro pari allo 0,5% sul corrispettivo complessivo dell’intera durata del contratto. Sono previste agevolazioni quando l’affittuario è un soggetto che al momento della stipula non ha compiuto l’età di quarant’anni (Legge n. 441/1998, registrazione solo in caso d’uso).
Mediamente i costi annui di affitto si aggirano fra i 700 e i 2.500 euro a ettaro, cui bisogna aggiungere circa 1.200 euro all’ettaro per manutenzioni ordinarie di diverso tipo.
Una volta conclusa la fase di costituzione della Società, apertura della partita IVA, scelta del regime IVA, acquisizione di un’azienda agricola e/o avvio ex novo, è possibile trasmettere telematicamente (tramite Comunica – Starweb) al Registro delle imprese e alla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede l’azienda, la domanda di “Inizio attività”, iscrivendo l’azienda nella sezione speciale (con la qualifica di impresa agricola).

Con la domanda di “Inizio attività, vanno comunicate anche le seguenti informazioni mediante:
- compilazione sezione localizzazione unità locali, tramite l’inserimento dell’indirizzo dei terreni e/o delle strutture nelle quali abitualmente l’azienda svolge attività d’impresa;
- compilazione sezione relativa alla compagine sociale ed amministratore della Società Agricola, dichiarando che gli stessi non sono tenuti all’iscrizione presso  INPS in qualità di esercenti attività commerciale;
- compilazione del modello IAP e/o CD, affermando che la conduzione dell’azienda è affidata ad un Imprenditore Agricolo Professionale IAP e/o ad un Coltivatore Diretto CD, indicando nuovamente la localizzazione delle unità locali aziendali. La compilazione del citato modello, serve inoltre, ad iscrivere l’amministratore della Società agricola nella sezione “lavoratori autonomi agricoli”, adempimento necessario per l’attribuzione del Codice Azienda.

Iscrizione presso gli uffici provinciali UMA per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto del carburante agricolo

Nel caso in cui l’azienda possiede delle macchine agricole, deve iscriversi anche presso gli uffici provinciali UMA (Utenti Motori Agricoli), al fine di ottenere l’assegnazione di gasolio o di altri carburanti agevolati. Nel caso in cui, il terreno coltivato risulta assegnatario di titoli nell’ambito della politica agricola comunitaria (PAC), deve iscriversi mediante un centro di assistenza agricola o mediante una associazione di categoria per la volturazione dei titoli al fine ottenere la contribuzione comunitaria.

4) Iter per costituire una Società Agricola - S.R.L. Ordinaria o semplificata

Premesso che, la società agricola può essere costituita nella forma di Società di capitali e che per essere qualificata come tale deve possedere tre requisiti fondamentali, ossia:

  • esercizio esclusivo di attività agricole e connesse,
  • evidenza obbligatoria nella denominazione sociale dell’indicazione “Società Agricola”,
  • possesso di qualifiche professionali di almeno un amministratore.  Detto amministratore per essere riconosciuto come Coltivatore Diretto CD e/o Imprenditore Agricolo Professionale IAP, deve possedere almeno in uno dei requisiti riportati di seguito:
  • essere in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali, Scienza delle Tecnologie Alimentari, o Diploma Universitario nelle medesime aree o ancora Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario;
  • aver esercitato attività agricola come Coltivatore Diretto in qualità di titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;
  • essere in possesso di Attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali e dove il numero di ore di frequenza del corso varia secondo la regione.

Nel caso in cui il futuro amministratore non sia in possesso di nessuno dei requisiti riportati in precedenza, deve presentare domanda per il rilascio del patentino fitosanitario e di verifica delle capacità professionali presso gli uffici preposti della Regione di appartenenza. In seguito al superamento dell’esame, il futuro amministratore deve presentare un’ulteriore richiesta alla Regione per il rilascio del “certificato provvisorio di IAP.”. Si precisa inoltre che, per il perfezionamento quest’ultima richiesta, nei successivi 24 mesi, l’amministratore è tenuto a dimostrare tramite specifica documentazione di aver effettivamente espletato attività agricole, pena decadimento del requisito di “Imprenditore Agricolo Professionale”.

Di seguito riportiamo la sequenza degli adempimenti necessari per la costituzione di una Società agricola nella forma di S.R.L. Ordinaria e/o S.R.L. Semplificata:

  • costituzione della Società agricola sotto forma di S.R.L. Ordinaria e/o S.R.L. Semplificata (effettuata tramite un Notaio);
  • apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (effettuata tramite un Commercialista);
  • attivazione di una casella di posta elettronica certificata (effettuata dall’amministratore per conto della Società);
  • iscrizione della Società nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e nel REA repertorio economico amministrativo della provincia dove è situata la sede legale della società (effettuata tramite un Notaio);
  • acquisizione da parte della Società di un’azienda agricola avviata e/o avvio di un’azienda agricola ex novo da parte della Società, mediante la conduzione in affitto del fondo rustico e/o comodato d’uso gratuito del fondo rustico (effettuata dall’amministratore per conto della Società);
  • presentazione della domanda di “Inizio attività” presso il Registro delle Imprese della Provincia dove è situata la sede legale della società, con contestuale iscrizione della Società nella “sezione speciale Agricola”,
  • iscrizione dell’amministratore nella “Gestione Agricoli Autonomi”( ad oggi le gestioni previdenziali risultano essere di due tipi, una per i coltivatori diretti CD e una per gli imprenditori agricoli professionali IAP)
  • richiesta esonero contributivo spettante ai coltivatori diretti CD ed imprenditori agricoli professionali IAP, come previsto dalla circolare INPS n. 36 del 28/02/2018 (effettuata tramite un Commercialista);
  • richiesta di rilascio del fascicolo aziendale ad un centro assistenza agricola (effettuata dall’amministratore);
  • iscrizione presso gli uffici provinciali UMA per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto del carburante agricolo (effettuata dall’amministratore).
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