L’attesissimo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, che attua la Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, incentiva la composizione stragiudiziale (al di fuori delle aule di Tribunale) della crisi, attraverso la previsione di peculiari strumenti negoziali:
- piani attestati di risanamento;
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
- convenzioni di moratoria.
Nei congegni negoziali è previsto il fondamentale contributo del professionista indipendente, incaricato dal debitore a certificare la veridicità dei dati aziendali, e talvolta anche la fattibilità economica e giuridica dell’operazione. Al contempo la normativa in questione prevede ulteriori prospettive professionali per i commercialisti, essendo anche annunciata l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo di soggetti, pure costituiti in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali (art. 2, comma I, lett. o) della Legge delega).
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1) Piani attestati di risanamento
Lo strumento negoziale in questione è concepito per le fattispecie di continuità aziendale, dove l’imprenditore, anche non commerciale, prospetta un piano finalizzato a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, nonché a garantire il recupero della situazione finanziaria. Il legislatore ne pretende la data certa, anche per sottrarlo all’azione revocatoria in ipotesi di una eventuale, e quindi successiva, liquidazione giudiziale. Ugualmente, gli atti unilaterali ed i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere dotati di data certa, come pure essere comprovati per iscritto.
La disciplina (articolo 56) pretende che il piano sia scandito in modo analitico, dando atto:
- delle principali cause della crisi,
- delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- della lista dei creditori e dell’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione;
- degli apporti di finanza nuova;
- dei tempi delle azioni da compiersi.
Anche nel presente ambito un ruolo chiave potrebbe essere assunto dal commercialista: si richiede infatti l’attestazione del piano ad opera di un professionista indipendente chiamato a certificare:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità, economica e giuridica, dell’operazione
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2) Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’imprenditore, non minore, è legittimato a stipulare gli accordi in questione con i creditori che rappresentino, come minimo, il 60% dei crediti.
Rispetto alla previgente disciplina, il legislatore della riforma (articolo 57) ha precisato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti devono essere corredati da un piano economico finanziario che ne consenta l’esecuzione, il cui contenuto è stato concepito sulla falsariga di quello previsto per i piani di risanamento (si veda punto 1, di cui sopra). Sia gli accordi di ristrutturazione dei debiti che l’attinente piano di risanamento possono essere rinegoziati ovvero modificati, con la precisazione che:
- qualora intercorrano modificazioni al piano in epoca anteriore all’omologazione, occorre rinnovare sia l’attestazione del professionista indipendente che il consenso dei creditori;
- qualora a seguito dell’omologazione insorga l’esigenza di emendare il piano, l’imprenditore può procedervi purché tale esigenza assicuri l’esecuzione degli accordi, al contempo rinnovando l’attestazione ad opera del professionista indipendente.
Sia il piano emendato che l’attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese (articolo 58) ed il debitore è onerato dal darne comunicazione ai creditori i quali, a loro volta, possono presentare opposizione nel termine di giorni 30.
Salvo patto contrario (articolo 59), gli accordi di ristrutturazione della società spiegano efficacia verso i soci illimitatamente responsabili i quali, nell’ipotesi abbiano prestato garanzia, continuano a rispondere a tale titolo.
La novella ha previsto gli accordi di ristrutturazione agevolati (articolo 60), i quali possono essere stipulati con i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti, purché il debitore:
- non prospetti la moratoria dei crediti estranei agli accordi;
- non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive di carattere temporaneo
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3) Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Rispetto alla disciplina preesistente, la riforma favorisce la stipula di tale tipologia di patti, prevedendo:
- la dilatazione della possibilità di stipulare l’accordo a ogni tipologia di fattispecie di ristrutturazione del debito e, pertanto, non limitandola all’ipotesi ove l’ammontare dei debiti sia rappresentato per almeno la metà da debiti nei confronti di banche ed intermediari finanziari;
- la previsione della prosecuzione dell’attività d’impresa, da inserire nell’accordo medesimo;
- l’estensione degli effetti pure ai creditori non aderenti, limitatamente all’ipotesi in cui gli stessi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
I requisiti necessari per l’estensione sono stati così individuati:
- soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla stessa classe;
- necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati, nonché messi in condizione di partecipare alle trattative;
- obbligo del debitore di notificare l’accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo, i quali potranno opporsi all’omologa dell’accordo.
4) Convenzioni di moratoria
La novella ne estende l’operatività, pertanto possono essere concluse dall’imprenditore, anche non commerciale:
- con banche od intermediari finanziari (come nella previgente disciplina);
- con i creditori.
Le convenzioni di moratoria rappresentano accordi preordinati a gestire, in via provvisoria, gli effetti della crisi, ed hanno per oggetto:
- la procrastinazione delle scadenze dei crediti;
- la rinuncia agli atti ovvero la sospensione delle azioni esecutive e conservative, nonché di ogni ulteriore misura che non comporti la rinuncia al credito, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1372 e 1411 c.c.;
Viene inoltre precisato che la convenzione di moratoria (articolo 62):
- spiega la propria efficacia pure verso i creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, qualora gli stessi risultino soddisfatti in misura superiore alla liquidazione giudiziale;
- deve essere corredata da una relazione stilata da un professionista indipendente (il cui ruolo appare ampliato e valorizzato rispetto alla disciplina previgente) incaricato dal debitore il quale deve attestare:
- la veridicità dei dati aziendali,
- l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi,
- la convenienza della convenzione.
Il debitore deve comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro 30 giorni.
Diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente il termine per l’opposizione non è sottoposto alla sospensione nel periodo feriale.
Infine, per completezza, è doveroso rappresentare che la riforma in commento, per quanto attiene la disciplina della transazione fiscale (articolo 63) la mantiene pressoché inalterata (articolo 182 ter legge Fallimentare), novellando unicamente gli aspetti che potrebbero riguardare l’operato dei commercialisti. In particolare l’attestazione del professionista indipendente (incarico che, si ribadisce, potrebbe essere legittimamente incardinato e svolto dal commercialista) relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve comprendere la valutazione di convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione giudiziale, la quale, si rammenta, viene assoggettata al giudizio del giudice.