HOME

/

DIRITTO

/

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

/

LOCAZIONE TURISTICA: ENTRO 24 ORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN QUESTURA

Locazione turistica: entro 24 ore obbligo di Comunicazione in Questura

Obbligo della comunicazione in Questura anche per i locatori o sublocatori che affittano immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all'arrivo dell'inquilino, devono comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, quindi anche coloro che affittano immobili per uso turistico, dovranno provvedere all'iscrizione al sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura, lo ha previsto il Decreto Sicurezza, con l'articolo 19-bis aggiunto in sede di conversione in legge, che introduce un'interpretazione autentica dell'art. 109 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Si tratta del portaleAlloggiatiWeb” al quale è necessario iscriversi per essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Come infatti chiarito dal Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, “gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico”.

Una circolare non ha però chiaramente forza di legge, per cui quest'obbligo è stato disatteso e la modulistica presente sul sito di fatto è stata sempre riservata solo agli operatori professionali. Con il varo del Decreto Sicurezza è stato posto rimedio al problema e chiarito una volta per tutte che l'obbligo di identificazione degli inquilini/ospiti e la comunicazione dei dati alla Questura riguarda anche gli affitti brevi.

Con l'art. 19-bis del Decreto Sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, è stata introdotta un'interpretazione autentica delle norme del TULPS.

Il testo delle norme stabilisce infatti che “L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni”.

L'articolo continua dopo la pubblicità

L'articolo è tratto dall'eBook Guida delle locazioni brevi (eBook 2018)

Cerchi un software per la gestione di immobili e affitti? Sia che tu sia un commercialista, un amministratore o proprietario immobiliare, Contratto.Cloud ha tutte le funzioni che ti servono per gestire le scadenze fiscali e contrattuali legate ai contratti di locazione. Confronta i piani di Abbonamento.

1) Il portale AlloggiatiWeb e la comunicazione dei dati

Il portale AlloggiatiWeb è stato istituito con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 per la gestione informatizzata dei dati delle persone ospitate presso le strutture ricettive. Rappresenta l’unico sistema di trasmissione alle Questure, sostituendo così l’invio in forma cartacea, o in altra forma, sia alla Questura, che ai Carabinieri, che ad altri enti (ad es. Comune).

Il servizio è rivolto alle strutture ricettive, le quali dovranno inserire i dati degli alloggiati esclusivamente sul portale AlloggiatiWeb.

È destinato quindi a:

  • gestori di esercizi alberghieri;
  • affittacamere;
  • proprietari o gestori di case e di appartamenti ad uso turistico e per vacanze;
  • gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (bed and breakfast, ostelli della gioventù, alloggi turistico rurali, residence), ad eccezione dei rifugi alpini;
  • chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;
  • gestori di altre strutture ricettive.

Per le locazioni brevi gestite con modalità non professionali è stata richiesta la messa a punto di una modulistica ad hoc e procedure semplificate. Nell'attesa tutte le informazioni sull'iscrizione al portale debbono essere richieste presso la Questura di riferimento a causa delle diverse procedure degli uffici territoriali.

La comunicazione dei dati

I dati delle persone ospitate dovranno essere comunicati sugli appositi moduli da scaricare e compilare.

Ci sono 24 ore di tempo dall'arrivo dell'ospite per inviare le schedine telematicamente e comunque l’inoltro deve necessariamente essere effettuato prima che l’ospite lasci l’alloggio. L'onere di comunicazione è comunque solo per l'arrivo, mentre non è previsto alcun obbligo per le partenze. In caso di gruppi o famiglie vanno identificati tutti i componenti di eventuali gruppi o famiglie. In sede di inserimento dei dati nel portale il sistema permette comunque di effettuare degli inserimenti semplificati proprio per i gruppi e le famiglie, evitando così di dover inserire gli estremi del documento di ogni ospite, ma solo per il capo gruppo/capo famiglia.

Per l'inoltro dei dati non occorre far firmare all'ospite alcun tipo di autorizzazione dato che per i dati necessari agli adempimenti di pubblica sicurezza imposti per legge dall'art. 109 del TULPS non è necessario che il cliente firmi alcun atto di assenso.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI · 12/11/2024 Codice CIN indicato in Dichiarazione e CU: da quando

Legge di bilancio 2025: anche il CIN entra nella manovra finanziaria 2025, vediamo i nuovi obbligati legati al codice per locazioni brevi

Codice CIN indicato in Dichiarazione e CU: da quando

Legge di bilancio 2025: anche il CIN entra nella manovra finanziaria 2025, vediamo i nuovi obbligati legati al codice per locazioni brevi

Per l'Agriturismo devo richiedere il CIN?

Tra le FAQ aggiornate al 22 ottobre ve n'è una che tratta di agriturismo e CIN: vediamo quali obbligo vi sono per questa attività turistico/ricettiva

B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?

Faq del 22.10 sul CIN, codice indentificativo nazionale prevista per locazioni brevi e turistiche: chiarimenti anche per gli estintori dei B&B

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.