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RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE VERSO IL CLIENTE

Responsabilità del Consulente verso il cliente

Il consulente infedele non presenta la dichiarazione e non versa le imposte. Al contribuente pagare il dovuto.

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Cosa succede se il consulente a cui viene affidata la presentazione della dichiarazione fiscale con il contestuale computo delle imposte e il versamento delle stesse non provvede ad adempiere all’incarico? Come ha avuto modo di stabilire la Corte di Cassazione, il pagamento del dovuto (quindi imposte non versate, sanzioni ed interessi) rimane in capo al contribuente.

Il tema del rapporto di fiducia che si instaura tra il commercialista ed il proprio cliente è già stato oggetto di un precedente speciale -  v:“Professionista e appropriazione indebita delle somme affidate dai clienti” -  ed è sicuramente un argomento che suscita molto interesse, probabilmente perché questo tipo di rapporto interessa diversi milioni di partite IVA nel nostro Paese.

1) Codice deontologico e comportamento del professionista

Come già sintetizzato nel precedente speciale, il rapporto che lega il consulente fiscale con il proprio cliente è un rapporto fondato sulla fiducia.

Nell’esecuzione dell’incarico conferito, il professionista è tenuto a seguire le norme comportamentali previste dal Codice deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, soprattutto in virtù della fiducia in lui riposta dal proprio cliente.

In questo rapporto fiduciario può inserirsi anche la possibilità che il cliente affidi al proprio commercialista, oltre che la tenuta della contabilità, il computo delle imposte da versare e la presentazione della dichiarazione, anche le somme di denaro necessarie per effettuare, ad esempio, versamenti periodici legati ad imposte, tasse o contributi in genere.

E proprio in una situazione quotidiana come quella qui descritta si inserisce il ricorso presentato alla Corte di Cassazione da cui è scaturita l’ordinanza n. 24307 del 4 ottobre 2018.

Nel caso esaminato dalla Corte, un contribuente aveva ricevuto avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, riferiti a due anni d’imposta, perché il commercialista da lui delegato a presentare la dichiarazione dei redditi ed incaricato di versare le imposte non aveva provveduto ad effettuare i compiti derivanti dal rapporto fiduciario in essere con il proprio cliente.

Il contribuente si era visto riconoscere la condizione di buona fede dalla Commissione Tributaria Regionale, che lo aveva ritenuto esente da ogni responsabilità (anche sul piano sanzionatorio).

Di tutt’altro avviso la Suprema Corte, che richiamando un suo precedente arresto del 2012 (la sentenza n. 8630 del 30 maggio 2012)  ha affermato che “l’infedeltà dell’intermediario che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3”.

Quindi, come ricordato dagli ermellini, in capo al contribuente rimane il pagamento dell’imposta non versata dal consulente infedele, mentre gli interessi e le sanzioni non sono dovuti, ma solo al verificarsi della condizione espressamente prevista dall’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

2) Cause di non punibilità solo in presenza di denuncia all'Autorità Giudiziaria

La norma riferita alle “Cause di non punibilità” di cui al comma 3 infatti recita: “Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.

Ne consegue che se il contribuente rimasto vittima del comportamento infedele del proprio consulente non lo denuncia all’Autorità Giudiziaria per le condotte omissive tenute, non può godere della prevista causa di non punibilità prevista dal citato comma 3 dell’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997.

E così è stato nel caso esaminato dalla Corte, atteso che la Cassazione ha evidenziato che attesa la mancata denuncia, da parte del contribuente, delle condotte tenute dal proprio consulente, l’esimente prevista dall’art. 6 non può trovare applicazione, facendo rimanere in capo al contribuente oltre alle imposte non versate dal commercialista, anche le sanzioni. 

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